Coordinatore della sicurezza: chi è, compiti e responsabilità

Coordinatore della sicurezza: chi è, compiti e responsabilità

Il coordinatore della sicurezza coordina le attività delle diverse imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori al fine di ridurre i rischi per la sicurezza dei lavoratori

Nei cantieri, temporanei o mobili, spesso si ritrovano ad operare più imprese per l’esecuzione dei lavori; il contesto lavorativo che si viene a creare risulta molto complesso e difficile da gestire sotto il profilo della sicurezza. Per poter fronteggiare gli eventuali rischi e le diverse emergenze che possono verificarsi durante l’esecuzione dei lavori, è necessaria la presenza del coordinatore della sicurezza.

La figura del coordinatore della sicurezza è impegnata sia nella fase progettuale (coordinamento sicurezza in fase progettuale, CSP) che nella fase di esecuzione dei lavori (coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, CSE), con compiti e responsabilità differenti.

I cantieri sono luoghi di lavoro all’interno dei quali si verificano il maggior numero di incidenti e infortuni in quanto sono per natura luoghi di lavoro mobili e non presentano quindi le stesse caratteristiche dei luoghi di lavoro stabili (come può essere un ufficio o una fabbrica); queste caratteristiche rendono il settore della sicurezza nei cantieri ancora più fondamentale.

Individuare i rischi presenti all’interno dei cantieri è fondamentale per poter lavorare in sicurezza durante la realizzazione dell’opera. La presenza fisica in cantiere del coordinatore della sicurezza non è, però, sempre possibile e spesso la risoluzione di problematiche che possono presentarsi implica l’interazione tra le varie figure coinvolte nei lavori. Per comunicare in maniera semplice e chiara qualsiasi problematica riscontrata in cantiere, ti suggerisco di utilizzare un construction management software con cui puoi trasformare la problematica in attività da svolgere, allegare la documentazione necessaria, condividerla con le figure interessate e seguire la risoluzione fino alla sua chiusura.

Chi è il coordinatore della sicurezza e cosa fa?

Il coordinatore della sicurezza, nei cantieri temporanei o mobili, è la figura incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori. La finalità delle sue mansioni consiste nell’eliminare o, quantomeno, ridurre i rischi connessi alle attività svolte, così da tutelare la salute di tutti i lavoratori coinvolti.

In particolare, egli svolge le seguenti funzioni:

nella fase di progettazione, in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di progettazione o coordinatore per la progettazione, redige il piano di coordinamento per la sicurezza per prevenire eventuali rischi che potrebbero danneggiare la salute dei lavoratori;
nella fase di esecuzione, in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o coordinatore per l’esecuzione, monitora l’andamento del progetto assicurandosi che i lavoratori adottino le regole previste nel piano di coordinamento.

I ruoli di CSP e CSE sono distinti e possono essere ricoperti dallo stesso professionista o da professionisti diversi.

Chi può fare il coordinatore della sicurezza?

La nomina del coordinatore per la sicurezza può ricadere anche su figure che rivestono altri ruoli altrettanto importanti per la sicurezza, come:

il committente;
il responsabile dei lavori;
il direttore dei lavori.

É necessario precisare che il ruolo di coordinatore per l’esecuzione non può essere ricoperto dal datore di lavoro, dai dipendenti o dall’RSPP di una delle imprese esecutrici, tranne nel caso in cui il committente e l’impresa esecutrice coincidono.

Obbligo coordinatore della sicurezza

L’art. 90 del D.Lgs. 81/08 (commi 4 e 5) stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori devono procedere obbligatoriamente alla nomina di un coordinatore per la sicurezza quando all’interno di uno stesso cantiere edile sono presenti più imprese esecutrici, anche se quest’ultime non si trovano a svolgere il lavoro contemporaneamente.

In particolare, il committente o il responsabile dei lavori devono designare:

il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico;
il coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima dell’affidamento dei lavori.

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è una figura professionale prevista nei cantieri edili con più imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. I compiti affidati al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione sono elencati dall’art. 91 del D.Lgs. 81/2008:

redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), documento attraverso il quale si predispone la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
elaborare il fascicolo dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
coordinare l’applicazione dei principi e delle misure generali di tutela al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative e all’atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori.

Prova usBIM.dossier, il software fascicolo dell’opera gratis per un mese

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verifica l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento da parte dell’impresa per tutta la durata dei lavori con opportune azioni di coordinamento e controllo e la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

L’art. 92 del D.Lgs. 81/08 disciplina in maniera dettagliata tutti i compiti del CSE. In particolare, prevede i seguenti compiti:

verificare le disposizioni contenute nel PSC;
controllare i piani di sicurezza operativi (POS) delle imprese esecutrici;
organizzare attività di cooperazione, coordinamento e reciproca informazione tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici;
verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
segnalare al committente o al responsabile dei lavori eventuali inosservanze agli artt. 94, 95, 96 e 97 D.Lgs. 81/08 da parte delle aziende esecutrici;
sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino al ripristino della situazione iniziale di sicurezza.

Quali sono i requisiti del coordinatore della sicurezza?

Per ricoprire il ruolo di coordinatore per la sicurezza è necessario possedere determinati requisiti, che sono i medesimi per il CSP e per il CSE. Questi sono individuati dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008:

laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74; o laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S; inoltre, deve avere l’attestazione da datori di lavoro o committenti, che comprovi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 (decreto ministeriale 16 marzo 2007); o laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4 (in base al decreto ministeriale 4 agosto 2000). Inoltre, attestazione fornita da datori di lavoro o committenti, che comprovi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, oltre all’attestazione, sempre da parte di datori di lavoro o committenti, che certifichi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

Quale formazione devono svolgere i coordinatori per la sicurezza?

L’Accordo Stato-Regioni 2025 abroga l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e ridefinisce i contenuti della formazione prevista per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

La formazione iniziale per i coordinatori è di 120 ore suddivise in:

una parte teorica da 96 ore comprendente:

un modulo giuridico (da 28 ore);
un modulo tecnico (da 52 ore);
un modulo metodologico/organizzativo (da 16 ore).

una parte pratica da 24 ore.

Il corso di formazione ha i seguenti obiettivi:

illustrare la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza, con particolare riferimento al settore delle costruzioni e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa;
far conoscere il ruolo dei soggetti del sistema di prevenzione, i loro compiti e le responsabilità;
illustrare le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari organi preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
far conoscere i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze;
illustrare gli elementi metodologici per la valutazione del rischio;
far acquisire le competenze necessarie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
far acquisire le competenze per verificare l’idoneità e la congruenza del piano operativo di sicurezza;
far acquisire le competenze per lo svolgimento del proprio ruolo;
illustrare le responsabilità connesse al ruolo rivestito.

Come vengono erogati i corsi di formazione per i coordinatori della sicurezza?

I corsi di formazione per i coordinatori della sicurezza possono essere sempre erogati in presenza e in video conferenza sincrona. La modalità e-learning, invece, è consentita solo per il modulo giuridico.

Ogni quanto i coordinatori per la sicurezza devono aggiornare la propria formazione?

Per mantenere l’abilitazione il coordinatore deve frequentare corsi di aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni.

Le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento consentite sono in presenza, in video conferenza sincrona e in e-learning.

Differenza tra coordinatore sicurezza e RSPP

Le differenze tra il coordinatore della sicurezza e l’RSPP riguardano la nomina e i requisiti. In particolare:

l’RSPP deve essere sempre nominato a prescindere di quale sia il settore di riferimento cui l’azienda opera ed è sufficiente un diploma di istruzione secondaria;
il coordinatore della sicurezza deve essere nominato solo nei cantieri edili e deve possedere un titolo di studio attinente al settore in cui si troverà ad operare.

Sanzioni per il coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

L’art. 158 del D.Lgs. 81/2008 riporta un quadro sanzionatorio complesso e severo a carico del coordinatore per la sicurezza. Nello specifico:

il coordinatore per la progettazione può essere punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro:

se non redige il PSC;
se non predispone il fascicolo dell’opera.

il coordinatore per l’esecuzione può essere punito con:

l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro se:

non verifica l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento;
non verifica il POS delle imprese assicurandone la coerenza con il PSC e il fascicolo di cui all’allegato XVI valutando le proposte delle imprese;
non organizza riunioni per la cooperazione tra i lavoratori autonomi e i datori di lavoro;
non segnala al committente o al responsabile dei lavori eventuali inosservanze delle disposizioni di sicurezza;
non sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
nel caso in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, il coordinatore per l’esecuzione non redige il PSC e non predispone il fascicolo.

l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro se non verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

I coordinatori della sicurezza svolgono mansioni di pianificazione, verifica e controllo molto delicati ed è per questo fondamentale per loro poter contare su strumenti che agevolino il loro operato. Ti consiglio, per questo, di utilizzare subito:

un software per piani di sicurezza che consente di lavorare online ai tuoi piani di sicurezza e di avere tutti gli elaborati sempre aggiornati, condivisi con tutti gli operatori coinvolti e consultabili direttamente dal tuo pc;
un software registro di cantiere per la sicurezza CSE grazie al quale hai i dati del PSC sempre a disposizione per la verifica, la valutazione e l’organizzazione delle attività e hai la possibilità di aggiornare i dati direttamente dal cantiere;
un software giornale dei lavori e direzione lavori che permette di creare un ambiente di lavoro collaborativo sul cloud dove ognuno, secondo il ruolo assegnato, apporta informazioni utili a ricostruire l’andamento dei lavori attraverso annotazioni e sopralluoghi in qualsiasi momento.

Coordinatore per la sicurezza: le FAQ

Perché è importante la figura del coordinatore della sicurezza nei cantieri edili?

Il coordinatore della sicurezza è centrale per garantire l’integrazione delle misure di prevenzione tra le imprese coinvolte, ridurre i rischi di interferenze tra lavorazioni e salvaguardare la salute dei lavoratori.

Quando interviene il coordinatore della sicurezza?

Il suo intervento si articola in due fasi distinte:

in fase di progettazione (CSP), pianifica la sicurezza e redige la documentazione iniziale;
in fase di esecuzione (CSE), supervisiona il rispetto delle norme e dei piani durante i lavori.

È possibile che una sola persona ricopra entrambi i ruoli, CSP e CSE?

Sì, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, un solo professionista può assumere entrambi i ruoli, se nominato formalmente dal committente.

Chi ha l’obbligo di nominare il coordinatore per la sicurezza in un cantiere?

La nomina spetta al committente o al responsabile dei lavori, ed è obbligatoria quando nel cantiere operano più imprese, anche in momenti diversi.

Quali sono le attività principali del coordinatore in fase esecutiva?

Tra i compiti principali del CSE vi sono:

verifica del PSC e dei POS delle imprese;
coordinamento tra imprese e lavoratori autonomi;
controllo sull’applicazione delle norme di sicurezza;
intervento diretto in caso di pericolo grave e imminente.

Quali caratteristiche professionali deve possedere chi svolge il ruolo di coordinatore della sicurezza?

Il coordinatore deve avere:

titolo di studio tecnico (diploma o laurea);
esperienza pratica nel settore delle costruzioni (da 1 a 3 anni in base al titolo);
attestato di formazione specifica, rilasciato al termine di un corso abilitante con verifica finale.

Com’è strutturato il corso per diventare coordinatore della sicurezza?

Il percorso formativo è di 120 ore totali, suddivise in:

96 ore teoriche (moduli giuridico, tecnico, organizzativo);
24 ore pratiche con esercitazioni operative e casi reali.

Qual è la differenza tra il coordinatore della sicurezza e l’RSPP?

L’RSPP è obbligatorio in ogni azienda e può essere interno. Il coordinatore, invece, è specifico per i cantieri edili ed è nominato solo se vi sono più imprese. Inoltre, il CSE deve possedere una formazione più avanzata e specialistica.

Coordinatore della sicurezza: sentenze di riferimento

Cassazione penale 14596/2026 – Ogni decisione esecutiva che incide sulle condizioni di lavoro impone un adeguamento del POS

La Cassazione, con la sentenza n. 14596/2026, ha confermato la responsabilità dell’impresa affidataria, dell’impresa esecutrice e del coordinatore della sicurezza per un infortunio mortale avvenuto durante l’installazione di pannelli fotovoltaici su una copertura industriale.

La Corte ha ribadito che gli obblighi di sicurezza richiedono controlli tecnici concreti e preventivi sulla stabilità delle superfici e sulla coerenza del POS rispetto alle reali condizioni del cantiere. Ogni scelta esecutiva che modifica le condizioni di lavoro impone l’aggiornamento delle verifiche e delle misure di protezione, poiché anche decisioni organizzative apparentemente neutre possono aumentare le responsabilità dei soggetti della sicurezza. Leggi l’approfondimento.

La gestione del rischio interferenziale non è un atto formale

La sentenza n. 8034/2026 chiarisce che in cantieri edili il committente e i coordinatori per la sicurezza sono responsabili della gestione del rischio interferenziale, anche in presenza di comportamenti imprudenti dei lavoratori. La sentenza evidenzia che il PSC e il POS devono essere costantemente aggiornati e che il controllo sulla sicurezza deve essere attivo e continuativo, non solo documentale. Viene inoltre ribadita la responsabilità solidale tra i soggetti coinvolti, con implicazioni civili e operative. Leggi l’approfondimento.

 

 

Fonte: Read More