Aree idonee Abruzzo: le norme 2026 di recepimento

Aree idonee Abruzzo: le norme 2026 di recepimento

Rivisto l’assetto della Legge 8/2025 per l’allineamento delle aree idonee alle norme statali. Maggiori rigidità sulla tutela del paesaggio e rimodulazione dei buffer industriali e stradali

Il Consiglio Regionale dell’Abruzzo ha approvato il 22 aprile 2026 la nuova legge per l’individuazione delle aree idonee in Abruzzo destinate all’installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER).

Il provvedimento, di fondamentale importanza per progettisti, enti locali e investitori, nasce dall’esigenza di adeguare l’ordinamento regionale alle recenti disposizioni statali (in particolare l’art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024, introdotto dal D.L. 175/2025), andando di fatto a sostituire quasi integralmente la previgente Legge Regionale 8/2025.

In attesa della pubblicazione della nuova legge, forniamo di seguito l’analisi di dettaglio del provvedimento e i principali cambiamenti intercorsi rispetto alla previgente normativa regionale.

Le ulteriori aree idonee in Abruzzo

L’articolo precisa che sono da intendersi ulteriori aree idonee sul territorio regionale per l’installazione di impianti FER (oltre a quelle già definite ope legis dallo Stato) – anche quando ricadenti all’interno di siti Rete Natura 2000, zone umide Ramsar o zone tampone dei siti UNESCO (in queste ultime limitatamente agli interventi di cui all’All. A del D.Lgs. 190/2024) – le seguenti:

aree degradate o ripristinate: cave, miniere cessate, abbandonate o ripristinate, e discariche (o lotti di esse) chiuse e ripristinate. Mantiene in capo al titolare l’obbligo di ripristino ambientale.
comunità energetiche (CER) e autoconsumo: aree (con destinazione diversa da agricola) per impianti fotovoltaici a servizio di CER o autoconsumo (anche collettivo), fino a 1 MW di potenza.
siti per il fotovoltaico:

aree interne a stabilimenti industriali non agricoli/zootecnici.
fasce di rispetto da stabilimenti industriali: racchiuse in un raggio di 350 metri se in zone agricole (nella vecchia disciplina nazionale erano 500m) e 1000 metri per le aree non agricole.
fasce di pertinenza autostradale/stradale (strade a due corsie per senso di marcia): entro 300 metri (area agricola) e 1000 metri (altri casi) dal ciglio.
aree industriali, artigianali, commerciali, direzionali e poli logistici-dati.

siti per il biometano:

aree interne agli stabilimenti industriali.
fasce di 500 metri (incluse aree classificate come agricole) da impianti industriali e zone a destinazione industriale/artigianale/commerciale/SIN.
aree adiacenti alla rete autostradale entro 1000 metri (incluse le aree agricole).

infrastrutture elettriche: aree adiacenti alle centrali di trasformazione della RTN (Rete Trasmissione Nazionale) entro un raggio di 500 metri, compatibilmente con stalli e gestore di Rete.

Vincoli e tutele: dove non è consentito installare FER in Abruzzo

Il cuore del dibattito territoriale ha riguardato l’articolo 3, che stabilisce le deroghe in negativo per tutelare l’agricoltura di pregio, il paesaggio e la salute pubblica.

Innanzitutto, la Regione recepisce i rigidi buffer nazionali a tutela dei Beni Culturali: è vietato costruire nel raggio di 3 chilometri per l’eolico e 500 metri per il fotovoltaico dai beni sottoposti a tutela, o in aree in contrasto con i piani paesaggistici.

Sono inoltre introdotte tutele specifiche per il settore agricolo primario. Niente qualifica di “idoneità” per le aree agricole con colture permanenti di pregio (vigneti non ad autoconsumo, frutteti, tartufaie e oliveti con densità >50 piante/ha su oltre 5.000 mq) e per quelle vincolate da finanziamenti pubblici (regionali/statali/europei) in corso di validità.

Viene espressamente vietata la realizzazione di impianti (per via dell’alta vocazione strategico-agricola) all’interno del perimetro dell’Ex Alveo del Lago Fucino. L’unica e sola deroga ammessa per il Fucino è il fotovoltaico destinato a CER o autoconsumo fino a 1 MW.

Escluse le fasce fino a 200 metri dalle zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici per impianti non soggetti a VIA. L’esclusione si applica anche a chi esegue ampliamenti di impianti esistenti ma decade se la fascia ricade in Zona “D” (Artigianale/Industriale).

Il regime transitorio

Cosa succede alle progettazioni depositate prima dell’entrata in vigore della nuova legge (e della contestuale abrogazione della L.R. 8/2025)?

Si considerano fatte salve dal nuovo impianto normativo – e possono dunque proseguire col vecchio regime – solo ed esclusivamente le pratiche autorizzative in cui lo sviluppatore del campo solare o eolico aveva già saldato le spese per l’ottenimento del preventivo o documento di connessione economica (STMGSoluzione Tecnica Minima Generale) prima dell’entrata in vigore nel BURAT della nuova norma.

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