Aree idonee in Puglia: cosa prevede il disegno di legge 2026

Aree idonee in Puglia: cosa prevede il disegno di legge 2026

Analisi dello schema del Disegno di Legge 31 del 10 marzo 2026 per la definizione delle aree idonee Puglia destinate all’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili

Rispetto alle indicazioni generali fornite ai sensi della legislazione nazionale per determinare gli spazi agevolati, la strategia adottata dalla Puglia con il Disegno di Legge numero 31 del 10 marzo 2026 si basa su una rigorosa logica conservativa.

Nato in attuazione dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 190/2024, mira a coniugare le impellenti necessità della transizione energetica con la tutela del prezioso patrimonio paesaggistico e agricolo regionale. La disciplina si inserisce nel più ampio compito di raggiungere i complessi traguardi imposti dal PNIEC, che richiede alla amministrazione un consistente incremento della potenza installata entro il 2030, quantificato in oltre 7.300 megawatt di capacità aggiuntiva.

Considerando il massiccio volume di impianti afferenti alle rinnovabili già ampiamente autorizzati ma non ancora realizzati sul territorio, il disegno di legge individua ulteriori aree idonee Puglia limitandosi unicamente a quelle strettamente indispensabili per minimizzare l’inevitabile consumo di suolo.

Questa scelta punta a sanare le diverse limitazioni riscontrate negli scorsi anni nella delicata fase della cantierizzazione ingiustificata e a contrastare le pratiche puramente speculative relative alle autorizzazioni asimmetriche nel settore del mercato energetico.

Ecco un’analisi sintetica ma dettagliata del provvedimento in esame.

Per saperne di più, leggi il focus “Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato“. La legislazione sulle aree idonee getta le basi per lo sviluppo del fotovoltaico alleggerendo la burocrazia. Per non farti trovare impreparato/a prova gratis e valuta il software per il fotovoltaico usato in tutto il mondo per progettare le più diverse tipologie di installazione.

Le aree idonee alle FER in Puglia

Tra i principi fondamentali da seguire nell’individuazione delle aree vi sono il contenimento del consumo di suolo, la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi (in coerenza con la Direttiva Habitat e il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale – PPTR), privilegiando l’utilizzo di superfici già edificate come capannoni industriali e aree logistiche o commerciali.

Sono innanzitutto considerate superfici e aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, compresi gli impianti finalizzati alla costituzione di Comunità energetiche rinnovabili o altri sistemi di autoconsumo individuale o collettivo da fonti rinnovabili.

Oltre alle aree già definite idonee ope legis dalla normativa nazionale, il DdL pugliese individua ulteriori superfici, tra cui:

porti e retro-porti: limitatamente alla produzione per autoconsumo e all’elettrificazione delle banchine (con esclusione, nei retro-porti, di turbine eoliche alte 100 metri o più e impianti a biomasse/biogas);
infrastrutture idriche: aree del Servizio Idrico Integrato, inclusi depuratori e impianti di dissalazione;
aree di prossimità: aree entro 500 metri da stazioni di ricarica per veicoli elettrici (se l’energia è asservita alla stazione), entro 300 metri dai punti di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) ed entro 350 metri da data center o impianti di produzione di idrogeno verde;
siti pubblici: aree nella disponibilità di Regione, Enti Locali, Università e Centri di Ricerca, prioritariamente per autoconsumo o Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).
fotovoltaico flottante: cave, bacini idrici e vasche di irrigazione, previa valutazione del rischio idrogeologico;
biogas e biomasse: per queste specifiche tipologie sono idonee anche le aree agricole entro 500 metri da zone industriali/artigianali, le aree interne a stabilimenti industriali (e relative fasce di rispetto agricole di 500 metri) e le aree adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri.

Le istanze di autorizzazione relative agli impianti fotovoltaici ubicati nelle aree idonee sono istruite con priorità. Qualora il progetto preveda procedure di esproprio o asservimento, il proponente è tenuto ad attestare che le superfici sono limitate all’estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità degli impianti e delle opere connesse.

Terren i agricoli e tutela del quadro paesaggistico

La parte più delicata del provvedimento riguarda la tutela del suolo agricolo. Il DdL stabilisce che, nel rilascio delle autorizzazioni, è considerato interesse pubblico prevalente preservare la presenza di:

ulivi;
produzioni agroalimentari di qualità (DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO., PAT);
terreni interessati da produzioni con metodo biologico.

Per evitare i cosiddetti “espianti tattici” (rimozione delle colture per rendere l’area idonea), il regime di tutela e salvaguardia si estende ai 5 anni successivi all’eventuale sostituzione della coltura. Inoltre, per le aree classificate come industriali dai piani urbanistici ma di fatto non infrastrutturate e utilizzate a fini agricoli, prevarrà la matrice paesaggistica definita dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), bloccando di fatto l’installazione indiscriminata di impianti a terra.

Per garantire un controllo capillare sul consumo di suolo, la legge prevede l’istituzione di un tavolo di coordinamento con ANCI e UPI. L’obiettivo è definire, tramite successiva delibera di Giunta, specifiche percentuali massime di sfruttamento della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) a livello comunale, che secondo le direttive nazionali dovrebbero attestarsi tra lo 0,8% e il 3%.

Nuovi vincoli temporali per costruttori e disciplina transitoria

Il legislatore pugliese ha inserito nel DdL n. 31/2026 una serie di misure volte a disincentivare la mera speculazione sui titoli autorizzativi (il cosiddetto fenomeno degli sviluppatori che non realizzano gli impianti) e a favorire l’accettabilità sociale delle opere:

fideiussioni obbligatorie: entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, il proponente deve presentare due fideiussioni a prima richiesta:

50 € per ogni kW di potenza a garanzia della realizzazione dell’impianto nel rispetto del cronoprogramma.
100 € per ogni kW a garanzia dello smantellamento e del ripristino dello stato dei luoghi a fine vita dell’impianto. La mancata presentazione comporta la decadenza automatica dell’autorizzazione.

tempi di realizzazione dimezzati: il tempo massimo per completare i lavori scende drasticamente da 30 a 18 mesi dall’inizio dei cantieri. Il collaudo dovrà avvenire entro 3 mesi dalla fine dei lavori. Le proroghe saranno concesse solo per cause di forza maggiore debitamente documentate.

Aree idonee in Puglia: il testo del Ddl 31/2026

 

 

 

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