Aree idonee in Umbria: focus sulla legge regionale
Aree idonee oltre i limiti previsti dalla normativa statale, corsia preferenziale per le CER e discrezionalità dei Comuni sui centri storici
La legge regionale 7/2025 fornisce un quadro certo e definito in Umbria sulle aree idonee e aree non idonee per l’installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili per le quali è previsto un iter autorizzativo accelerato e il parere obbligatorio (ma non vincolante) dell’autorità paesaggistica
Prevede inoltre misure per la promozione dell’autoconsumo con facilitazioni per gli impianti domestici e la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili.
Ecco il testo ufficiale e una rapida sintesi del provvedimento, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge regionale 4/2026 per recepire le novità imposte a livello nazionale dal D.Lgs. 190/2024.
L’intervento effettuato con la Legge Regionale 4/2026 riguarda la riscrittura e l’ampliamento dettagliato delle superfici idonee a ospitare gli impianti. Ulteriori modifiche sono in sostanza conseguenza dell’accoglimento dei rilievi formulati dai Ministeri in sede di esame della legittimità costituzionale della LR 7/2025 che la Regione si è resa disponibile a recepire.
Aree idonee in Umbria
Per gli impianti ricadenti nelle aree idonee, i termini dei procedimenti autorizzativi sono ridotti di un terzo, e il parere paesaggistico, se previsto, è obbligatorio ma non vincolante. Sulle aree non idonee, sussiste invece un’altissima probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione.
La legge individua in modo chiaro le aree idonee, che superano i limiti della normativa statale puntando su superfici antropizzate o già compromesse, al fine di incentivare la rigenerazione e l’uso razionale del territorio preservando al massimo il territorio non antropizzato.
L’articolo 3 individua, oltre alle aree già considerate idonee dalla normativa statale, ulteriori categorie:
aree per progetti a servizio di CER;
impianti FER sotto i 20 kW su edifici, parcheggi e pertinenze;
depositi;
siti già occupati da impianti della stessa fonte oggetto di rifacimento o potenziamento;
siti di bonifica;
cave dismesse;
aree infrastrutturali e per la mobilità;
fasce entro 300 metri da E45, raccordi Terni-Orte e Perugia-Bettolle e linee ferroviarie;
beni dei consorzi di bonifica;
beni del servizio idrico integrato e depuratori;
distributori carburanti con fascia di 100 metri;
spazi interclusi stradali;
impianti ad isola;
strutture carcerarie;
ulteriori aree da Allegato A.
Recependo le richieste del legislatore nazionale, è stata abrogata dalla legge 4/2026 la cosiddetta “prevalenza di idoneità“: le procedure semplificate sono applicate unicamente se l’intero progetto ricade al 100% all’interno dell’area idonea.
L’articolo 5 stabilisce i limiti per le ulteriori aree idonee regionali in presenza di beni culturali e relative fasce di rispetto, le prescrizioni estetico-architettoniche per Zone A nei beni vincolati ex art. 136, le facoltà comunali di individuare aree non idonee sulle coperture dei centri storici purché compensandole con aree dedicate all’autoconsumo/CER, le deroghe per agrivoltaico avanzato a servizio di aziende agricole e zootecniche e la disciplina specifica per domini collettivi, comunanze e università agrarie.
Aree non idonee in Umbria
L’articolo 4 definisce il significato e il perimetro delle aree non idonee. Si chiarisce che in tali aree gli obiettivi di protezione sono incompatibili con specifiche tipologie o dimensioni di impianto e che quindi l’esito negativo in autorizzazione è altamente probabile.
Viene chiarito che non esiste un divieto normativo preventivo e assoluto alla presentazione di un iter autorizzativo in queste aree (rimandando alle esplicitazioni del D.M. 10/09/2010), tuttavia la normativa avverte a chiare lettere i proponenti che in tali zone, gli stringenti obiettivi di protezione porteranno con elevata probabilità alla bocciatura del piano.
Elenca poi le aree non idonee: beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali, siti UNESCO e UNESCO MAB, Rete Natura 2000, rete ecologica regionale, praterie sommitali, fascia pedemontana olivata Assisi-Spoleto, aree ad alta esposizione panoramica, viabilità panoramica, viabilità storica e siti religiosi/militari, fasce idrauliche e di rischio PAI.
Stabilisce inoltre fasce di rispetto di 500 metri per fotovoltaico e agrivoltaico e di 3.000 metri per eolico, regole speciali per biomasse/biometano, il divieto di fotovoltaico a terra nello spazio rurale salvo le eccezioni ammesse dalla normativa statale, l’estensione alle tutele indirette e la possibilità per Giunta e comuni/province di proporre ulteriori aree non idonee, entro limiti rigorosi.
Per impianti di grande taglia, le aree non idonee si estendono fino a 2.000 metri dai recettori sensibili (centri abitati, scuole) e 3.000 metri dai beni tutelati.
La non idoneità si applica anche agli impianti che, alla data di entrata in vigore della legge, risultano già sottoposti a procedura autorizzativa e a valutazione ambientale.
Le amministrazioni comunali possono inoltre individuare zone non idonee, all’interno dei centri storici, all’installazione degli impianti Fer sulle coperture e sulle superfici degli edifici. Contestualmente i Comuni devono individuare specifiche aree idonee o superfici da destinare all’autoconsumo e su cui realizzare impianti a servizio delle Comunità energetiche.
Promozioni dell’accumulo di energia
L’articolo 6promuove l’accumulo come componente strategica della transizione energetica regionale. Elenca le principali tecnologie rilevanti (BESS, idrogeno verde, accumulo gravitazionale, invasi e bacini con pompaggio), consente di aumentare fino al 20 per cento la superficie di area ordinaria contigua alle aree idonee quando sia previsto un accumulo almeno del 10 per cento, e prevede un ulteriore +30 per cento nei siti di repowering.
Riconosce poi gli invasi e i bacini artificiali come aree idonee per impianti idroelettrici da pompaggio destinati all’accumulo. Il nuovo comma 4-bis impone anche qui, se l’ampliamento ricade nello spazio rurale, l’uso di agrivoltaico elevato senza consumo di suolo
Criteri di alta qualità progettuale e garanzie finanziarie
La legge prevede che tutti i progetti, a prescindere dall’area, abbiano caratteristiche di alta qualità progettuale che viene garantita attraverso la richiesta di dettagliata documentazione tecnica.
Impone informazione preventiva al comune, relazione di minimizzazione degli impatti, analisi delle alternative, contenuti minimi del progetto definitivo, documentazione speciale per impianti da biomasse/biometano, verifica di fattibilità della connessione per impianti sopra 100 kW, regole di misurazione per l’eolico, garanzie finanziarie per dismissione, previsione di oneri istruttori, limiti massimi di occupazione nello spazio rurale, obblighi di compensazione ambientale e territoriale a favore dei comuni e sanzione procedimentale dell’improcedibilità in caso di documentazione assente o incompleta.
Impianti fotovoltaici negli insediamenti ex art. 96 r.r. 2/2015
L’articolo 8 contiene una norma di raccordo urbanistico favorevole al fotovoltaico in contesti già insediati. Consente la realizzazione con intervento diretto anche quando la pianificazione comunale richiederebbe piani attuativi; esclude il reperimento di dotazioni territoriali e funzionali per gli insediamenti non ancora attuati, ferma la realizzazione delle infrastrutturazioni necessarie; precisa che gli impianti non incidono su SUC, indici di copertura e permeabilità.
Oneri istruttori
L’articolo 9 stabilisce gli oneri istruttori per impianti sopra 250 kW:
0,1 per cento delle spese d’investimento;
5 per cento nelle aree non idonee;
Prevista l’esenzione per impianti dedicati a CER.
Mappatura ai fini ricognitivi delle aree a bassa esposizione panoramica destinate agli impianti eolici
Segnaliamo anche che la legge impegna la Giunta regionale a redigere, a seguito dell’intesa con la soprintendenza ABAP per l’Umbria, la mappatura ai fini ricognitivi delle aree a bassa esposizione panoramica destinate agli impianti eolici con potenza nominale superiore ad 1 MW, per un’altezza massima al mozzo di 100 metri, che possiedano contestualmente i seguenti requisiti:
velocità media del vento onshore a 150 metri s.l.t. superiore a 6 m/s di cui all’Atlante Eolico Italiano;
bassa esposizione panoramica rispetto ai beni sottoposti a tutela.
La legge sulle aree idonee getta le basi per sviluppare in Italia nuovi impianti di energia pulita in maniera più sostenuta, con meno burocrazia e più autorizzazioni. Per non farti trovare impreparato ti suggerisco di provare un software per il fotovoltaico usato in tutto il mondo per progettare le più diverse tipologie di installazione.
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