Appalti pubblici in Sardegna: nuova legge su lavoro, sicurezza e clausole sociali

Appalti pubblici in Sardegna: nuova legge su lavoro, sicurezza e clausole sociali

Stop al subappalto a cascata oltre il primo livello, qualità del lavoro e benessere organizzativo tra i criteri premiali, soglia minima salariale a 9 euro lordi all’ora

Con la legge regionale 9 aprile 2026, n. 9 la Regione Sardegna interviene in modo diretto sulla qualità del lavoro negli appalti pubblici e nelle concessioni eseguiti sul territorio regionale.

Il provvedimento punta a rafforzare le tutele per i lavoratori, contrastare il dumping contrattuale, limitare l’uso eccessivo del subappalto e promuovere maggiore stabilità occupazionale, soprattutto nei contratti ad alta intensità di manodopera. La legge è entrata in vigore con la pubblicazione nel BURAS.

L’obiettivo dichiarato è coordinare la disciplina regionale con il Codice dei contratti pubblici, con il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro e con le altre norme nazionali già vigenti in materia di congruità della manodopera, semplificazione e PNRR.

Stop al subappalto a cascata oltre il primo livello

Uno dei passaggi più significativi riguarda il subappalto.

La Regione non introduce un divieto assoluto, ma stabilisce che, per rafforzare i controlli nei cantieri e nei luoghi di lavoro, le stazioni appaltanti debbano motivare l’eventuale scelta di limitare il subappalto oltre il primo livello, richiamando espressamente l’articolo 119 del nuovo Codice dei contratti pubblici. In sostanza, la norma regionale mira a contenere le frammentazioni eccessive della filiera dell’appalto, considerate un possibile fattore di abbassamento delle tutele, opacità dei rapporti e maggiore difficoltà nei controlli su sicurezza, trattamento economico e condizioni di lavoro.

Programmazione e consultazioni di mercato

La legge interviene anche sulla fase preliminare alle gare. Le stazioni appaltanti sono chiamate a programmare in modo più accurato acquisti, servizi, forniture e lavori, in coerenza con l’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici. È inoltre prevista la possibilità di ricorrere a consultazioni di mercato per preparare meglio l’appalto e informare gli operatori economici sui fabbisogni e sui requisiti richiesti, purché ciò non alteri la concorrenza e non violi i principi di trasparenza e non discriminazione. L’obiettivo è rendere la gara più aderente alle reali esigenze dell’amministrazione e più sostenibile sul piano organizzativo.

I criteri premiali: qualità del lavoro e benessere organizzativo entrano nella gara

Il cuore della riforma è negli articoli 4 e 5, dove la Regione chiede alle stazioni appaltanti di valorizzare, nei criteri di aggiudicazione, elementi che vadano oltre il semplice prezzo. Nei contratti affidati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, devono essere considerati criteri qualitativi premiali legati al benessere, alla sicurezza e alla qualità del lavoro.

Tra gli elementi che possono incidere positivamente sulla valutazione dell’offerta figurano:

l’organizzazione del lavoro orientata a benessere, salute e sicurezza, parametrata alle ore effettivamente necessarie, al numero di addetti coinvolti, alle qualifiche e all’esperienza del personale;
l’eventuale uso dell’applicativo INPS MoCOA nei bandi di servizi;
i percorsi di certificazione dell’organizzazione del lavoro e della gestione dei rischi, con monitoraggio continuo da parte di soggetti terzi accreditati;
la formazione in materia di salute e sicurezza realizzata con organismi paritetici;
le misure di sostenibilità energetica e ambientale adottate dalle imprese;
le azioni per favorire l’occupazione femminile, le politiche di genere e l’assunzione dei giovani fino a 36 anni;
la trasmissione del rapporto sulla situazione del personale o della relazione di genere, nei casi previsti;
il punteggio ottenuto nel rating di legalità rilasciato dall’AGCM;
l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale coerente con l’attività oggetto dell’appalto;
l’impegno all’assorbimento del personale dell’appaltatore uscente nei cambi appalto;
il mantenimento delle condizioni economiche, normative e delle quantità orarie pro capite, se più favorevoli per il lavoratore.

Appalti labour intensive: relazione obbligatoria sulla struttura d’impresa

Negli appalti ad alta intensità di manodopera la legge consente inoltre alle amministrazioni di chiedere agli operatori economici una relazione descrittiva della struttura d’impresa. In questo documento le imprese possono essere chiamate a indicare capacità tecnico-organizzativa, personale impiegato, mezzi e attrezzature, contratto collettivo applicato e, in caso di subappalto, anche lo schema contrattuale tra appaltatore e subappaltatore o altri accordi di collaborazione che incidano sul personale. La finalità è verificare in anticipo la coerenza organizzativa dell’offerta e la concreta attuazione della parità di trattamento economico e normativo lungo la filiera esecutiva.

La soglia minima salariale: 9 euro lordi all’ora

Tra le disposizioni più rilevanti sul piano mediatico c’è l’articolo 6, secondo cui i soggetti tenuti ad applicare la legge devono verificare che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro lordi l’ora.

La norma si colloca dentro il sistema degli appalti pubblici disciplinati dalla legge regionale e non introduce un salario minimo generale per tutti i rapporti di lavoro, ma impone un parametro minimo nei contratti oggetto delle gare interessate. Si tratta di una soglia che la stazione appaltante dovrà controllare nella documentazione di gara e nelle condizioni contrattuali.

Nasce il Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro

La legge istituisce anche un nuovo organismo: il Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro, collocato presso la struttura regionale competente in materia di lavoro. Il Comitato avrà funzioni di monitoraggio e promozione dei principi di qualità, tutela e sicurezza del lavoro nei contratti pubblici rientranti nell’ambito della legge.

La composizione è ampia e coinvolge Regione, organizzazioni sindacali e datoriali, Camere di commercio, aziende sanitarie, ordini professionali ed enti locali. I componenti restano in carica quattro anni. Il Comitato si riunisce di norma ogni sei mesi, ma può essere convocato anche più frequentemente in presenza di appalti di particolare rilevanza economica.

I compiti attribuiti al nuovo organismo sono operativi e non meramente consultivi. In particolare, il Comitato dovrà:

acquisire informazioni e dati sulle procedure di appalto e concessione, anche per monitorare l’uso del subappalto;
predisporre ogni anno un rapporto di sintesi con focus sugli appalti ad alta intensità di manodopera e sugli eventuali scostamenti del costo della manodopera rispetto ai riferimenti contrattuali;
redigere un report annuale sui modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle imprese;
elaborare atti di indirizzo da sottoporre alla Giunta regionale per coordinare le procedure e mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti.

I rapporti e i report dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale della Regione. Inoltre, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale dovrà disciplinare le modalità operative e di gestione del Comitato.

 

 

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