Scavo non protetto: responsabilità dei garanti anche in caso di lavori sospesi
In un cantiere edile, la presenza di una recinzione può sostituire i parapetti ai fini della sicurezza contro il rischio di caduta dall’alto?
Nel contesto dei cantieri temporanei o mobili, la corretta gestione del rischio di caduta dall’alto rappresenta uno dei pilastri della sicurezza. La giurisprudenza penale continua a chiarire i confini degli obblighi gravanti sui diversi soggetti della sicurezza (committente, datore di lavoro, coordinatore e responsabile dei lavori), soprattutto nei casi in cui le misure adottate risultino formalmente presenti ma sostanzialmente inadeguate.
Con la pronuncia n. 12283/2026, la Corte di Cassazione interviene nuovamente su questioni fondamentali in materia di sicurezza nei cantieri, fornendo tuttavia un chiarimento operativo di particolare rilievo per tecnici, imprese e coordinatori: la recinzione del cantiere non è equiparabile ai sistemi di protezione anticaduta.
Il caso
Un operaio perde la vita precipitando in uno scavo profondo oltre 6 metri. Il cantiere risultava formalmente sospeso, ma presentava una situazione di rischio evidente: una semplice recinzione metallica, instabile e posta a distanza dal ciglio dello scavo, non impediva l’accesso né proteggeva dalla caduta. La situazione risultava ulteriormente aggravata dalle condizioni meteorologiche, in quanto il forte vento aveva contribuito a compromettere la stabilità delle protezioni presenti.
Contesto normativo: distinzione tra recinzione e protezioni anticaduta
Il caso ruota attorno a due norme chiave del D.Lgs. 81/2008:
art. 109: obbligo di recinzione del cantiere (funzione: impedire l’accesso ai non addetti);
art. 146: protezione di aperture verso il vuoto (funzione: evitare cadute dall’alto mediante parapetti e sistemi equivalenti).
La Cassazione chiarisce un punto spesso frainteso nella pratica: recinzione e protezione anticaduta sono due cose distinte. La prima serve a delimitare l’area, la seconda a proteggere attivamente il lavoratore da un rischio specifico.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte riguardano innanzitutto l’inidoneità della recinzione. Nel caso concreto, la rete era posta a circa 5 m dal bordo, risultava instabile, essendo fissata solo con dei mattoni e non impediva l’accesso allo scavo. La Corte ritiene che un presidio configurato in questo modo sia privo di efficacia prevenzionistica rispetto al rischio di caduta.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 146 anche agli scavi, la difesa aveva sostenuto che i parapetti fossero richiesti solo per lavori in quota verso l’alto. La Cassazione smentisce tale interpretazione, precisando che l’articolo 146 si applica a qualsiasi apertura o dislivello superiore a 50 cm, includendo quindi anche gli scavi profondi verso il basso. In particolare, il bordo dello scavo deve essere considerato a tutti gli effetti un vuoto da proteggere.
La Corte affronta poi il tema della sospensione dei lavori, chiarendo che tale condizione, sebbene formalmente rilevante sul piano amministrativo, non elimina il rischio. Finché lo scavo permane e risulta accessibile, sussiste l’obbligo di adottare misure di sicurezza idonee. Viene quindi valorizzato il principio dell’effettività del rischio, che prevale su ogni qualificazione formale dello stato del cantiere.
Nesso causale e condotta del lavoratore
La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il nesso causale tra le omissioni dei garanti e l’evento mortale, evidenziando che la mancata installazione dei parapetti, obbligatori in presenza di dislivelli, ha esposto direttamente il lavoratore al rischio di caduta, concretizzando proprio il pericolo che la normativa antinfortunistica mira a prevenire. Attraverso un giudizio controfattuale, è stato affermato che l’adozione di tali presidi avrebbe con elevata probabilità evitato l’evento, risultando invece del tutto inidonee le recinzioni presenti.
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di una condotta abnorme del lavoratore, rilevando che l’intervento volto a sistemare le recinzioni rientrava nelle attività connesse al lavoro e non presentava caratteri di imprevedibilità o eccentricità tali da interrompere il nesso causale.
Responsabilità dei garanti
La sentenza delinea un modello di responsabilità concorrente tipico dei cantieri complessi. Il datore di lavoro o l’impresa risponde direttamente per la mancata predisposizione dei parapetti e per la mancata valutazione del rischio residuo, ribadendo il principio secondo cui la sicurezza deve essere garantita fino all’effettiva eliminazione del rischio.
Il coordinatore per l’esecuzione (CSE) è responsabile anche dei rischi statici e permanenti derivanti dalla configurazione del cantiere. Non basta effettuare sopralluoghi: se il CSE conosce lo stato dei luoghi e non interviene, la sua responsabilità permane, estendendosi oltre le interferenze tra lavorazioni attive.
Il responsabile dei lavori non viene esonerato dalla nomina del CSE: deve verificare concretamente l’attuazione del PSC, esercitando un controllo effettivo e non formale. Nominare il coordinatore non basta, è necessario vigilare sulla vigilanza.
Nodo centrale: qualificazione del rischio
Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda la qualificazione del rischio da parte della Corte. Non si tratta né di un rischio specifico legato a particolari lavorazioni né di un rischio eccezionale; viene invece definito come rischio generico di cantiere, connesso alla configurazione stessa dei luoghi.
Questa definizione ha implicazioni operative significative: amplia la responsabilità del coordinatore per l’esecuzione, rende irrilevante l’assenza di lavorazioni attive e rafforza l’obbligo di mantenere misure di protezione continue. In pratica, poiché il rischio è considerato strutturale, la responsabilità resta sempre attiva e permanente, indipendentemente dallo stato delle lavorazioni.
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In materia di sicurezza sul lavoro, la recinzione del cantiere assolve alla funzione di interdizione ai terzi e non esonera dall’obbligo di predisporre parapetti o idonei presidi contro il rischio di caduta nel vuoto, ogniqualvolta sussista un dislivello pericoloso accessibile ai lavoratori. Per svolgere un’attenta valutazione del rischio di caduta dall’alto puoi utilizzare il software professionale per la sicurezza nei cantieri.
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