L’Umbria adegua la legge sulle aree idonee
Ridefinite le regole per l’installazione degli impianti di energia rinnovabile, allineandosi al D.Lgs. 190/2024. Più certezze per le Comunità Energetiche e massima attenzione al consumo di suolo agricolo
Con la nuova Legge Regionale 7 aprile 2026, n. 4, l’Umbria ha approvato le modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7 sulle aree idonee, recependo le novità imposte a livello nazionale dal D.Lgs. 190/2024.
L’intervento effettuato con la Legge Regionale 4/2026 riguarda la riscrittura e l’ampliamento dettagliato delle superfici idonee a ospitare gli impianti, per le quali è previsto un iter autorizzativo accelerato e il parere obbligatorio (ma non vincolante) dell’autorità paesaggistica.
Confermato anche l’impegno per una speciale mappatura delle aree a bassa esposizione panoramica per l’eolico, stesa in piena intesa con la Soprintendenza ABAP.
Ulteriori modifiche sono in sostanza conseguenza dell’accoglimento dei rilievi formulati dai Ministeri in sede di esame della legittimità costituzionale della LR 7/2025 che la Regione si è resa disponibile a recepire.
Ecco cosa cambia.
La nuova mappa delle aree idonee
La legge individua le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) come uno dei caposaldo dell’autoproduzione locale a km zero. Nel lungo elenco delle nuove aree idonee figurano ora in modo esplicito:
le coperture di parcheggi, edifici e depositi di materiali.
i siti oggetto di bonifica e le vecchie aree di cava dismesse.
gli immobili di consorzi di bonifica e le pertinenze di stazioni di servizio carburante stradale.
fasce di rispetto lungo linee ferroviarie, viabilità carrabile e raccordi autostradali.
Di assoluta rilevanza è la restrizione a tutela delle campagne: nelle aree destinate allo spazio rurale, i moduli fotovoltaici a terra sono vietati. In ambito agricolo la possibilità di installazione è concessa esclusivamente tramite impianti agrivoltaici, i cui pannelli devono essere adeguatamente sollevati da terra per permettere la normale attività agricola e azzerare il consumo del suolo.
Addio alla “prevalenza” e rigore sulle aree non idonee
Una delle variazioni tecniche più incisive chieste dal legislatore nazionale (recepita negli Artt. 88 e 89) è l’abrogazione della cosiddetta “prevalenza di idoneità”. Da ora in poi, le procedure semplificate verranno applicate unicamente se l’intero progetto ricade al 100% all’interno dell’area idonea.
Per quanto concerne le aree non idonee, la Giunta ha fatto sapere di aver mantenuto la linea dura. Viene chiarito che non esiste un divieto normativo preventivo e assoluto alla presentazione di un iter autorizzativo in queste aree (rimandando alle esplicitazioni del D.M. 10/09/2010), tuttavia la normativa avverte a chiare lettere i proponenti che in tali zone, gli stringenti obiettivi di protezione porteranno con elevata probabilità alla bocciatura del piano.
Sono stati inoltre confermati categoricamente i vincoli dettati dal Codice dei Beni Culturali, da perimetri UNESCO e zone Ramsar. Nessuna area può essere dichiarata idonea se cade nelle severe fasce di rispetto (ad es. 3 chilometri dai beni vincolati per l’eolico e 500 metri per il fotovoltaico).
Il testo della legge 4/2026 (in attesa del testo coordinato della legge 7/2025)
La legge regionale 7 aprile 2026, n. 4 contiene:
modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate) – CAPO XIII
modificazioni alla legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7 (Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro) – CAPO XXVIII
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