ANAC: gara irregolare senza definizione chiara e trasparente dei criteri premiali
Mancata predeterminazione del criterio di prossimità territoriale, del punteggio premiale per la parità di genere ed errata attribuzione dei punteggi
La delibera ANAC del 24 marzo 2026 n. 106 ha come oggetto un bando per una gara articolata in due lotti, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con forte prevalenza della componente tecnica (90 punti) rispetto a quella economica (10 punti).
Nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza, l’ANAC ha avviato un’istruttoria nei confronti della stazione appaltante, a seguito di richieste di chiarimento, rilevando inizialmente alcune criticità nel disciplinare di gara.
In particolare, l’Autorità ha posto l’attenzione sulla previsione del criterio di prossimità territoriale e sulla proporzionalità del relativo punteggio (15 su 90 per l’offerta tecnica), nonché sull’assenza di un punteggio premiale per gli operatori in possesso della certificazione di parità di genere.
Mancata predeterminazione e valorizzazione del criterio di prossimità, in violazione dell’art. 108, comma 7, del Codice
L’ANAC ha censurato l’impostazione del criterio di prossimità territoriale, rilevando la violazione dell’art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023. Il disciplinare si limitava infatti a valorizzare genericamente la presenza di una sede operativa sul territorio, senza definire ex ante criteri, parametri e graduazione dei punteggi. Tale indeterminatezza ha impedito agli operatori di formulare offerte consapevoli, a fronte di un peso significativo del criterio (15 punti su 90), peraltro superiore ad altri aspetti tecnici rilevanti.
Le controdeduzioni della stazione appaltante sono state ritenute incoerenti e non risolutive: da un lato si è sostenuta l’esistenza di criteri applicativi (vicinanza, stabilità della sede, risorse e mezzi), dall’altro si è rivendicata la scelta di non predeterminare tali elementi per lasciare maggiore discrezionalità alla commissione. Una posizione che, secondo l’Autorità, contrasta con l’obbligo di trasparenza e predeterminazione della lex specialis, come ribadito anche da Linee guida ANAC e consolidata giurisprudenza.
Nel merito, l’ANAC ha evidenziato come la mancata specificazione dei criteri motivazionali esponga la valutazione a rischi di arbitrarietà, rendendo incomprensibile l’iter logico seguito dalla commissione, peraltro non esplicitato nei verbali. Né può ritenersi sufficiente il limitato impatto concreto del criterio sulla graduatoria, anche alla luce del numero contenuto di partecipanti e delle ulteriori anomalie riscontrate nell’attribuzione dei punteggi.
In conclusione, l’Autorità ha confermato la violazione: il disciplinare risulta non conforme al quadro normativo e giurisprudenziale nella parte in cui non ha adeguatamente predeterminato i criteri di attribuzione del punteggio tecnico relativi alla clausola di prossimità territoriale.
Mancata previsione di un punteggio premiale da attribuire per il possesso della certificazione sulla parità di genere, in violazione dell’art. 108, comma 7 del Codice
Nel corso dell’istruttoria, l’ANAC ha rilevato l’illegittimità del disciplinare di gara nella parte in cui non prevedeva alcun punteggio premiale per il possesso della certificazione di parità di genere, in violazione dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023.
La stazione appaltante ha qualificato l’omissione come meramente formale, evidenziando che gli aggiudicatari risultavano comunque in possesso della certificazione e sostenendo l’assenza di effetti distorsivi sulla concorrenza, anche in ragione dell’urgenza legata ai fondi PNRR e della non univocità degli indirizzi applicativi. L’ente ha inoltre dichiarato l’intenzione di adeguarsi per il futuro, introducendo uno specifico punteggio premiale e aggiornando i propri modelli di gara.
L’Autorità ha tuttavia ribadito il carattere obbligatorio della previsione, alla luce del quadro normativo, dei bandi tipo ANAC e dell’orientamento consolidato, secondo cui la valorizzazione della certificazione mira a incentivare politiche aziendali orientate alla parità di genere e a premiare operatori già organizzati in tal senso.
In conclusione, pur prendendo atto dell’impegno correttivo dell’amministrazione, l’ANAC ha confermato la non conformità della lex specialis, per l’omessa previsione del punteggio premiale connesso alla certificazione di parità di genere.
Errata attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica e per l’offerta economica, in violazione delle previsioni contenute nel disciplinare
Dall’istruttoria è emerso che la commissione ha attribuito punteggi in difformità rispetto al disciplinare, sia per l’offerta tecnica (errata ripartizione dei punteggi tra criteri e superamento dei massimali previsti) sia per quella economica, calcolata sul prezzo anziché sul ribasso percentuale. A seguito delle contestazioni dell’ANAC, la stazione appaltante ha proceduto a un ricalcolo dei punteggi, correggendo gli errori materiali e riallineando le valutazioni alle regole di gara, senza modificare la graduatoria finale. Le anomalie sono state ricondotte anche a malfunzionamenti della piattaforma telematica.
L’Autorità ha tuttavia evidenziato che non si tratta di meri errori formali: la valutazione è stata condotta sulla base di criteri sostanzialmente diversi da quelli predeterminati, con un impatto generalizzato su tutti i punteggi, pur senza alterare le posizioni finali. Nel complesso, le criticità sono state ritenute gravi e tali da incidere sulla regolarità della procedura, rimettendo alla stazione appaltante ogni valutazione sulle eventuali misure da adottare, anche in autotutela, e raccomandando per il futuro il rigoroso rispetto della normativa.
Leggi gli approfondimenti: La parità di genere tra i criteri premiali di aggiudicazione degli appalti, I criteri di aggiudicazione nel nuovo codice appalti
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