Smontaggio gru: POS anche per le fasi preparatorie e non solo esecutive

Smontaggio gru: POS anche per le fasi preparatorie e non solo esecutive

Il datore di lavoro è responsabile per un infortunio mortale se il POS è carente e i lavoratori seguono prassi non sicure anche in presenza di altri soggetti obbligati?

La Cassazione n. 11323/2026 affronta un infortunio mortale avvenuto durante attività in quota su gru a torre: un lavoratore, salito sulla passerella della controfreccia, precipita da circa 24 metri e muore sul colpo.

Il punto che rende questa pronuncia particolarmente utile per tecnici e imprese non è solo la ricostruzione del fatto, ma il messaggio operativo: la Corte conferma la responsabilità del datore di lavoro perché la gestione del rischio di caduta deve essere prevista e governata anche nelle fasi propedeutiche, non solo nello smontaggio in senso stretto. E soprattutto perché non basta avere regole e DPI: occorre impedire prassi operative pericolose e pretendere verifiche efficaci anche quando i difetti non sono immediatamente visibili.

Il caso

La vicenda riguarda un lavoratore dipendente di una ditta incaricata del montaggio/smontaggio della gru per conto dell’impresa affidataria. Dall’istruttoria emerge che:

il lavoratore era salito in quota tramite la scala interna della gru;
si trovava sulla passerella della controfreccia prima di iniziare lo smontaggio vero e proprio;
non indossava (secondo la prassi aziendale tollerata) la protezione completa anticaduta con imbracatura e doppio cordino in questa fase preliminare;
si affidava sostanzialmente al solo sistema collettivo costituito dai parapetti, poi risultati strutturalmente inidonei (con criticità anche nella giunzione del corrente intermedio) e, inoltre, senza un adeguato sistema di linea-vita/ancoraggio realmente fruibile lungo quel tratto.

La contestazione al datore di lavoro si fonda principalmente su:

POS carente per la fase di smontaggio e per i rischi connessi, in particolare il rischio di caduta;
mancata previsione/uso dei DPI anche nelle fasi preparatorie;
insufficiente gestione del rischio legato allo stato di conservazione e all’affidabilità dei dispositivi (parapetti e sistemi anticaduta).

Contesto normativo

Senza ricorrere a formulazioni strettamente giuridiche, il riferimento normativo per chi opera nel settore edile è ben definito.

Il datore di lavoro è tenuto a individuare e analizzare i rischi, programmare le misure di prevenzione e tradurle in procedure concrete, formalizzandole nei documenti aziendali e, in ambito di cantiere, anche nel POS dell’impresa esecutrice. A ciò si aggiunge l’obbligo di assicurare che tali misure non restino solo sulla carta, ma vengano effettivamente attuate attraverso adeguata informazione, formazione dei lavoratori e un’attività costante di controllo e vigilanza.

Con particolare riferimento ai lavori in quota, il rischio di caduta rappresenta una delle principali fonti di pericolo, caratterizzata da elevata probabilità di esiti gravi o mortali. In tali contesti, non è sufficiente fare affidamento su un unico sistema di protezione, soprattutto se di tipo collettivo e privo di adeguate garanzie strutturali, rendendosi necessario un approccio integrato e ridondante alle misure di sicurezza.

Le motivazioni della Corte

La Corte di Cassazione respinge il ricorso, ritenendo fondata e coerente la motivazione già espressa nei precedenti gradi di giudizio, configurandosi una situazione di doppia conforme.

In particolare, la Suprema Corte ribadisce che, nei reati colposi, è necessario accertare la cosiddetta causalità della colpa, ossia verificare, attraverso un giudizio controfattuale, se l’osservanza della regola cautelare violata avrebbe verosimilmente impedito il verificarsi dell’evento.

Accanto a tale profilo, viene valorizzata anche la dimensione soggettiva della colpa, legata all’esigibilità del comportamento richiesto: occorre cioè stabilire se, nelle concrete condizioni operative, fosse ragionevolmente pretendibile che il soggetto garante adottasse e imponesse le misure di prevenzione dovute.

Alla luce di tali principi, la Corte ritiene corretto il percorso argomentativo dei giudici di merito, evidenziando che l’evento lesivo avrebbe potuto essere evitato con elevata probabilità qualora:

fossero stati previsti e resi obbligatori adeguati dispositivi di protezione individuale già nelle fasi preliminari delle lavorazioni;
fosse stata eliminata la prassi operativa che limitava l’utilizzo del doppio cordino alle sole fasi successive all’avvio dello smontaggio;
fossero state effettuate, o quantomeno richieste, verifiche tecniche concrete sullo stato di conservazione degli elementi strutturali soggetti a usura e agenti atmosferici.

Elemento di maggiore rilievo applicativo: estensione del POS alle fasi preliminari e responsabilità per le prassi operative tollerate

Uno degli aspetti più significativi della pronuncia, soprattutto in ottica operativa per i professionisti del settore, riguarda due profili strettamente connessi.

Estensione del POS oltre le fasi operative principali
La Corte sottolinea come l’evento si sia verificato in un momento antecedente all’avvio formale delle operazioni di smontaggio, senza che ciò ne attenui la rilevanza sotto il profilo del rischio lavorativo. Al contrario, tale fase viene ricondotta integralmente nell’ambito delle attività tipiche, caratterizzate da esposizione al rischio di caduta dall’alto, spostamenti su strutture elevate e possibili interferenze operative.

Ne deriva che la valutazione del rischio non può essere limitata alle sole lavorazioni principali: anche le fasi preparatorie, di accesso e di posizionamento devono essere oggetto di analisi e regolazione all’interno del POS.

Rilevanza delle prassi aziendali non conformi
Un ulteriore passaggio centrale riguarda il valore attribuito alle prassi operative consolidate. La Corte evidenzia che non è sufficiente dimostrare l’esistenza formale di regole o la disponibilità di dispositivi di sicurezza, se nella pratica aziendale si affermano comportamenti difformi e pericolosi.

Qualora tali prassi vengano tollerate, esse assumono rilievo sotto il profilo organizzativo e diventano imputabili al datore di lavoro. Di conseguenza, la mancata repressione di comportamenti non conformi, come l’utilizzo parziale o differito dei dispositivi di protezione, incide direttamente sia sulla configurazione della colpa sia sull’accertamento del nesso causale.

Verifiche non solo visive: quando il difetto è occulto ma il controllo è comunque dovuto

Il testo sottolinea l’importanza di controlli sostanziali e non solo visivi sulle condizioni di sicurezza. Anche se un parapetto può apparire integro a un esame superficiale, possono esserci difetti strutturali non immediatamente evidenti, richiedendo verifiche approfondite, tecniche o manuali, soprattutto in presenza di usura o agenti atmosferici.

Il datore di lavoro non può limitarsi a fidarsi della responsabilità del proprietario dell’attrezzatura: deve richiedere evidenze di verifiche adeguate e, se necessario, eseguire controlli preliminari prima di far operare i propri lavoratori.

Inoltre, la sicurezza è una responsabilità condivisa tra più soggetti titolari di obblighi prevenzionistici: ciascuno deve rispondere pienamente per la propria parte, senza delegare ad altri, verificando le condizioni operative e garantendo l’effettiva sicurezza prima dell’inizio dei lavori.

Per approfondire, leggi anche:

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DPI anticaduta: guida alla scelta e all’uso
Categorie DPI: quante e quali sono?
Lavori in quota: normativa e formazione
Valutazione dei rischi sul lavoro: cosa prevede il Tusl e come si fa

In materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro risponde dell’evento mortale qualora ometta di valutare adeguatamente i rischi nel POS, di prevedere l’uso dei dispositivi di protezione individuale e di vigilare sull’instaurarsi di prassi operative pericolose, quando tali omissioni risultino causalmente collegate all’evento lesivo. Per gestire in modo professionale queste attività può essere utile affidarsi al software per la sicurezza nei cantieri con cui è possibile redigere e aggiornare facilmente DVR, POS, organizzando la valutazione dei rischi, le procedure di controllo e le misure di prevenzione in modo completo e conforme al D.Lgs. 81/2008.

 

 

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