FIR digitale: verso l’obbligo, cosa cambia davvero dal 14 aprile 2026

FIR digitale: verso l’obbligo, cosa cambia davvero dal 14 aprile 2026

Dal doppio binario all’obbligo: come cambia la gestione del FIR digitale nel periodo aprile-settembre 2026

È stato pubblicato sul portale ufficiale RENTRI e sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali un avviso che sancisce la cessazione delle modalità operative di sicurezza per la gestione del FIR digitale, con decorrenza dalle ore 00:00 del 14 aprile 2026.

Alla luce delle più recenti indicazioni operative diffuse tramite il portale RENTRI e delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 26/2026 (Legge di conversione del decreto milleproroghe), il sistema di gestione del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) si avvia in modo sempre più deciso verso un modello interamente digitale.

La gestione dei rifiuti richiede infatti una documentazione accurata e conforme alle normative vigenti. Per agevolare la compilazione dei modelli e garantire il rispetto delle disposizioni, è consigliabile l’uso di software dedicati alla modulistica, alle dichiarazioni e alle relazioni per il settore edilizio. Inoltre, un software per la gestione documentale può facilitare l’archiviazione e la conservazione dei documenti, assicurandone la reperibilità in ogni momento.

Il periodo transitorio: doppio binario ma con vincoli precisi

Fino al 15 settembre 2026, i produttori e detentori di rifiuti possono ancora scegliere se emettere il FIR in formato cartaceo oppure digitale. Questa possibilità riguarda sia i rifiuti pericolosi che quelli non pericolosi e si inserisce in una logica di accompagnamento graduale verso il nuovo sistema RENTRI. Tuttavia, la scelta non è libera quanto potrebbe sembrare. Una volta definita la modalità di emissione, questa vincola l’intera filiera: trasportatore e destinatario devono necessariamente gestire il formulario nello stesso formato.

In altri termini, non è ammessa una gestione “mista” del documento. In poche parole se il FIR nasce digitale e rimane tale fino alla conclusione del processo, oppure resta interamente cartaceo.

La svolta del 14 aprile 2026: fine delle modalità di sicurezza

Dal 14 aprile 2026 cessano le modalità operative di sicurezza che erano state introdotte per gestire eventuali criticità del sistema digitale, come indisponibilità della piattaforma o problemi di connettività. Nella fase precedente, infatti, erano previste procedure specifiche per garantire la continuità operativa:

possibilità di ricorrere al cartaceo in caso di problemi tecnici;
obblighi di comunicazione formale tramite PEC;
gestione strutturata delle situazioni di emergenza.

Con la loro cessazione, il sistema entra in una fase ordinaria. Ciò significa che non esiste più un quadro normativo dettagliato per gestire queste situazioni, e gli operatori devono quindi essere in grado di garantire autonomamente la continuità delle operazioni.

Si tratta di un passaggio tutt’altro che formale, perché segna il superamento della fase “assistita” del RENTRI e l’avvio di un utilizzo pienamente operativo della piattaforma.

Nel periodo transitorio, il FIR digitale segue regole precise che è fondamentale comprendere correttamente.

Quando il formulario viene emesso in formato digitale deve restare digitale fino all’accettazione da parte del destinatario, deve essere gestito digitalmente da tutti i soggetti coinvolti, non può essere sostituito dalla versione cartacea.
Un errore frequente è ritenere che la stampa del FIR possa avere lo stesso valore del documento digitale. In realtà, la copia cartacea ha esclusivamente una funzione accompagnatoria durante il trasporto, ma non sostituisce in alcun modo il documento informatico.

Il periodo compreso tra aprile e settembre 2026 assume quindi un ruolo di transizione, ma con connotazioni più rigide rispetto alla fase precedente. Si registra, infatti, una significativa riduzione dei margini di flessibilità operativa, accompagnata da un rafforzamento delle responsabilità in capo agli operatori e dall’introduzione di regole più stringenti, soprattutto in seguito alla cessazione delle precedenti misure di sicurezza.

Il ruolo residuo del FIR cartaceo

Nel periodo compreso tra aprile e settembre 2026, il formulario cartaceo resta ancora utilizzabile, ma dal 16 settembre 2026: la digitalizzazione diventa obbligo, quando il FIR digitale diventa obbligatorio per una platea significativa di operatori. In particolare, l’obbligo riguarda:

i produttori e detentori di rifiuti pericolosi;
i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e di gestione dei rifiuti, con più di 10 dipendenti.

Da questa data, il formulario cartaceo viene di fatto superato per le categorie interessate e il RENTRI diventa l’unico sistema di riferimento per la tracciabilità.

Scopri un nostro approfondimento su: Formulario identificazione dei rifiuti (FIR): cos’è e come si compila per i rifiuti edili

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