Quinto d’obbligo e opzioni contrattuali: le precisazioni del MIT

Quinto d’obbligo e opzioni contrattuali: le precisazioni del MIT

Il parere MIT 4072/2026 chiarisce l’obbligo di previsione nei documenti di gara e la gestione delle proroghe

Secondo l’articolo 14 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, la determinazione dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi o forniture deve essere effettuata considerando il valore complessivo massimo pagabile, al netto dell’IVA, come valutato dalla stazione appaltante. In tale quantificazione devono essere inclusi anche tutti gli importi relativi a opzioni o rinnovi contrattuali espressamente previsti negli atti di gara. Inoltre, qualora siano contemplati premi o compensi in favore dei candidati o degli offerenti, tali elementi devono concorrere alla formazione dell’importo stimato complessivo.

Il paradosso del recupero dei ribassi

Un Ente chiede al MIT di chiarire le corrette modalità di determinazione dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori ai sensi dell’art. 14, comma 4, del Codice, nel caso in cui sia prevista un’opzione ex art. 120, comma 1, lett. a), circoscritta al solo recupero dei ribassi d’asta e comunque contenuta entro i limiti del quinto d’obbligo di cui al comma 9 del medesimo articolo.

In tali ipotesi, infatti, la disciplina contrattuale esclude che, in fase esecutiva, possano verificarsi incrementi dell’importo complessivo effettivamente corrisposto, il quale risulterebbe al più pari — se non inferiore — alla base d’asta originaria, determinata senza considerare l’aumento del quinto.

Ne consegue che l’inclusione, ai fini del calcolo ex art. 14, comma 4, di un importo maggiorato del quinto d’obbligo, in presenza di una clausola opzionale limitata al recupero del ribasso, potrebbe apparire irragionevole e suscettibile di alterare la corretta applicazione della norma, nonché in potenziale contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 4 del Codice, anche in relazione agli effetti restrittivi sulla partecipazione derivanti dai requisiti di qualificazione.

Rispetto alla disciplina previgente, il comma 9 dell’art. 120 segna una netta discontinuità. Oggi, il RUP può imporre all’appaltatore una variazione delle prestazioni (in aumento o in diminuzione) entro il limite del 20% (il quinto) solo se tale eventualità è stata esplicitamente inserita nei documenti di gara iniziali.

La risposta del MIT

Il MIT, nel parere 4072/2026, osserva che spetta alla stazione appaltante determinare l’entità del cosiddetto quinto d’obbligo, quantificandone il valore economico e includendolo nel valore complessivo stimato del contratto ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023. Tale disposizione prevede infatti che l’importo stimato dell’appalto sia calcolato sulla base del valore massimo complessivamente pagabile, al netto dell’IVA, comprendendo anche tutte le eventuali opzioni o rinnovi espressamente previsti nella documentazione di gara.

La determinazione dell’importo stimato deve inoltre essere coordinata con la disciplina delle opzioni e dei rinnovi contenuta nell’art. 120 del Codice, che ha innovato significativamente la materia, inclusi gli istituti del quinto d’obbligo e della proroga tecnica. In particolare, il comma 9 stabilisce che, se previsto nei documenti di gara, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore variazioni delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, entro il limite del quinto dell’importo contrattuale, alle condizioni originarie, senza che l’appaltatore possa chiedere la risoluzione. In tale configurazione, il quinto d’obbligo assume la natura di vera e propria opzione contrattuale, esercitabile solo se prevista ab origine, in linea con il regime delle modifiche contrattuali ammesse dal diritto europeo.

Leggi l’approfondimento: Il quinto d’obbligo nel nuovo codice appalti

 

 

 

Fonte: Read More