Difformità nella scheda tecnica: non basta per escludere se l’offerta economica è univoca

Difformità nella scheda tecnica: non basta per escludere se l’offerta economica è univoca

L’esclusione da una gara per difformità nella documentazione tecnica è illegittima se la stazione appaltante non attiva prima il soccorso istruttorio

La sentenza del TAR Sicilia, Catania, Sez. II, n. 968 del 27 marzo 2026 affronta la questione della legittimità dell’esclusione di un concorrente fondata su una difformità formale nella documentazione tecnica allegata all’offerta, in assenza di preventiva attivazione del soccorso istruttorio.

Nel caso esaminato, un operatore economico risultato aggiudicatario di un lotto di fornitura — con un’offerta economicamente più vantaggiosa di circa il 50% rispetto alla concorrente — veniva successivamente escluso dalla procedura sul presupposto che la brochure illustrativa allegata all’offerta riportasse il formato da 1 kg del prodotto, anziché quello da 500 grammi richiesto dal capitolato tecnico. Ciò nonostante l’offerta economica indicasse univocamente il formato corretto, il prezzo fosse coerente con tale formato e il produttore avesse certificato la validità della medesima brochure per entrambe le confezioni.

Il TAR: l’offerta va letta unitariamente

Il TAR annulla il provvedimento di esclusione, affermando che la stazione appaltante era tenuta ad attivare il soccorso istruttorio procedimentale prima di procedere all’esclusione, e che l’offerta deve essere valutata unitariamente nel complesso della documentazione presentata, non sulla base di un singolo documento illustrativo.

L’offerta deve essere esaminata nel suo complesso, considerando tutti i documenti che la compongono: offerta economica, ulteriori elementi dell’offerta economica e documentazione tecnica. Una singola incongruenza in uno dei documenti allegati non può essere valutata al netto dell’intera proposta. Nel caso di specie, l’offerta economica indicava univocamente il formato da 500g, il prezzo era coerente con tale formato, e la brochure aveva la funzione di illustrare le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, indipendenti dal formato della confezione.

Il TAR chiarisce, inoltre, che una brochure illustrativa ha la funzione di descrivere le caratteristiche qualitative e chimico-fisiche del prodotto, a prescindere dal formato (quantitativo di prodotto nella singola confezione). Le caratteristiche disinfettanti del perossimonosolfato di potassio non variano in ragione del packaging: la brochure da 1 kg non poteva essere interpretata come offerta di un prodotto diverso da quello richiesto.

L’obbligo di soccorso istruttorio prima dell’esclusione

Questo è il passaggio più rilevante della sentenza: il TAR afferma che, a fronte di un’offerta economica univocamente riferita al formato da 500g, l’incongruenza del formato risultante dalla brochure allegata avrebbe reso “semmai opportuna una richiesta di chiarimenti” ai sensi dell’art. 14 del capitolato (che recepisce l’art. 101, co. 3, D.Lgs. 36/2023), senza che ciò contrastasse con il principio di immodificabilità dell’offerta né con la par condicio. Il chiarimento richiesto, infatti, non avrebbe modificato l’offerta, ma si sarebbe limitato a precisare la portata di elementi già interamente contenuti nella stessa.

Escludere senza prima attivare il soccorso istruttorio equivale, secondo il TAR, ad una “chiara elusione della ratio” dell’istituto.

In sintesi, quando l’offerta economica è sufficientemente definita e univoca nel suo contenuto sostanziale, ma la documentazione tecnica allegata presenta elementi di ambiguità, la stazione appaltante non può procedere direttamente all’esclusione: è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio ex art. 101, co. 3, D.Lgs. 36/2023.

Leggi l’approfondimento: Il soccorso istruttorio nel nuovo codice appalti

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