D.M. Sonde geotermiche 2026: prescrizioni e autorizzazioni secondo il TU rinnovabili
Il D.M. 108 – approvato il 2 aprile 2026 – riscrive le procedure semplificate per l’installazione delle sonde geotermiche alla luce del Testo Unico Rinnovabili
Il D.M. 108/2026 – approvato dal MASE il 2 aprile 2026 e conosciuto come D.M. Sonde geotermiche 2026 – aggiorna la disciplina sulle “piccole utilizzazioni locali di calore geotermico” adeguandola alla profonda riforma dei regimi amministrativi per le fonti rinnovabili operata dai recenti D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico rinnovabili), D.Lgs. 178/2025 e D.Lgs. 5/2026.
Il nuovo testo sostituisce integralmente il D.M. 30/09/2022. Le norme del vecchio decreto continuano ad applicarsi esclusivamente alle Procedure Abilitative Semplificate (PAS) già in corso.
Ecco in dettaglio cosa prevede il D.M. Sonde geotermiche 2026 e cosa cambia rispetto alla normativa del 2022.
Cosa prevede il D.M. Sonde geotermiche 2026
Il D.M. 108/2026 disciplina le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici.
Si applica nello specifico alle “piccole utilizzazioni locali” a circuito chiuso, ovvero impianti che scambiano solo energia termica con il terreno tramite un fluido termovettore, senza prelevare o immettere fluidi (acqua) nel sottosuolo.
Questi impianti non sono soggetti alla disciplina mineraria (Regio Decreto 1443/1927).
Due regimi amministrativi: attività Libera e PAS (Art. 3)
Il decreto suddivide le installazioni in due macro-categorie autorizzative, a patto che gli interventi su edifici esistenti non comportino modifiche di destinazione d’uso, interventi strutturali o aumenti di parametri urbanistici.
Attività Libera (Art. 3, comma 3):
Potenza termica: inferiore a 50 kW.
Profondità sonde orizzontali: non superiore a 2 metri dal piano campagna.
Profondità sonde verticali: non superiore a 80 metri dal piano campagna.
Procedura Abilitativa Semplificata – PAS (Art. 3, comma 4):
Potenza termica: uguale o superiore a 50 kW e inferiore a 500 kW.
Profondità sonde orizzontali: non superiore a 3 metri dal piano campagna.
Profondità sonde verticali: non superiore a 250 metri dal piano campagna.
Nel caso di impianti a servizio di nuove costruzioni, il pertinente titolo edilizio deve includere le volumetrie edilizie nel rispetto delle destinazioni d’uso.
L’invio delle pratiche (Modello unico semplificato per l’Attività Libera e Modello unico per la PAS) avviene in modalità telematica tramite la Piattaforma unica digitale SUER.
Distanze di rispetto dai confini (Art. 4, comma 1)
Per evitare che il campo termico indotto alteri il sottosuolo di proprietà terze, il decreto fissa rigide distanze di rispetto (derogabili solo se si possiede la legittima disponibilità del terreno del vicino):
Sonde verticali: almeno 4 metri lineari dalla linea di confine (misurati in senso orizzontale).
Sonde orizzontali: distanza pari alla profondità dello scavo eseguito per l’installazione.
La distanza di rispetto dai terreni contermini non in disponibilità va valutata e asseverata dal progettista incaricato.
Prescrizioni tecniche e progettuali (Art. 4 e 5)
Per gli impianti in PAS (tra 50 e 500 kW) è obbligatorio determinare i parametri termici del sottosuolo tramite un Test di Risposta Termica (TRT) o una specifica campagna di indagini geologiche. Per impianti < 50 kW i dati possono essere ricavati dalla letteratura o da stratigrafie esistenti.
Inoltre, il fluido termovettore deve essere a basso impatto ambientale, preferibilmente acqua potabile addizionata con glicole propilenico a uso alimentare o altro anticongelante equivalente per tossicità e biodegradabilità. È vietato l’uso di inibitori della corrosione.
La progettazione e installazione devono rispettare le pertinenti norme UNI, tra cui la UNI 11467:2012, UNI 11468:2012, la UNI EN 17522:2023 (costruzione sonde verticali) e la UNI/TS 11300-4:2016 (prestazioni energetiche).
Perforazione e qualifica degli installatori (Art. 6 e 7)
Le operazioni di scavo/perforazione devono evitare qualsiasi inquinamento del sottosuolo e delle acque, adottando precauzioni per impedire il contatto idraulico e il rimescolamento tra le falde.
La direzione del cantiere di perforazione è obbligatoria e va affidata a un professionista abilitato per gli aspetti geologici e idrogeologici. Le imprese installatrici devono operare secondo normative su ambiente e sicurezza e devono essere qualificate secondo la norma UNI 11517:2013.
Collaudo e Tutela Ambientale (Art. 8 e 9)
La documentazione di fine lavori, da caricare nel registro telematico, dipende dal regime:
In attività libera si richiedono i dati generali del proponente e del progettista, data di inizio/fine lavori, dati catastali, coordinate, potenza e l’esito del collaudo (inoltro entro 5 giorni dall’esercizio).
In regime PAS si richiede documentazione molto più corposa, tra cui l’assenso della proprietà, il progetto geologico/idrogeologico, relazione tecnica TRT e il piano di monitoraggio delle temperature di esercizio.
Se il modello geologico rileva il rischio di un impatto termico rilevante sulle falde sotto aree di terzi, diventa obbligatorio installare piezometri ambientali a monte e a valle dell’impianto per monitorare i parametri fisico-chimici dell’acqua.
Registro Telematico
Le Regioni e le Province autonome hanno 180 giorni per istituire o adeguare le rispettive procedure telematiche (Registri regionali) dotate di cartografia “georiferita” con vincoli e aree di salvaguardia, garantendone l’interoperabilità diretta con la Piattaforma SUER del Ministero per il monitoraggio dell’energia prodotta.
D.M. Sonde geotermiche 2026 in PDF
Cosa cambia rispetto al D.M. Sonde geotermiche 2022
Innalzamento delle Soglie per la PAS (La novità principale)
Il cambiamento di maggiore impatto riguarda i limiti dimensionali e di potenza degli impianti soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), che vengono sensibilmente ampliati grazie agli aggiornamenti del Decreto Legislativo n. 178/2025.
Regime di PAS (Art. 3, comma 4)
Decreto 2022: Applicabile per sonde orizzontali fino a 3m, verticali fino a 170m e potenza termica inferiore a 100 kW.
Nuovo Decreto 2026: Applicabile per sonde orizzontali fino a 3m, verticali fino a 250 metri e potenza termica inferiore a 500 kW.
Rimangono invece invariati i limiti per l’Attività Libera (ex Edilizia Libera) previsti all’Art. 3, comma 3: sonde orizzontali fino a 2m, verticali fino a 80m e potenza termica inferiore a 50 kW.
Digitalizzazione e adempimenti: la Piattaforma SUER
Nel passaggio dal vecchio al nuovo decreto viene introdotta la completa digitalizzazione dell’iter burocratico inerente l’impiego del geoscambio.
piattaforma SUER: Viene ufficialmente introdotto l’obbligo di utilizzare la Piattaforma Unica Digitale per impianti a fonti rinnovabili (SUER) per le pratiche autorizzative (citata nelle Definizioni, Art. 2).
attività libera (Art. 3, comma 7): Il proponente deve inviare il “modello unico semplificato” tramite piattaforma SUER in modalità telematica entro 5 giorni dall’entrata in esercizio e collaudo dell’impianto. Nel 2022 la comunicazione si limitava all’inserimento nei soli Registri Regionali.
regime PAS (Art. 3, comma 8): La comunicazione va effettuata esclusivamente tramite piattaforma SUER adoperando il nuovo “modello unico PAS”.
Distanze di Rispetti dai Confini (Nuovo Vincolo per i terzi)
Il D.M. Sonde geotermiche 2026 introduce un importante vincolo per la tutela della proprietà confinante non previsto esplicitamente nel decreto 2022.
Art. 4, comma 1: per evitare che il campo termico influenzi aree di terzi, le sonde verticali devono rispettare, previa asseverazione del progettista, una distanza di “almeno 4 metri lineari dalla linea di confine”.
Per le sonde orizzontali, tale distanza deve essere pari alla “profondità dello scavo eseguito per l’istallazione”.
Queste distanze possono essere derogate esclusivamente se si è in possesso della legittima disponibilità delle aree dei terzi interessati.
Norme tecniche UNI e parametri termici
Mentre il D.M. 2022 richiamava solamente in premessa un pacchetto limitato e datato di norme tecniche, il D.M. Sonde geotermiche 2026 dedica uno specifico articolo (Art. 5 – Riferimento a norme tecniche UNI applicabili) elencando in maniera tassativa ed aggiornata la disciplina tecnica prescrittiva per progettazione, installazione e conducibilità:
UNI 11467:2012 (Installazione) e UNI 11468:2012 (Aspetti ambientali).
Nuova introduzione: UNI EN 17522:2023 (Progettazione sonde verticali), UNI EN ISO 17628:2015 (Prove geotermiche per suolo/roccia), UNI/TS 11487:2013 ed UNI/TS 11300-4:2016 (Prestazioni energetiche).
In sede di progettazione di impianti tra 50 kW e 500 kW (art. 4), resta obbligatorio effettuare determinazioni dei parametri termici tramite TRT (Test di risposta termica) o adeguate campagne geologiche, così come nel vecchio decreto (che però limitava tale obbligo al tetto ormai anacronistico dei 100 kW).
Progettazione, collaudo e tutela delle falde acquifere
Si appesantiscono a livello normativo e documentale le procedure di controllo ambientale a corredo della pratica di PAS (Art. 8, comma 4), focalizzandosi fortemente sulla tutela delle falde idriche:
Piezometri Ambientali Obbligatori (Novità Assoluta): se dal modello geologico/idrogeologico di previsione (Piano di monitoraggio) emerge un potenziale “effetto termico rilevante al di sotto di aree e immobili di terzi” in presenza di falde acquifere, diventa obbligatorio installare un “numero congruo di piezometri ambientali a monte e a valle dell’impianto”, al fine di monitorare sistematicamente i parametri fisico-chimici dell’acqua. Questo è un aggravio e una tutela sconosciuta nel decreto del 2022.
2022-2026: riepilogo delle differenze chiave
Riferimento
Decreto 30 sett. 2022
Nuovo Decreto 2 aprile 2026
Soglia PAS: potenza Max
< 100 kW
< 500 kW
Soglia PAS: profondità verticale
170 metri
250 metri
Trasmissione pratiche
Registri enti territoriali (comuni, regione)
Piattaforma digitale unica ministeriale (SUER)
Distanze di rispetto (Cconfini)
Non specificato
4 metri (Verticali) / Pari allo scavo (Orizzontali)
Monitoraggio termico falda
Non approfondito
Inserimento Piezometri obbligatori se c’è interferenza potenziale
Normativa tecnica
Cenni generali alle UNI
Articolo dedicato (Art. 5) con nuove referenze al 2023
Fonte: Read More
