Agrivoltaico e tutela del paesaggio: illegittimi i dinieghi generici delle Amministrazioni
Stop dal Consiglio di Stato alle motivazioni paesaggistiche astratte che non tengono conto delle specificità dell’impianto
Con la sentenza n. 1208 del 16 febbraio 2026, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha annullato i provvedimenti di diniego (VIA e PAUR) emessi da una Provincia pugliese per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, bacchettando le amministrazioni locali per aver utilizzato motivazioni generiche e “standardizzate“.
La pronuncia è di estremo interesse per i professionisti tecnici e i progettisti, in quanto fissa paletti molto rigidi sulle modalità con cui gli Enti preposti devono valutare i progetti agrivoltaici, impedendo che la tutela paesaggistica si trasformi in un “interesse tiranno”.
Il caso: il diniego per un impianto da 5,3 MW
La vicenda nasce dal ricorso di una società proponente che aveva richiesto l’autorizzazione per un impianto agrivoltaico da circa 5,3 MW, da realizzare su un’area agricola di 11 ettari. Il progetto prevedeva l’installazione di pannelli sollevati da terra (altezza media 2,63 m), garantendo la conservazione a scopi colturali di quasi l’80% della superficie e prevedendo opere di mitigazione visiva (siepi perimetrali).
Nonostante l’area fosse classificata come “idonea” (ex art. 20, d.lgs. 199/2021) e priva di vincoli paesaggistici o archeologici diretti, la Provincia aveva negato il PAUR sulla base dei pareri negativi di ARPA, Regione e Comune. Le motivazioni del diniego si fondavano su:
eccessivo consumo di suolo e “impatto cumulativo” rispetto ad altri impianti in zona;
rischio di “artificializzazione” del contesto rurale;
vicinanza a canali e a “masserie storiche” da tutelare;
presunta interferenza tra i pannelli e le normali pratiche agricole.
Dopo la bocciatura in primo grado da parte del TAR, la società ha fatto appello al Consiglio di Stato, che ha ribaltato la decisione.
La decisione del Consiglio di Stato: le differenze con il fotovoltaico a terra
I giudici di Palazzo Spada hanno accolto l’appello, evidenziando un grave difetto di istruttoria e di motivazione da parte degli Enti.
L’errore principale delle amministrazioni è stato applicare all’impianto agrivoltaico (con moduli elevati) i parametri restrittivi e gli indici di “pressione cumulativa” pensati per il fotovoltaico tradizionale a terra. L’agrivoltaico, per sua natura, è progettato proprio per far coesistere la produzione energetica con l’attività agricola.
Richiamando la normativa europea (PNRR, PNIEC e Direttiva RED III), i giudici hanno inoltre ricordato che la produzione di energia da fonti rinnovabili riveste un interesse pubblico prevalente. L’amministrazione deve bilanciare gli interessi in gioco, senza che la tutela del paesaggio diventi un “interesse tiranno” capace di prevalere automaticamente, specialmente in aree prive di vincoli diretti.
Il Consiglio di Stato ha censurato duramente il parere regionale. Affermare che l’impianto altera il “contesto rurale” o minaccia le “masserie storiche” non basta. L’Ente deve dimostrare in concreto l’impatto visivo: nel caso specifico, la masseria più vicina distava quasi 1 km (e le altre fino a 3 km), e l’amministrazione non aveva minimamente valutato se l’impianto fosse effettivamente visibile da tali distanze, né aveva considerato l’efficacia delle siepi di mitigazione previste a progetto.
Approfondimenti
Per saperne di più, leggi anche il focus “Impianto agrivoltaico: definizione, norme e permessi“.
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