Formazione per la sicurezza: le FAQ ministeriali sull’accordo Stato-Regioni 2025
Chiarimenti operativi su attestati, crediti formativi, preposti, attrezzature, ambienti confinati, verifiche finali e modalità di erogazione. Scarica il PDF
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato le FAQ ufficiali relative all’Accordo Stato-Regioni 59/2025, fornendo chiarimenti operativi su diversi aspetti della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Attraverso una serie di risposte a quesiti tecnici, vengono chiariti numerosi aspetti formativi tra cui:
requisiti per l’accreditamento degli enti formatori;
validità decennale dei crediti formativi;
nuove scadenze per l’aggiornamento dei preposti;
criteri minimi per il rilascio degli attestati;
restrizioni sull’uso della videoconferenza (obbligatoria per le attività pratiche);
gestione del periodo transitorio di dodici mesi con possibilità di applicare le norme precedenti;
definizione dei profili di responsabilità di docenti, tutor e datori di lavoro;
obbligatorietà della verifica finale per ogni tipologia di corso.
Di seguito un’analisi strutturata dei chiarimenti più rilevanti e dei loro impatti operativi.
Accreditamento e attestati
Le FAQ chiariscono innanzitutto un aspetto spesso frainteso: l’accreditamento dei soggetti formatori ha validità esclusivamente territoriale. Ciò significa che un ente accreditato in una Regione o Provincia autonoma può operare solo in quel territorio e, se intende erogare formazione in altre Regioni, deve ottenere ulteriori accreditamenti. Diversamente, gli attestati rilasciati ai partecipanti mantengono piena validità su tutto il territorio nazionale.
Per quanto riguarda la struttura degli attestati, oltre ai requisiti minimi obbligatori previsti dall’Accordo, i soggetti formatori hanno la possibilità di inserire elementi aggiuntivi, come ad esempio la firma del docente o del responsabile del progetto formativo.
Le associazioni di categoria, invece, devono presentare l’autocertificazione necessaria direttamente al soggetto che richiede l’organizzazione del corso, generalmente il datore di lavoro.
Classificazione ATECO e progettazione dei corsi
Sul piano della progettazione formativa, viene precisato che non esiste un obbligo di indicare il codice ATECO negli attestati, anche se resta possibile inserirlo come informazione aggiuntiva.
Maggiore attenzione viene invece richiesta nella composizione delle aule. I corsi multi-ATECO sono ammessi, ma solo a condizione che i partecipanti svolgano mansioni comparabili e siano esposti a rischi omogenei. La formazione deve quindi essere coerente con la reale valutazione dei rischi e non può essere standardizzata in modo indiscriminato.
Credito formativo e decorrenza
Le FAQ stabiliscono che, in assenza di aggiornamento, il credito decade dopo un massimo di dieci anni. Superata questa soglia, il titolo perde completamente efficacia e il lavoratore è tenuto a ripetere l’intero percorso formativo.
Allo stesso tempo, viene definitivamente superata la prassi che consentiva di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione. La formazione deve ora essere erogata contestualmente all’inizio del rapporto di lavoro, così come in occasione di cambi di mansione o introduzione di nuove attrezzature.
Efficacia della formazione ed entrata in vigore
Le FAQ introducono anche un chiarimento sul tema della valutazione dell’efficacia formativa. Nelle aziende in cui non è prevista la riunione periodica, questa verifica deve essere effettuata mediante le modalità previste dall’Accordo SR 59/2025 al punto 7 parte IV, anche con strumenti alternativi alla riunione periodica (analisi infortunistica pre-post, questionari di autovalutazione o checklist di osservazione dei comportamenti).
Viene inoltre confermata la data ufficiale di entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni 59/2025, fissata al 19 maggio 2025.
Formazione per le attrezzature di lavoro
In materia di attrezzature, le FAQ adottano un approccio particolarmente rigoroso: il riconoscimento della formazione pregressa è ammesso solo se i contenuti risultano completamente conformi ai nuovi standard. In caso contrario, non è possibile effettuare integrazioni parziali: il corso deve essere ripetuto integralmente.
Questo principio si applica anche ai nuovi Caricatori per Movimentazione Materiale (CMM), per i quali viene riconosciuta esclusivamente la formazione derivante da corsi per gru mobili conformi all’Accordo del 2012. Non trova invece applicazione il riconoscimento per i corsi relativi a gru su autocarro o escavatori.
Per i corsi già riconosciuti come conformi, il periodo di aggiornamento decorre dalla data riportata sull’attestato originario. I docenti devono possedere i requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013 e adeguate competenze tecniche, mentre per la parte pratica è richiesta un’esperienza di almeno tre anni nell’utilizzo dell’attrezzatura.
Il rapporto docente/discenti pari a 1:6 è obbligatorio durante le esercitazioni pratiche, ma non si applica alla verifica finale, che deve essere svolta individualmente.
Le modalità di erogazione sono altrettanto stringenti: sia la formazione iniziale che gli aggiornamenti devono avvenire esclusivamente in presenza fisica, senza possibilità di ricorrere né all’e-learning né alla videoconferenza.
Per quanto riguarda i carroponti, i corsi già svolti restano validi se conformi, mentre quelli futuri devono adeguarsi immediatamente alle nuove disposizioni. Le gru a bandiera, invece, non rientrano tra le attrezzature soggette ad abilitazione.
Ambienti confinati
Anche per gli ambienti confinati viene ribadita una linea di forte rigore: il nuovo percorso formativo deve essere completato entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
La formazione già svolta può essere riconosciuta solo se pienamente conforme ai nuovi requisiti. In caso contrario, non è possibile integrare i contenuti mancanti: il corso deve essere ripetuto integralmente, soprattutto se la durata è inferiore alle 12 ore previste.
Formazione per datori di lavoro, dirigenti e preposti
Le FAQ intervengono in modo significativo anche sulla formazione di datori di lavoro, dirigenti e preposti. Il datore di lavoro che assume il ruolo di RSPP deve seguire un percorso articolato, composto da un modulo propedeutico, un modulo comune e eventuali moduli integrativi specifici per settore.
Viene riconosciuta la validità della formazione pregressa effettuata secondo gli accordi precedenti, a condizione che fosse conforme alle normative vigenti al momento dell’erogazione.
Le indicazioni metodologiche previste per la formazione interna dei lavoratori si estendono anche a dirigenti e preposti, che rientrano a tutti gli effetti nella definizione di lavoratori.
Per i preposti, l’aggiornamento diventa obbligatoriamente biennale, con una disciplina transitoria che impone, in alcuni casi, un aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
Viene inoltre sancito il divieto totale di utilizzo dell’e-learning: la formazione deve avvenire esclusivamente in presenza o, per la sola parte teorica, in videoconferenza sincrona.
Per quanto riguarda il modulo “cantieri”, questo è obbligatorio esclusivamente per datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie.
Formazione lavoratori e modalità di erogazione
La formazione dei lavoratori viene confermata come attività da svolgere all’inizio del rapporto di lavoro o in occasione di cambiamenti significativi.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione, nei corsi ad alto contenuto pratico, come quelli per attrezzature o ambienti confinati, la videoconferenza è vietata anche per la parte teorica, al fine di garantire l’efficacia dell’apprendimento.
È inoltre responsabilità del datore di lavoro verificare che i lavoratori comprendano la lingua utilizzata durante la formazione, prevedendo eventualmente il supporto di mediatori o traduttori.
Organizzazione e fascicolo del corso
Sul piano organizzativo, viene ribadita l’importanza del fascicolo del corso, che deve contenere, tra gli altri elementi, l’elenco dei docenti con relative firme, distinto dal registro presenze dei partecipanti.
La responsabilità della conservazione spetta al soggetto formatore, che deve archiviare tutta la documentazione per almeno 10 anni. Nel caso di formazione interna, la documentazione può essere conservata direttamente dal datore di lavoro.
Periodo transitorio e requisiti
Il periodo transitorio, che si estende dal 19 maggio 2025 al 19 maggio 2026, consente di avviare corsi secondo le regole precedenti in termini di durata e modalità. Tuttavia, per alcune nuove attrezzature, come CMM e carroponti, le nuove disposizioni si applicano immediatamente.
Durante questo periodo, restano inoltre validi i requisiti dei soggetti formatori previsti dagli accordi precedenti.
Per i seminari e convegni, viene chiarito che i relatori non devono possedere i requisiti formali dei docenti, ma per il riconoscimento dell’aggiornamento è comunque obbligatoria una verifica finale dell’apprendimento.
Tutor e verifiche finali
Infine, le FAQ chiariscono alcuni aspetti legati all’organizzazione didattica. La presenza del tutor è obbligatoria nella formazione a distanza, mentre in presenza è fortemente consigliata, soprattutto in gruppi numerosi.
I ruoli di tutor e docente devono restare distinti, anche se è possibile affidare il ruolo di tutor a un dipendente dell’azienda ospitante.
La verifica finale dell’apprendimento è sempre obbligatoria per tutti i corsi, inclusi gli aggiornamenti. Quando non sono specificate modalità precise, spetta al soggetto formatore individuare strumenti adeguati, come test o colloqui.
Nel caso dei corsi per lavoratori, il requisito delle 30 domande si riferisce all’intero percorso formativo e non ai singoli moduli.
Download GratuitoFAQ ministeriali Accordo Stato Regioni 59/2025
Leggi l’approfondimento su Formazione sicurezza sul lavoro e scarica l’Accordo Stato-Regioni 59/2025
Fonte: Read More
