Agevolazioni prima casa: il divieto di doppio beneficio scatta anche con la donazione indiretta
Il bonus prima casa è precluso a chi ha già beneficiato dell’agevolazione, anche se il primo acquisto è avvenuto tramite donazione indiretta.
Con l’ordinanza n. 2482 del 5 febbraio 2026 la Corte di Cassazione interviene sul rapporto tra donazione indiretta e reiterazione dei benefici fiscali legati all’acquisto della prima casa.
La questione esaminata dai giudici riguarda la possibilità di richiedere le agevolazioni per un nuovo acquisto quando si è già titolari di un immobile acquisito in precedenza grazie a una donazione indiretta (ad esempio, il genitore che paga il prezzo dell’immobile intestato al figlio) che ha già usufruito dei bonus fiscali.
Il contesto normativo: il requisito della “non possidenza”
Il sistema delle agevolazioni “prima casa” (Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986) si fonda su presupposti rigidi. Tra questi, spicca il divieto di essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un altro immobile acquistato con le medesime agevolazioni su tutto il territorio nazionale.
Il legislatore mira a favorire l’acquisizione dell’abitazione principale, ma impedisce che lo stesso soggetto possa accumulare più immobili godendo ripetutamente dello sconto fiscale (imposta di registro al 2% o IVA al 4%).
Il dubbio interpretativo sorge nei casi di donazione indiretta, dove l’atto formale non è una compravendita diretta ma un meccanismo di liberalità che, tuttavia, produce il medesimo effetto finale: l’ingresso di un immobile nel patrimonio del beneficiario con tassazione agevolata.
Le motivazioni della Corte: prevale l’effettivo godimento del bonus
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un contribuente che sosteneva la possibilità di accedere nuovamente ai benefici poiché il primo acquisto era avvenuto tramite donazione indiretta. La Cassazione ha ribadito un principio di sostanza: ciò che rileva non è la veste giuridica dell’atto (compravendita o donazione), ma l’avvenuta fruizione del beneficio fiscale.
La Corte ha chiarito che il divieto di “bis in idem” fiscale opera ogni volta che il contribuente abbia già ottenuto lo sgravio per un precedente acquisto.
La donazione indiretta, se ha comportato l’applicazione delle aliquote ridotte, “consuma” il diritto del contribuente a richiedere nuovamente l’agevolazione per un altro immobile.
Non rileva la distinzione civilistica tra le modalità di acquisto, poiché la norma tributaria punta a colpire l’abuso del beneficio.
Questo orientamento si pone in linea di continuità con la precedente Cass. 24478/2025, consolidando un filone che nega la reiterabilità del bonus anche quando il primo immobile sia oggettivamente inidoneo o acquisito con modalità non convenzionali, purché agevolate.
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