Manufatti agricoli a uso amatoriale: basta la CILA?
Disciplina comunale: consentiti interventi edilizi in area rurale esclusivamente alle aziende agricole. Cosa succede per un manufatto agricolo ad uso amatoriale? È abusivo anche se realizzato con CILA?
La sentenza n. 2176/2026 del Consiglio di Stato analizza il rapporto tra titoli edilizi semplificati, disciplina urbanistica delle aree rurali e limiti della cosiddetta “edilizia minore”. Al centro della controversia vi è la realizzazione di un manufatto in area agricola attraverso una comunicazione asseverata, e la successiva reazione repressiva dell’amministrazione. La decisione affronta, inoltre, il tema della qualificazione delle opere “precarie” e della loro effettiva compatibilità con il regime urbanistico vigente.
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Il caso
Il giudizio ha ad oggetto, da un lato, l’impugnazione dell’ordinanza con cui il Comune ha disposto la demolizione di un manufatto edilizio, e, dall’altro, la contestazione della legittimità dell’articolo delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico comunale che disciplina gli interventi in area rurale.
La controversia trae origine dalla proprietà di un fondo situato in zona agricola, sottoposto a vincoli paesaggistici e sismici. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, i proprietari hanno presentato una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per la realizzazione di un manufatto destinato a deposito di attrezzi, funzionale a un’attività agricola di tipo amatoriale.
L’intervento ha comportato la realizzazione di una struttura di circa 25 m2, con basamento in calcestruzzo, pareti in legno, copertura stabile e finestre, configurandosi come un’opera dotata di caratteristiche non temporanee.
A seguito di un sopralluogo della polizia locale, l’amministrazione ha accertato la presenza di nuova volumetria realizzata in assenza di idoneo titolo edilizio, avviando così il procedimento sanzionatorio per abuso edilizio. Il procedimento si è concluso con un’ordinanza di demolizione, motivata dall’inidoneità della CILA a legittimare l’intervento, dalla natura non precaria del manufatto e dal contrasto con la disciplina urbanistica vigente, che consente nuove edificazioni in area agricola esclusivamente alle aziende agricole e non per finalità amatoriali.
Nel ricorso di primo grado, i proprietari hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento sotto diversi profili, contestando la corretta applicazione della normativa edilizia e urbanistica, la legittimità delle norme tecniche comunali e l’asserita tardività e carenza di istruttoria dell’azione amministrativa.
Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto integralmente tali censure, ritenendo legittimo l’operato dell’amministrazione e compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione è stato proposto appello, nel quale le doglianze già formulate in primo grado sono state sostanzialmente riproposte, accompagnate da richiesta cautelare.
Nel corso del giudizio di secondo grado, il Comune si è costituito per resistere e la causa ha visto l’adozione di una misura cautelare monocratica seguita dal successivo rigetto della domanda cautelare collegiale, con condanna alle spese della fase.
Le parti hanno infine depositato memorie difensive e di replica, e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
I manufatti in area agricola per uso amatoriale possono essere realizzati con CILA e qualificati come opere precarie se la disciplina comunale non lo prevede?
Il giudice di appello ritiene, in via preliminare, che il ricorso non sia fondato nel merito, rendendo quindi superfluo esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’amministrazione.
Le prime due censure, strettamente connesse tra loro, vengono esaminate congiuntamente. I ricorrenti sostenevano che l’intervento realizzato potesse essere qualificato come installazione di un manufatto precario, secondo la normativa regionale, e che la disciplina urbanistica comunale non potesse escludere tali interventi quando destinati a finalità amatoriali.
Il giudice respinge tale impostazione, chiarendo che la normativa regionale non attribuisce un diritto generalizzato alla realizzazione di manufatti precari. Al contrario, essa subordina tale possibilità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, fatta eccezione per le sole aziende agricole, alle quali è riconosciuta una tutela minima.
Ne deriva una distinzione fondamentale:
per le aziende agricole, la possibilità di installare manufatti precari è garantita anche in assenza di una specifica previsione comunale;
per tutti gli altri soggetti, invece, l’ammissibilità degli interventi dipende integralmente dalle scelte della pianificazione urbanistica locale.
Di conseguenza, il Comune può legittimamente limitare tali interventi ai soli operatori agricoli professionali, escludendo quelli con finalità meramente amatoriali.
Nel caso concreto, le norme urbanistiche applicabili risultano chiaramente orientate a consentire interventi edilizi in area rurale esclusivamente alle aziende agricole. Tale scelta è stata ritenuta coerente con la finalità di tutela del territorio e non in contrasto con la normativa sovraordinata.
Il giudice evidenzia inoltre che, quando l’amministrazione ha voluto ammettere anche interventi amatoriali, lo ha fatto espressamente in una disciplina successiva, confermando che, al momento dei fatti, tale possibilità non era prevista.
Sotto un ulteriore profilo, autonomo e decisivo, viene esclusa anche la natura precaria dell’opera realizzata. Il manufatto, infatti, presenta caratteristiche costruttive stabili — quali fondazioni in calcestruzzo, copertura strutturata e destinazione durevole — incompatibili con la nozione di precarietà, che presuppone invece un uso temporaneo e la facile rimovibilità dell’opera.
Pertanto, l’intervento deve essere qualificato come nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire, e non come attività edilizia minore realizzabile mediante CILA.
Con riferimento all’ultimo motivo di ricorso, relativo alla presunta tardività dell’ordine di demolizione, il giudice chiarisce che i termini previsti per i controlli su CILA e SCIA non si applicano quando l’intervento realizzato non rientra affatto tra quelli assentibili con tali strumenti.
In questi casi, la comunicazione presentata è priva di efficacia abilitativa e l’opera deve considerarsi realizzata in assenza di titolo edilizio. Ne consegue che l’amministrazione può esercitare i poteri repressivi in qualsiasi momento, senza essere vincolata ai termini ordinari previsti per l’attività di controllo sulle procedure semplificate.
Viene inoltre escluso che eventuali interlocuzioni informali con gli uffici comunali possano generare un affidamento giuridicamente tutelabile, trattandosi di comunicazioni prive di valore provvedimentale.
Alla luce di tutte queste considerazioni, il giudice respinge l’appello e conferma la legittimità dell’ordine di demolizione.
Leggi l’approfondimento su CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata): cos’è e quando serve
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