Campania: nella Legge di Stabilità 2026 novità su condono e pianificazione urbanistica
In vigore dal 31 marzo le nuove disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania. Ecco le novità per la pianificazione urbanistica e le istanze di condono
È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania la Legge regionale 27 marzo 2026, n. 2, che disciplina la formazione del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Il provvedimento, in vigore dal 31 marzo 2026, si configura come una manovra articolata e trasversale, capace di incidere su più livelli: dalla fiscalità alla gestione del debito, dalla cultura al welfare, fino al governo del territorio.
Di seguito le principali novità con focus su urbanistica e sanatorie.
Le principali novità
La Legge di Stabilità 2026 della Regione Campania introduce un intervento organico e trasversale che interessa i principali settori della programmazione regionale. Sul versante fiscale vengono rafforzati gli strumenti di compliance e collaborazione con i contribuenti, attraverso l’introduzione dell’avviso bonario e l’armonizzazione della disciplina sanzionatoria con quella statale. Per la tassa automobilistica si prevede inoltre un sistema di riscossione più strutturato, accompagnato dall’introduzione della responsabilità solidale tra soggetti obbligati.
In ambito finanziario la manovra definisce una strategia che combina la riduzione del debito, mediante la rinegoziazione dei mutui in essere, e il sostegno agli investimenti, anche attraverso il ricorso a nuovo indebitamento destinato al cofinanziamento dei programmi europei. Significativo è anche il rafforzamento degli investimenti in ambito culturale, con risorse dedicate al cinema, allo spettacolo e alle istituzioni museali e bibliotecarie.
Sul piano sociale vengono stanziate risorse rilevanti per il potenziamento dei servizi sociosanitari, per le politiche a sostegno della disabilità, per il contrasto alla violenza di genere e per il contrasto all’emergenza abitativa, con l’obiettivo di consolidare un sistema di welfare più inclusivo e strutturato. Parallelamente, la legge interviene su lavoro e formazione, promuovendo l’occupazione femminile e il rafforzamento dei percorsi professionali rivolti ai giovani.
Sul fronte amministrativo, il provvedimento punta alla semplificazione e alla razionalizzazione dell’assetto regionale, anche attraverso interventi di riordino e soppressione di enti. Completano il quadro le misure per il territorio e l’ambiente, che includono il riutilizzo sociale dei beni confiscati e la valorizzazione delle aree naturali protette, in una logica di sviluppo sostenibile e coesione territoriale.
Condono edilizio Campania
L’articolo 29 interviene sulla disciplina delle sanatorie edilizie, modificando l’art. 9 della Legge regionale 10/2004 e prorogando il termine per la definizione delle istanze.
Nel dettaglio, l’articolo 9 disciplina la definizione delle domande di condono ancora pendenti presentate ai sensi delle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994, imponendo ai Comuni la chiusura dei procedimenti attraverso un meccanismo semplificato basato anche su dichiarazioni sostitutive dei cittadini e sulla successiva verifica amministrativa, fino al rilascio del titolo in sanatoria in presenza dei requisiti e del pagamento dell’oblazione, con esclusione degli abusi in aree vincolate.
Anche in questo caso la legge di stabilità interviene in modo diretto, prorogando il termine entro cui i Comuni devono definire le pratiche pendenti: la scadenza viene infatti spostata dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, con l’obiettivo di consentire la chiusura di un numero ancora significativo di procedimenti arretrati, ridurre il rischio di contenzioso e garantire maggiore sostenibilità amministrativa agli uffici tecnici, senza modificare l’impianto sostanziale della procedura ma ampliando semplicemente i tempi di attuazione.
Art. 9 comma 1 Legge 10/2004
1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 47/85, capo IV ed alla legge n. 724/94, articolo 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai comuni entro il 31 dicembre 2026.
Coordinamento della pianificazione urbanistica comunale con la programmazione finanziaria regionale
La Legge di Stabilità 2026 della Regione Campania interviene in modo diretto sulla disciplina urbanistica regionale, modificando in particolare gli articoli 44 e 45 della legge regionale n. 16/2004, con l’obiettivo di rendere più coerente il rapporto tra pianificazione comunale, programmazione finanziaria regionale e ciclo dei fondi europei 2021-2027.
L’articolo 28, infatti, introduce una proroga dei principali termini del procedimento urbanistico: la scadenza per l’adozione e l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) viene estesa dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 e dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2027. Questa estensione evita l’attivazione diffusa dei poteri sostitutivi regionali nei confronti dei Comuni in ritardo e consente una gestione più graduale della fase di attuazione.
In coerenza con le esigenze di continuità amministrativa e di tutela dei procedimenti in corso, nonché per garantire certezza giuridica nella fase di transizione al nuovo assetto normativo regionale, viene disposto il differimento del termine previsto dal comma 3 dell’articolo 45 della legge regionale n. 16/2004: la scadenza fissata al 31 dicembre 2025 è sostituita dal 30 giugno 2026, così da assicurare una gestione più ordinata degli adempimenti urbanistici durante il passaggio al nuovo quadro regolatorio.
Le amministrazioni coinvolte sono inoltre tenute a dare attuazione alle disposizioni previste utilizzando esclusivamente le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 44 commi 2-3 – Legge 16/2004
2. I comuni approvano il Preliminare di Piano di cui al Regolamento 4 agosto 2011, n. 5 entro il termine perentorio del 31 marzo 2021. Gli stessi adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 30 giugno 2026 e lo approvano entro il termine perentorio del 30 giugno 2026. (149) La Regione, per i comuni inadempienti, ai soli fini di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo, provvede alla nomina di Commissari ad acta. La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2019, ad integrazione del regolamento 4 agosto 2011, n. 5, disciplina le modalità di nomina dei Commissari, anche attraverso la gradazione dell’esercizio dei poteri sostitutivi in relazione allo stato di avanzamento delle procedure in corso presso i comuni interessati. I termini perentori di cui al presente comma prevalgono su altre norme legislative e regolamentari.
3. Alla scadenza del termine del 30 giugno 2027 di cui al comma 2, nei comuni privi di PUC approvato si applica la disciplina dell’articolo 9 del d.p.r. 380/2001. Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti.
Art. 45 comma 3
3. Fino alla data del 30 giugno 2026 è facoltà dei Comuni adottare il proprio strumento urbanistico secondo la disciplina previgente alla intervenuta legge regionale 29 aprile 2024, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 recante Norme sul Governo del territorio), incluse le procedure previste dal regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio)
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