Il CSE è responsabile anche se non viene informato della presenza di una ditta subappaltatrice in cantiere?

Il CSE è responsabile anche se non viene informato della presenza di una ditta subappaltatrice in cantiere?

La Cassazione chiarisce l’obbligo del CSE di attivarsi proattivamente non appena vi sono segnali di avvio del cantiere, anche senza la ricezione del POS o la comunicazione ufficiale di subappalto

L’avvio del cantiere non può essere gestito dal coordinatore per la sicurezza con un atteggiamento attendista. È questo il messaggio più importante che emerge dalla Cassazione n. 11174/2026, una decisione che, pur muovendosi nel solco della giurisprudenza già consolidata in materia di sicurezza nei cantieri, rafforza in modo netto il dovere del CSE di attivarsi anche quando non abbia ancora ricevuto tutta la documentazione o non abbia una prova diretta della presenza dell’impresa esecutrice.

Il caso

La vicenda riguarda lavori di demolizione di un immobile. Il coordinatore era stato nominato sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione. Secondo l’accusa, aveva omesso di verificare:

l’applicazione delle disposizioni del PSC da parte della subappaltatrice;
l’idoneità del POS della stessa;
la compatibilità tra POS e PSC;
l’adeguamento del PSC in relazione all’effettiva evoluzione del cantiere.

Un elemento decisivo è che nel cantiere risultavano criticità già evidenti: la ditta affidataria e la subappaltatrice non avevano trasmesso il POS al coordinatore. Inoltre, vi erano indizi concreti dell’avvio delle attività: il cartello di cantiere, le date comunicate, i contatti telefonici con il direttore dei lavori nei giorni immediatamente vicini all’inizio delle lavorazioni.

La difesa ha insistito sul fatto che il coordinatore non sapesse del subappalto e che non potesse controllare un POS mai ricevuto. La Cassazione ha, invece, ritenuto che proprio questi elementi imponessero al CSE un controllo attivo.

Il contesto normativo

Il caso nasce dalla condanna del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per violazione dell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 che definisce i compiti del CSE. In termini tecnico-operativi, il CSE deve:

verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese delle disposizioni contenute nel PSC;
verificare l’idoneità dei POS, assicurandone la coerenza rispetto al PSC;
adeguare il PSC e il fascicolo dell’opera in relazione all’evoluzione dei lavori;
organizzare la cooperazione e il coordinamento tra imprese e lavoratori autonomi;
segnalare le inosservanze e, nei casi più gravi, sospendere le lavorazioni.

Sul piano pratico, ciò significa che il coordinatore non è un mero destinatario passivo di documenti. La sua funzione è di alta vigilanza, ma questa alta vigilanza non può ridursi a un controllo astratto o solo cartolare.

Le motivazioni della Corte: non basta dire “non sapevo”

Il punto centrale della decisione è molto chiaro: il coordinatore è responsabile perché non ha effettuato i controlli che gli avrebbero consentito di accertare che la subappaltatrice stesse operando.

Quando esistono elementi concreti che rendono probabile l’avvio delle lavorazioni, il CSE deve attivarsi. Non può attendere passivamente che gli arrivino i documenti o che qualcuno lo informi formalmente della presenza di una nuova impresa in cantiere.

In altre parole, l’obbligo di coordinamento e controllo non nasce solo dopo una conoscenza piena e formale della situazione,  ma anche quando vi sono segnali oggettivi che rendono doverosa una verifica e non può essere eluso con una condotta meramente passiva o attendista.

L’aspetto innovativo: la vigilanza proattiva del CSE

L’aspetto innovativo della pronuncia riguarda l’obbligo di vigilanza attiva del CSE. L’elemento più significativo consiste nel rafforzamento del principio secondo cui la vigilanza del coordinatore deve essere necessariamente proattiva. La Corte precisa che l’assenza del POS non può giustificare un comportamento inattivo, che l’eventuale mancata conoscenza del subappalto non esclude la responsabilità se derivante da carenze nei controlli e che la presenza di elementi che fanno presumere l’avvio delle lavorazioni impone l’immediata attivazione del coordinatore.

Si tratta di un passaggio rilevante rispetto a precedenti orientamenti, nei quali l’attenzione era spesso concentrata sulla gestione del rischio interferenziale o sulla distinzione tra vigilanza generale e controllo operativo. In questa decisione, invece, il focus viene spostato sulla necessità di un intervento tempestivo del coordinatore ogni volta che emergano situazioni anomale o potenzialmente critiche.

Il rapporto tra notifica preliminare, inizio lavori e obbligo di controllo

Un altro profilo interessante della sentenza riguarda il collegamento tra adempimenti formali e vigilanza sostanziale.

La Corte chiarisce che il nodo non è se il coordinatore avesse o meno un obbligo di controllo del POS prima dell’invio della notifica preliminare. Il punto vero è un altro: una volta indicata una data di inizio lavori e una volta rilevata la mancata ricezione del POS dell’impresa affidataria, il coordinatore avrebbe dovuto verificare se le lavorazioni fossero effettivamente partite e, in tal caso, imporre il rispetto degli obblighi di sicurezza.

Questo significa che la sequenza corretta, dal punto di vista operativo, è la seguente:

il cantiere viene programmato e formalizzato;
il coordinatore verifica la documentazione di sicurezza attesa;
se il POS non arriva e i lavori risultano prossimi o iniziati, scatta il dovere di verifica attiva;
se emerge la presenza di impresa subappaltatrice, il CSE deve pretendere il POS, verificarne l’idoneità e adeguare il PSC.

Per approfondire, leggi anche:

Piano Operativo di Sicurezza (POS): come redigerlo correttamente
Piano sicurezza e coordinamento (PSC): quando serve e chi deve redigerlo
Coordinatore della sicurezza: chi è, compiti e responsabilità
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione, chi è e cosa fa
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva (CSE): compiti e responsabilità

Il coordinatore per la sicurezza è tenuto a esercitare un controllo attivo sull’andamento del cantiere e sulla corretta applicazione dei piani di sicurezza, dovendo verificare anche la presenza e l’operato di eventuali subappaltatori, indipendentemente dalla formale comunicazione degli stessi, quando sussistano elementi idonei a farne presumere l’intervento. Con il software professionale per la sicurezza nei cantieri puoi gestire in modo strutturato PSC, POS, coordinamento tra imprese e aggiornamento continuo della sicurezza, mantenendo sempre sotto controllo l’evoluzione reale del cantiere.

 

 

Fonte: Read More