Rumori molesti da feste comunali: il cittadino può accedere agli atti autorizzativi?
Il Tar si sofferma sul rapporto tra rumori molesti da eventi autorizzati dal Comune e diritto di accesso agli atti, chiarendo quando il cittadino può chiedere la documentazione amministrativa
Le manifestazioni pubbliche, le feste patronali e gli eventi organizzati o patrocinati dai Comuni pongono spesso un problema di equilibrio tra interessi diversi, tutti meritevoli di tutela. Da un lato vi è l’esigenza di promuovere momenti di aggregazione sociale, culturale e ricreativa; dall’altro vi è il diritto dei residenti alla tranquillità, al riposo e alla piena vivibilità della propria abitazione, soprattutto quando gli eventi comportano emissioni sonore rilevanti nelle ore serali o notturne.
In questo contesto assume particolare importanza anche il tema della trasparenza amministrativa, oggetto di una sentenza (n. 374/2026) del Tar Lombardia. Quando un cittadino ritiene che un evento autorizzato possa incidere in modo diretto sulla propria sfera giuridica, può emergere l’interesse a conoscere gli atti con cui l’amministrazione ha consentito lo svolgimento della manifestazione, comprese eventuali autorizzazioni, deroghe o provvedimenti collegati. Il rapporto tra tutela dal rumore e diritto di accesso ai documenti amministrativi si colloca quindi al centro di un delicato bilanciamento tra poteri pubblici, interessi collettivi e garanzie riconosciute ai singoli.
Ti ricordo che per il contenimento dell’inquinamento da rumore all’interno degli ambienti abitativi è stato emanato il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” (in vigore dal 20-02-1998).
Invece, dal 31 dicembre 2011, la norma UNI 11367 prevede che tutti gli edifici di nuova costruzione, oppure chi vorrà vendere o affittare un’abitazione, dovrà munire il proprio appartamento della specifica certificazione acustica. Tale certificazione attualmente per le abitazioni non è obbligatoria ma, in caso di contenzioso, il rispetto di tali prescrizioni in materia di isolamento acustico sarebbe determinante per evitare spiacevoli conseguenze, per cui ti consiglio un software per la progettazione dell’isolamento acustico in edilizia, la verifica dei requisiti acustici passivi (D.P.C.M. 5/12/1997 e norme UNI 12354) e la classificazione acustica degli edifici secondo la norma UNI 11367.
Se il Comune autorizza eventi rumorosi, il residente può fare accesso agli atti per difendersi?
Il caso nasce dalla situazione di disagio vissuta da un residente, proprietario di un immobile situato vicino alla cosiddetta localmente “Area Feste”. Si tratta di una zona inserita dal piano comunale di zonizzazione acustica tra quelle a prevalente destinazione residenziale, cioè aree nelle quali la quiete dei residenti dovrebbe ricevere una tutela particolarmente rigorosa. Secondo il ricorrente, proprio per questa classificazione non sarebbe stato consentito introdurre deroghe temporali ai limiti di rumorosità, se non nei ristretti margini previsti dalla disciplina locale.
In questo contesto, il Comitato festa patronale aveva chiesto al Comune l’occupazione di suolo pubblico per organizzare la festa del santo patrono; la Giunta comunale con apposita delibera aveva concesso il patrocinio, autorizzato l’uso degli spazi pubblici per diverse settimane e, soprattutto, ammesso una deroga alla zonizzazione acustica durante i periodi delle manifestazioni. Durante la festa svoltasi per diversi giorni, il ricorrente lamentava emissioni sonore molto intense e protratte fino a tarda notte, anche oltre l’una del mattino, con grave compromissione del riposo proprio e dei familiari e con richieste di intervento alle forze dell’ordine. Da qui la contestazione secondo cui il Comune avrebbe autorizzato eventi rumorosi in modo incompatibile con la natura residenziale dell’area, consentendo di fatto feste moleste oltre i limiti ritenuti tollerabili. Per verificare la correttezza dell’operato amministrativo e valutare eventuali azioni giudiziarie, il residente presentava una domanda di accesso agli atti per ottenere copia della richiesta di occupazione del suolo pubblico, delle autorizzazioni comunali, della deroga acustica e di ulteriori atti presupposti, compresi il regolamento interno della Giunta e una precedente delibera. Il Comune, però, non forniva alcuna risposta.
Il ricorrente:
ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso, sostenendo innanzitutto che il Comune non potesse sottrarsi all’ostensione dei documenti richiesti, perché non ricorreva nessuna delle ipotesi eccezionali previste dalla legge per negare l’accesso;
ha poi evidenziato che la documentazione domandata era indispensabile per la tutela dei propri diritti, in quanto serviva a comprendere se le autorizzazioni rilasciate per la festa e per la deroga acustica fossero legittime e se l’amministrazione avesse agito nel rispetto della disciplina comunale e dei limiti imposti dalla zonizzazione del territorio.
In altre parole, l’accesso veniva chiesto in funzione chiaramente difensiva: conoscere gli atti era necessario per preparare possibili azioni contro il Comune e contro il soggetto organizzatore delle feste, in relazione ai danni subiti per le emissioni rumorose intollerabili.
Il ricorrente ha inoltre lamentato che il Comune, tacendo, avesse violato sia l’obbligo di motivare le ragioni del diniego sia quello, più generale, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Secondo la prospettazione difensiva, il comportamento dell’ente locale si poneva anche in contrasto con i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, perché impediva al cittadino di verificare la legittimità di autorizzazioni incidenti in modo diretto sulla propria sfera personale e sul godimento dell’abitazione.
In giudizio il Comune non si è costituito, per cui non ha depositato vere e proprie difese processuali. Tuttavia, dalla corrispondenza intercorsa prima della causa emerge la linea sostanziale dell’amministrazione. Il Segretario comunale, infatti:
aveva affermato che la responsabilità delle immissioni sonore dovesse essere imputata interamente al Comitato feste, cioè al soggetto organizzatore delle manifestazioni, e non al Comune;
aveva richiamato l’esistenza di una deroga alla zonizzazione acustica che avrebbe consentito lo svolgimento degli eventi con musica fino all’una di notte.
Da questa posizione si ricava che, secondo l’ente, la rumorosità contestata sarebbe stata coperta da una preventiva autorizzazione amministrativa e che, quindi, non vi sarebbe stato spazio per contestare l’operato comunale almeno sotto il profilo del rilascio dei titoli autorizzativi. Proprio questa impostazione, però, ha rafforzato l’interesse del ricorrente a ottenere copia degli atti: se davvero il Comune sosteneva di avere autorizzato una deroga così ampia, il cittadino aveva un interesse concreto a verificare se quella deroga fosse stata adottata legittimamente e se trovasse un effettivo fondamento nella disciplina comunale.
Tar Lombardia: è legittimo l’accesso difensivo agli atti comunali che autorizzano eventi rumorosi, se tali documenti sono strumentali alla tutela del residente contro immissioni sonore intollerabili
Il TAR ha accolto il ricorso, riconoscendo che l’istanza presentata dal residente aveva una chiara natura di accesso difensivo. Il tribunale ha ricordato che il diritto di accesso spetta a chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti e che, quando la conoscenza degli atti è necessaria per curare o difendere una posizione giuridica, l’amministrazione deve consentirla anche con particolare ampiezza.
Nel caso esaminato, per i giudici il collegamento tra i documenti richiesti e la posizione da tutelare era evidente: gli atti relativi all’organizzazione della festa, all’occupazione del suolo pubblico, alle autorizzazioni comunali e alla deroga acustica riguardavano esattamente l’evento dal quale, secondo il ricorrente, erano derivate le immissioni rumorose oltre la normale tollerabilità. Di conseguenza, la domanda di accesso era pienamente giustificata dall’esigenza di accertare se il Comune avesse autorizzato in modo corretto feste potenzialmente incompatibili con la destinazione residenziale della zona e con il diritto al riposo degli abitanti.
Cos’è l’accesso difensivo?
Il TAR ha chiarito “quello che viene definito accesso difensivo“, ha anche chiarito che né l’amministrazione né il giudice dell’accesso possono valutare in anticipo se la futura azione del cittadino sia fondata nel merito: ciò che conta è il nesso di strumentalità tra documenti richiesti ed esigenze difensive, non la probabilità di vittoria nel successivo eventuale giudizio:
l’accesso difensivo è costruito come una fattispecie ostensiva autonoma, caratterizzata (dal lato attivo) da una vis espansiva capace di superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi; e connotata (sul piano degli oneri) da una stringente limitazione, ossia quella di dovere dimostrare la ‘necessità’ della conoscenza dell’atto o la sua ‘stretta indispensabilità’, nei casi in cui l’accesso riguarda dati sensibili o giudiziari… la conoscenza dell’atto non è destinata a consentire al privato di partecipare all’esercizio del pubblico potere in senso ‘civilmente’ più responsabile, ossia per contribuire a rendere l’esercizio del potere condiviso, trasparente e imparziale, ma rappresenta il tramite per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici
In altre parole, l’accesso difensivo è uno strumento speciale che consente al cittadino di ottenere documenti amministrativi quando questi sono necessari per difendere i propri diritti. Rispetto all’accesso ordinario, ha un raggio d’azione più ampio, perché può superare alcuni dei limiti che normalmente impediscono di conoscere gli atti della pubblica amministrazione. Proprio per questo, però, non può essere usato in modo generico: chi lo invoca deve dimostrare che quei documenti sono davvero necessari alla propria difesa. Se poi gli atti contengono dati sensibili o giudiziari, la richiesta deve essere giustificata in modo ancora più rigoroso, perché la loro conoscenza deve risultare strettamente indispensabile. Non si tratta quindi di un accesso finalizzato a un controllo generale sull’operato della PA, ma di uno strumento diretto a proteggere in concreto una posizione giuridica del richiedente.
Palazzo Spada ha poi escluso che nel caso vi fossero particolari esigenze di riservatezza ostative all’ostensione, trattandosi di atti riguardanti manifestazioni pubbliche e, in parte, anche di documenti destinati alla pubblicazione.
Nel caso in esame:
In tale comunicazione si rinvengono espliciti riferimenti ad una possibile controversia nei confronti del Comune e della controinteressata in relazione alle immissioni sonore “del tutto intollerabili” ai sensi dell’art. 844 c.c., con conseguente lesione di diritti e correlati profili di danno imputabili al Comune e al Comitato ****.
19. In questi termini, l’istanza di accesso ha assunto un’evidente natura difensiva, ed è in grado di soddisfare i tutti i requisiti dell’accesso documentale, a partire dall’esplicitazione delle finalità.
Per queste ragioni il tribunale ha ordinato al Comune di consentire l’accesso entro trenta giorni, nominando sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e condannando l’ente al pagamento delle spese processuali.
La decisione, quindi, valorizza in modo netto il diritto del cittadino a conoscere gli atti con cui il Comune autorizza eventi rumorosi, soprattutto quando da tali eventi derivino presunti pregiudizi alla vivibilità dell’abitazione e alla salute del riposo.
Per maggiore approfondimento, leggi:
“Articoli 35 e 36 nuovo codice appalti: accesso agli atti“
“Isolamento acustico: concetti di base, norme di riferimento e materiali“
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