Equo compenso nelle gare per servizi tecnici: legittimo il ribasso del 100% sulla quota del 35%

Equo compenso nelle gare per servizi tecnici: legittimo il ribasso del 100% sulla quota del 35%

Il TAR Lazio conferma: la quota fissa e non ribassabile inserita dal Corretttivo 2025 al Codice Appalti garantisce ex lege la dignità e l’equità della remunerazione professionale

La pronuncia del TAR Lazio (Sez. II-bis, n. 05405/2026) interviene sulla legittimità di un ribasso integrale (pari al 100%) sulla quota parte dei servizi tecnici soggetta a confronto concorrenziale nell’ambito di un appalto integrato, fornendo chiarimenti sull’applicazione della Legge 49/2023 sull’equo compenso nel settore dei contratti pubblici dopo l’entrata in vigore del Correttivo 2025 (D.Lgs. 209/2024).

Il contesto normativo: l’equilibrio tra art. 41 e Legge 49/2023

Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione dell’art. 41, comma 15-bis, del D.Lgs. 36/2023 (introdotto dal Correttivo). Questa norma ha cercato di sanare il conflitto tra l’obbligo di garantire un compenso equo ai professionisti e la necessità di mantenere un margine di competizione economica nelle gare.

Il legislatore ha stabilito una “linea di confine” netta:

il 65% dell’importo dei servizi tecnici (calcolato secondo le tabelle ministeriali ex D.M. 17/06/2016) è fisso e non ribassabile.
il restante 35% dell’importo può essere oggetto di ribasso in sede di offerta economica.

Nel caso analizzato dal TAR Lazio, un concorrente aveva offerto un ribasso del 100% proprio su questo 35%, azzerando di fatto la componente variabile del compenso. Il ricorrente contestava tale scelta, ritenendola elusiva della normativa sull’equo compenso e in violazione di una clausola del disciplinare che vietava ribassi “pari a zero o a cento”.

Le motivazioni del TAR: perché il ribasso del 100% è legittimo

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso, fornendo una lettura sistematica che si aggancia ai precedenti del Consiglio di Stato (sentenze n. 1286/2026 e n. 8114/2025).

In primo luogo, poiché la legge “blinda” il 65% del compenso, anche un ribasso del 100% sulla quota variabile non determina la gratuità dell’incarico. Il professionista riceve comunque una remunerazione pari a quasi due terzi dei parametri ministeriali, cifra che il legislatore ha ritenuto congrua per soddisfare i requisiti di equità.

Il divieto di offrire ribassi “zero o cento”, spesso presente nei modelli di disciplinare, va riferito all’offerta economica complessiva (che include lavori e servizi) e non alle singole voci di punteggio. Impedire un ribasso del 100% su una sub-componente significherebbe limitare ingiustificatamente la strategia commerciale dell’operatore.

In linea con l’art. 1 del Codice, la stazione appaltante deve tendere all’affidamento del contratto con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità/prezzo. Se la norma consente il ribasso sul 35%, non si può sanzionare chi sfrutta appieno tale facoltà.

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