Crollo di una paratia: conta la funzione reale dell’opera, non il nomen iuris
Un pancone utilizzato in cantiere può essere considerato opera provvisionale o parte dell’appalto? E quali obblighi derivano per progettista e direttore lavori in caso di cedimento strutturale?
L’esecuzione di lavori di manutenzione in contesti infrastrutturali complessi richiede una definizione rigorosa delle opere di supporto. La sentenza n. 9518/2026 della Cassazione affronta il tragico caso del decesso di due operai annegati durante la manutenzione di un’idrovia. Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra opera provvisionale e oggetto dell’appalto, con pesanti ricadute sulla responsabilità del progettista e del direttore dei lavori (D.L.) in merito alla verifica delle strutture esistenti.
Il caso
Durante i lavori di manutenzione delle porte vinciane di un’idrovia, era stata prevista la posa di un pancone metallico (una paratia) per consentire la messa a secco dell’invaso. Il progettista aveva optato per una soluzione innovativa rispetto al passato, ancorando la paratia non nei gargami esistenti, ma direttamente sulle pareti in calcestruzzo tramite piedini di aggancio. Il calcestruzzo in corrispondenza di un punto di appoggio ha ceduto: l’acqua ha invaso repentinamente l’area di lavoro, travolgendo e uccidendo due operai.
La Suprema Corte ha confermato la condanna per omicidio colposo per il progettista/D.L. e per il direttore tecnico dell’impresa.
Le indagini hanno evidenziato:
assenza di un progetto esecutivo adeguato;
mancata verifica delle condizioni del supporto strutturale;
adozione di una soluzione tecnica più rischiosa rispetto a quelle tradizionali.
Il contesto normativo
La sentenza richiama l’obbligo di osservanza delle NTC 2008, in particolare il paragrafo 8 relativo agli interventi su costruzioni esistenti. Il progettista ha l’obbligo di:
valutare il degrado dei materiali (specialmente se sommersi per decenni);
non affidarsi a dati storici (nel caso specifico risalenti al 1960) senza verifiche attuali;
adottare opportuni fattori di confidenza basati sulla reale conoscenza della struttura.
Parallelamente, vengono richiamati gli artt. 15 e 90 del D.Lgs. 81/2008, che impongono al progettista di integrare i principi di sicurezza sin dalle prime scelte tecniche.
L’aspetto innovativo: funzione reale vs nomen iuris
Il punto di rottura rispetto alle tesi difensive riguarda la qualificazione del pancone. La difesa sosteneva fosse un’opera provvisionale, la cui progettazione e sicurezza spettavano unicamente all’impresa. La Cassazione chiarisce che la qualifica di opera provvisionale non dipende dal nome usato nel contratto, ma dalla funzione concreta.
Poiché il pancone era l’oggetto principale dell’appalto, restava di proprietà dell’ente e assorbiva la maggior parte del valore economico, esso doveva essere trattato come un’opera strutturale a tutti gli effetti.
La Corte stabilisce che la validazione del progetto da parte del RUP non esonera il progettista e il D.L. dalle proprie responsabilità tecniche. La validazione è un atto amministrativo interno che non può sanare carenze progettuali o violazioni di norme tecniche inderogabili.
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In materia di sicurezza sul lavoro, la qualificazione di un manufatto come opera provvisionale o elemento dell’appalto deve essere effettuata in base alla sua funzione concreta. Qualora esso costituisca parte essenziale dell’opera, sussiste l’obbligo di progettazione esecutiva e di verifica strutturale, la cui omissione integra violazione di norme antinfortunistiche rilevante ai fini della responsabilità per omicidio colposo aggravato. Per questo è fondamentale dotarsi di strumenti professionali in grado di supportare progettisti, coordinatori e direttori lavori nella redazione corretta e completa della documentazione di sicurezza.
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