Riqualificazione energetica: definizione e requisiti minimi 2025
Come cambiano i requisiti minimi per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti con il D.M. 28/10/2025. Guida tecnica su involucro, impianti e diagnosi
Il D.M. 28/10/2025 non è un semplice aggiornamento burocratico dei requisiti minimi, ma una vera e propria evoluzione normativa che recepisce le direttive europee più recenti (EPBD) e allinea il calcolo delle prestazioni energetiche alle nuove norme UNI/TS 11300 e UNI EN ISO 52120-1.
Per i tecnici — ingegneri, architetti e geometri — intervenire su un edificio esistente significa navigare tra prescrizioni più stringenti sulla termoregolazione, nuovi obblighi di diagnosi energetica e una rinnovata attenzione al benessere termo-igrometrico.
In questo articolo analizzeremo le prescrizioni specifiche per la riqualificazione energetica, quel perimetro di interventi che, pur non raggiungendo la soglia della “ristrutturazione importante”, incide profondamente sull’efficienza dei nostri fabbricati.
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Cosa si intende per riqualificazione energetica
Generalmente, un edificio è considerato sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori realizzati, indipendentemente dalla loro denominazione (manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo), mirano a migliorare l’efficienza energetica senza rientrare nelle attività definite come ristrutturazione importante.
Per essere più precisi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del D.Lgs. 192/2005, si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli:
non riconducibili ai casi di ristrutturazioni importanti di primo livello e di secondo livello;
che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.
Sono interventi di riqualificazione energetica, pertanto, quelli che:
coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore.
In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o
di efficienza.
Requisiti delle riqualificazioni energetiche: cosa prevedono i requisiti minimi 2025
Il nuovo Capitolo 5 dell’Allegato del D.M. 26/06/2015 (così come sostituito dal D.M. 28/10/2025) indica i requisiti e le prescrizioni specifici per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica.
In primo luogo, viene aggiornato il concetto di trasmittanza termica delle strutture opache verticali delimitanti il volume climatizzato: nel testo precedente si parlava semplicemente di trasmittanza termica U, nel nuovo decreto si utilizza la trasmittanza in sezione corrente (Usc), ricordiamo inoltre, che il volume climatizzato deve essere inferiore o uguale a quello indicato all’interno della Tabella 1 appendice B – Trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali, verso l’esterno soggette a riqualificazione.
Zona climatica
U (W/m2K)
A e B
0,40
C
0,36
D
0,32
E
0,28
F
0,26
In caso di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, coibentazioni delle pareti o installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di climatizzazione vige l’obbligo di installare valvole termostatiche o sistemi equivalenti: mentre prima questa prescrizione era limitata agli impianti non a servizio di singole unità immobiliari residenziali. Infine, le tabelle di riferimento per i valori di trasmittanza e fattore solare sono state aggiornate e meglio dettagliate, insieme alle eccezioni per specifiche categorie come la E.8).
Riqualificazione degli impianti tecnici: l’obbligo della diagnosi energetica
Il D.M. 25/10/2025 interviene sul paragrafo 5.3 senza modificarne l’impianto generale, ma introducendo un aggiornamento tecnico di rilievo, soprattutto in materia di automazione degli edifici.
Resta infatti invariato l’obbligo, in caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza pari o superiore a 100 kW – inclusi i distacchi da impianti centralizzati anche di un solo utente/condominio – di redigere una diagnosi energetica che confronti diverse soluzioni impiantistiche e ne giustifichi la scelta in funzione dei costi complessivi.
La diagnosi energetica deve considerare almeno le seguenti opzioni:
impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;
impianto centralizzato di cogenerazione;
stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita nel decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102;
per gli edifici non residenziali, l’installazione di sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS) con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 e sm.i.
Impianti di climatizzazione invernale
Nel passaggio dal D.M. 16 giugno 2025 al D.M. 25 ottobre 2025, le disposizioni relative agli impianti di climatizzazione invernale (par. 5.3.1) mantengono invariata la struttura generale, ma vengono aggiornate sotto il profilo normativo e tecnico, con un allineamento più puntuale al quadro europeo vigente. In particolare, il nuovo decreto sostituisce il riferimento alla direttiva 2010/30/UE con il più recente Regolamento (UE) 2017/1369, recependo così l’evoluzione della disciplina sull’etichettatura energetica.
Rispetto al precedente decreto vengono precisati i riferimenti ai requisiti prestazionali dei generatori: per le pompe di calore non si fa più esplicito richiamo ai valori di COP o GUE, ma si rinvia in modo più generale ai requisiti contenuti nell’Appendice B, rendendo la norma più flessibile e coerente con eventuali aggiornamenti tecnici. Anche il riferimento alla norma UNI EN 12831 viene aggiornato alla versione più recente (UNI EN 12831-1:2018).
Inoltre, Il paragrafo 5.3.1 definisce in modo puntuale i requisiti da rispettare negli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale negli edifici esistenti. In caso di nuova installazione, ristrutturazione o sostituzione dei generatori di calore – inclusi i sistemi ibridi – è innanzitutto richiesto il rispetto dei regolamenti europei in materia di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica. A livello progettuale, diventa centrale la verifica dell’efficienza media stagionale dell’impianto, che deve risultare superiore ai valori limite dell’edificio di riferimento, affiancata dall’obbligo di installare sistemi di termoregolazione per singolo ambiente o unità immobiliare, con compensazione climatica. Nei casi di impianti centralizzati, è inoltre obbligatoria la contabilizzazione del calore, così da garantire una ripartizione dei consumi effettiva e trasparente.
Particolare attenzione è riservata alla sostituzione dei generatori: la norma considera automaticamente rispettati i requisiti di efficienza se i nuovi generatori (caldaie o pompe di calore) soddisfano le prestazioni minime previste in Appendice B.
Impianti di climatizzazione estiva
Nell’aggiornamento del D.M. 25/10/2025 del D.M. 16/06/2025 anche le disposizioni relative agli impianti di climatizzazione estiva vengono aggiornate senza modificare l’impostazione generale, ma introducendo elementi di maggiore coerenza normativa e semplificazione tecnica.
In primo luogo, il nuovo decreto aggiorna il quadro dei riferimenti europei, sostituendo la direttiva 2010/30/UE con il più recente Regolamento (UE) 2017/1369, in linea con l’evoluzione della disciplina sull’etichettatura energetica.
Dal punto di vista tecnico, la modifica più significativa riguarda i requisiti delle macchine frigorifere: nel testo previgente erano fissati limiti prestazionali espliciti (come l’indice di efficienza energetica minimo per macchine sopra i 12 kW), mentre il nuovo decreto rinvia direttamente ai requisiti prestazionali contenuti nell’Appendice B, senza distinguere per soglie di potenza.
In particolare, per pompe di calore e macchine frigorifere, in relazione al tipo di macchina, sono rispettati i requisiti minimi specificati nei relativi regolamenti di prodotto emanati nel contesto della direttiva 2009/125/EC e del Regolamento 2017/1369/UE e la prestazione delle apparecchiature deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità ai regolamenti sopraccitati e alle norme tecniche applicabili.
Impianti idrico-sanitari
Per quanto riguarda gli impianti destinati alla produzione di acqua calda sanitaria, il nuovo testo conferma che, in caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti esistenti, è necessario calcolare l’efficienza globale media stagionale e verificare che essa superi i valori minimi indicati in Appendice A per l’edificio di riferimento.
Rispetto alla versione precedente, il riferimento ai regolamenti europei è stato aggiornato: al posto della direttiva 2010/30/UE, si fa ora riferimento al Regolamento (UE) 2017/1369 e restano invariati i criteri per la sostituzione dei generatori di calore e l’esenzione per gli scaldacqua negli impianti esistenti si deve fare riferimento al paragrafo 5.3.1, comma 1, lettera d) – impianti di climatizzazione invernale.
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Impianti di illuminazione
Per gli impianti di illuminazione, le novità riguardano sia la semplificazione del testo sia l’aggiornamento dei riferimenti normativi e la versione precedente rinviava ad ulteriori studi preliminari per alcune categorie di edifici.
In particolare, per tutte le categorie di edifici, con l’esclusione della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), in caso di sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e dal Regolamento (UE) 2017/1369. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.
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Impianti di ventilazione
In caso di nuova installazione, sostituzione o riqualificazione degli impianti di ventilazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi stabiliti dai regolamenti europei, come indicato dalla direttiva 2009/125/CE e dal Regolamento (UE) 2017/1369. Devono inoltre conservare le stesse caratteristiche tecnico-funzionali degli apparecchi precedenti e garantire il rispetto delle norme d’impianto secondo gli standard UNI e CEI vigenti.
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