Accordo quadro e requisiti SOA: illegittimo il subappalto senza categorie prefissate

Accordo quadro e requisiti SOA: illegittimo il subappalto senza categorie prefissate

È necessaria coerenza tra capacità tecnico-qualificativa e prestazioni dichiarate dal singolo componente

La pronuncia del TAR Lazio affronta una delle questioni più spinose in materia di appalti di lavori: la compatibilità tra l’istituto pro-concorrenziale del subappalto necessario (o qualificante) e la struttura flessibile dell’accordo quadro. La sentenza n. 5692/2026 stabilisce: se la stazione appaltante non è in grado di determinare ex ante la ripartizione tra categorie prevalenti e scorporabili, il ricorso al subappalto come strumento di integrazione dei requisiti può essere legittimamente inibito.

Il principio di corrispondenza tra quota di esecuzione e qualificazione

Il nucleo della controversia risiede nell’interpretazione degli artt. 68, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e 30, comma 2, dell’Allegato II.12. Secondo il Collegio, sebbene i requisiti di partecipazione possano essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento (R.T.I.), permane l’obbligo inderogabile per ogni singolo componente di essere qualificato per la specifica quota di prestazioni che si è impegnato a realizzare. Il TAR ribadisce che la libertà delle imprese di ripartire le quote di esecuzione trova un limite invalicabile nei propri attestati SOA. In tal senso, la sentenza chiarisce:

la partecipazione alla gara da parte dell’impresa associata in R.T.I. può avvenire solo a condizione del possesso di requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di esecuzione per essa prevista.

L’incompatibilità del subappalto necessario con l’accordo quadro

Il punto di rottura tra la ricorrente e l’Agenzia del Demanio è nato dalla volontà del R.T.I. di sopperire alla carenza di classifica in categorie scorporabili (OG2 e OG11) tramite il subappalto necessario. Tuttavia, la natura stessa dell’Accordo Quadro oggetto di gara — finalizzato a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su un intero patrimonio immobiliare — impediva di definire preventivamente quali lavorazioni sarebbero state prevalenti e quali scorporabili nei singoli contratti applicativi.

La giurisprudenza richiamata dal TAR evidenzia come il subappalto necessario postuli necessariamente questa distinzione. Senza una categoria “prevalente” certa, viene meno il presupposto stesso per l’utilizzo anticipato del subappalto a fini qualificatori, poiché non è possibile verificare se l’operatore possieda la qualificazione “core” necessaria a garantire l’affidabilità dell’esecuzione.

Legittimità della Lex Specialis e limiti al Soccorso Istruttorio

Il TAR ha ritenuto pienamente legittimo l’operato della Stazione Appaltante che, nelle FAQ di gara, aveva espressamente escluso il ricorso all’istituto proprio a causa dell’impossibilità di prevedere l’articolazione tecnica dei futuri interventi. In questo scenario, la dichiarazione di subappalto resa dal concorrente non può sanare il deficit di classifica SOA. Inoltre, il Collegio ha sbarrato la strada al soccorso istruttorio, confermando che tale strumento non può essere utilizzato per supplire alla mancanza originaria di un requisito di partecipazione. La sentenza conclude con un passaggio fondamentale sulla funzione del sistema di qualificazione:

Il sistema dei requisiti di qualificazione […] ha la funzione di garanzia di serietà ed affidabilità tecnica ed imprenditoriale dell’operatore e non può che riferirsi ad ogni singola impresa, ancorché associata in un raggruppamento.

Leggi gli approfondimenti: L’accordo quadro nel nuovo codice appalti, L’attestazione SOA: cos’è, a cosa serve e come si ottiene

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