Fascicolo elettronico del lavoratore
Tutte le novità sul fascicolo elettronico del lavoratore: contenuti, accesso e scadenze per aziende e lavoratori nel nuovo sistema digitale di tracciamento delle competenze
Il Decreto-Legge 159/2025, convertito nella Legge 198/2025, introduce importanti novità in materia di tracciamento delle competenze professionali maturate dai lavoratori attraverso i percorsi formativi. In particolare, il tradizionale libretto formativo del cittadino viene superato e sostituito da nuovi strumenti digitali: il fascicolo elettronico del lavoratore e il fascicolo sociale e lavorativo del cittadino.
Le competenze acquisite a seguito delle attività formative devono essere obbligatoriamente registrate sia nel fascicolo elettronico del lavoratore sia nel fascicolo sociale e lavorativo, assicurando così una raccolta strutturata e sistematica delle informazioni.
Questa evoluzione normativa consente una gestione più coordinata e digitalizzata dei dati relativi alla formazione, offrendo al datore di lavoro e agli organi di controllo strumenti più efficaci per pianificare gli interventi formativi e verificare il rispetto degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’introduzione del fascicolo elettronico del lavoratore segna un passaggio decisivo verso una gestione completamente digitale, tracciabile e verificabile della sicurezza sul lavoro. In questo scenario, diventa fondamentale dotarsi di strumenti in grado non solo di garantire la conformità normativa, ma anche di ottimizzare l’organizzazione e la gestione operativa della sicurezza, in particolare nei cantieri. Grazie a funzionalità avanzate, aggiornamenti normativi costanti e integrazione con i processi digitali, il software specializzato in sicurezza sul lavoro per la sicurezza dei cantieri ti consente di lavorare in modo più efficiente, riducendo errori e garantendo una documentazione sempre coerente con le nuove logiche del fascicolo elettronico del lavoratore.
Cos’è il fascicolo elettronico del lavoratore?
Il fascicolo elettronico del lavoratore (FEL) è un sistema informatico previsto originariamente dall’art. 14 del D.Lgs. 150/2015, ideato per raccogliere in modo organico i dati relativi alle capacità professionali, ai titoli conseguiti e alle esperienze lavorative dei cittadini.
Si tratta, quindi, di un archivio personale, consultabile gratuitamente online, che consente al lavoratore di avere sempre a disposizione un quadro completo e aggiornato della propria storia lavorativa.
All’interno del fascicolo confluiscono dati provenienti dal sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, condiviso tra diversi enti pubblici come il Ministero del Lavoro, l’INPS, l’INAIL, l’ANPAL, le Regioni e i centri per l’impiego. Questo patrimonio informativo comune include, ad esempio, i percorsi di istruzione e formazione, le esperienze lavorative maturate, i benefici pubblici ricevuti e i contributi versati, elementi fondamentali anche per l’accesso agli strumenti di sostegno al reddito.
Per garantire un utilizzo efficace di queste informazioni, è previsto un forte coordinamento tra le varie istituzioni coinvolte. L’ANPAL, ad esempio, partecipa al Sistema Statistico Nazionale, contribuendo alla raccolta e all’elaborazione dei dati. Allo stesso tempo, il Ministero del Lavoro può accedere alle banche dati gestite dall’ANPAL sia per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali sia per attività di analisi e monitoraggio delle politiche del lavoro.
Un ruolo centrale è svolto da un apposito comitato istituito presso il Ministero del Lavoro, composto dai rappresentanti delle principali amministrazioni interessate, tra cui INPS, INAIL, ISTAT, AGID e Regioni. Questo organismo ha il compito di assicurare l’integrazione e l’interconnessione delle banche dati, così da rendere le informazioni pienamente accessibili e utilizzabili tra i vari enti.
Il comitato opera senza alcun compenso per i suoi membri e può promuovere accordi con altri soggetti del Sistema Statistico Nazionale, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il patrimonio informativo disponibile.
FEL e decreto sicurezza: cosa cambia
Con il Decreto Sicurezza 2025, questo strumento è stato rafforzato e ampliato nelle sue funzioni, arrivando a includere in maniera strutturata tutte le attività formative richieste dal D.Lgs. 81/2008. In tale prospettiva, il fascicolo assume la funzione di registro ufficiale della formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza.
Di conseguenza, corsi formativi, aggiornamenti, qualifiche e certificazioni non restano più documentazione dispersa tra lavoratore e datore di lavoro, ma vengono inseriti in un sistema centralizzato a livello nazionale, costantemente aggiornato.
Un elemento distintivo è la sua trasferibilità, in quanto il fascicolo segue il lavoratore durante tutta la carriera professionale, permettendogli di metterlo a disposizione di ogni nuovo datore di lavoro. In questo modo, è possibile verificare con precisione le competenze già acquisite e individuare eventuali necessità di formazione aggiuntiva.
Quindi, il principale obiettivo del FEL è garantire una gestione più efficiente e sicura delle informazioni, agevolando il datore di lavoro nel rispetto degli adempimenti normativi e supportando i lavoratori nel monitoraggio dei propri obblighi e diritti.
L’adozione del fascicolo elettronico permette, infine, di ottimizzare i processi aziendali, ridurre il rischio di errori e duplicazioni e fornire una tracciabilità completa e immediatamente consultabile durante audit e ispezioni da parte di enti pubblici come INAIL o ASL.
Il fascicolo elettronico del lavoratore è obbligatorio?
A decorrere dal 1° gennaio 2026, il fascicolo elettronico del lavoratore assume il ruolo esclusivo di documento ufficiale per attestare legalmente competenze e percorsi formativi. In tale archivio digitale dovranno essere registrati tutti i risultati delle attività formative completate.
Entro il 30 giugno 2026, le aziende sono tenute a controllare che l’intero storico formativo dei lavoratori sia stato correttamente trasferito e registrato nel sistema.
Tuttavia, è stato precisato che, per l’effettiva implementazione del sistema, è necessario attendere la pubblicazione delle specifiche tecniche all’interno dei decreti attuativi, raccomandando nel frattempo di attenersi alle indicazioni ufficiali.
La legge, infatti, rinvia a successivi decreti attuativi la definizione degli aspetti tecnici e delle tempistiche necessarie per la sua piena attuazione. Fino all’emanazione di tali atti, il sistema non può essere considerato attivo sotto il profilo applicativo.
Qual è la normativa di riferimento del fascicolo elettronico del lavoratore?
L’introduzione e l’organizzazione del fascicolo elettronico del lavoratore si inseriscono all’interno di un quadro normativo recente e articolato, frutto di diversi interventi legislativi tra loro coordinati.
Il D.L. 159/2025 convertito dalla legge 198/2025 ha previsto misure finalizzate alla digitalizzazione del sistema della sicurezza sul lavoro, definendo anche le regole per garantire l’interoperabilità tra i principali soggetti istituzionali coinvolti, quali INAIL, Regioni e Ministero del Lavoro.
Inoltre, l’Accordo Stato-Regioni dell’aprile 2025, ha introdotto nuovi standard per i percorsi formativi, stabilendo che questi debbano essere progettati fin dall’origine in formato digitale, così da poter essere correttamente integrati e registrati all’interno del FEL.
Cosa contiene il fascicolo elettronico del lavoratore?
Il fascicolo elettronico del lavoratore (FEL) funge da archivio digitale completo delle informazioni fondamentali relative al lavoratore. Include i dati anagrafici e lo storico dei rapporti di lavoro, registrando ogni esperienza professionale sia presente che passata.
Al suo interno trovano spazio anche le informazioni su formazione e addestramento, con l’elenco dettagliato di tutti gli attestati ottenuti. In mancanza della registrazione nel FEL, la validità legale di un attestato cartaceo potrebbe essere messa in discussione durante le ispezioni, a meno che non sia possibile dimostrare l’avvenuta trasmissione dei dati al sistema.
Il fascicolo raccoglie, inoltre, i dati relativi all’idoneità sanitaria, derivanti dalla sorveglianza medica effettuata dal medico competente, trattati in piena conformità con le norme sulla protezione dei dati personali.
Infine, grazie alla funzione di patente a crediti, il FEL si integra con i sistemi di qualificazione professionale del settore cantieri. Quando un’impresa dichiara di avere personale formato, il sistema verifica automaticamente il fascicolo elettronico di ogni lavoratore; eventuali discrepanze possono comportare la decurtazione dei punti o la sospensione della patente, garantendo così la correttezza e la trasparenza nella gestione delle competenze.
Il datore di lavoro utilizza le informazioni contenute nel fascicolo elettronico del lavoratore per pianificare le attività formative, mentre gli organi di vigilanza ne tengono conto nell’ambito delle verifiche relative al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza.
Come accedere al fascicolo elettronico del lavoratore?
Il fascicolo elettronico del lavoratore è accessibile tramite il portale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato dall’INPS.
La piattaforma SIISL, inizialmente progettata per la gestione dei beneficiari dell’ADI (Assegno di Inclusione) e del SFL (Supporto Formazione e Lavoro), si è progressivamente evoluta fino a diventare un sistema aperto sia ai cittadini sia alle imprese. Oggi svolge un ruolo centrale nel garantire il tracciamento certificato dei percorsi formativi e nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, basandosi sulle competenze effettivamente acquisite dagli individui.
Chi può consultare il fascicolo elettronico del lavoratore?
La consultazione del fascicolo elettronico del lavoratore si differenzia in base al tipo di utente, a tutela della privacy e dei dati personali:
lavoratori: possono consultare il proprio fascicolo formativo attraverso il portale ministeriale utilizzando SPID o CIE, visualizzando in autonomia l’intero passaporto formativo;
datori di lavoro: l’accesso avviene tramite l’area riservata ai servizi del Ministero del Lavoro. È indispensabile possedere un profilo di amministratore o una delega per poter visualizzare le informazioni dei propri dipendenti;
organi di controllo (INL, ASL): possono entrare direttamente nel sistema durante le ispezioni, verificando la regolarità e la completezza della formazione dei lavoratori.
Fascicolo elettronico del lavoratore: le FAQ
Quale funzione svolge il fascicolo elettronico nella gestione delle competenze?
Il fascicolo elettronico consente di raccogliere in modo strutturato tutte le competenze acquisite dal lavoratore nel corso della sua carriera, rendendole facilmente consultabili e verificabili da parte di aziende ed enti di controllo.
In che modo il nuovo sistema digitale incide sulla formazione in materia di sicurezza?
Il sistema impone la registrazione obbligatoria di tutti i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, trasformando il fascicolo in un punto di riferimento ufficiale per dimostrare la conformità agli obblighi previsti dalla normativa.
Cosa succede agli attestati non inseriti nel sistema digitale?
Gli attestati che non risultano registrati nel fascicolo elettronico potrebbero non essere considerati validi durante le verifiche ispettive, salvo prova dell’avvenuta trasmissione dei dati al sistema.
Il fascicolo elettronico segue il lavoratore nel cambio di azienda?
Sì, il fascicolo ha carattere personale e trasferibile: accompagna il lavoratore lungo tutta la sua carriera, permettendo ai nuovi datori di lavoro di verificare immediatamente le competenze già acquisite.
Quali vantaggi operativi offre alle imprese?
Le aziende possono utilizzare il fascicolo per pianificare in modo più efficiente la formazione, evitare duplicazioni di corsi già svolti e dimostrare con immediatezza la regolarità documentale in caso di controlli.
Entro quali termini le aziende devono adeguarsi al nuovo sistema?
Dal 1° gennaio 2026 il fascicolo diventa il riferimento ufficiale, mentre entro il 30 giugno 2026 le imprese devono verificare che tutti i dati formativi siano correttamente inseriti e aggiornati.
Il sistema è già pienamente operativo?
No, l’effettiva attuazione dipende dalla pubblicazione dei decreti attuativi che definiranno le specifiche tecniche e le modalità operative del sistema.
Qual è il ruolo degli enti pubblici nella gestione del fascicolo?
Diversi enti, tra cui Ministero del Lavoro, INPS, INAIL e Regioni, collaborano alla gestione e all’integrazione dei dati, garantendo un sistema informativo condiviso e coordinato.
Quale impatto ha il fascicolo elettronico nei controlli ispettivi?
Durante le ispezioni, gli organi di vigilanza possono verificare in tempo reale la completezza e la validità della formazione dei lavoratori, rendendo i controlli più rapidi ed efficaci.
Il fascicolo elettronico è collegato ad altri sistemi digitali?
Sì, è integrato con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e con altre banche dati pubbliche, favorendo lo scambio di informazioni tra istituzioni e operatori.
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