Stop ai ritardi nella VIA: il Consiglio di Stato impone 120 giorni per decidere sui dissensi

Stop ai ritardi nella VIA: il Consiglio di Stato impone 120 giorni per decidere sui dissensi

In caso di mancato accordo tra enti nelle fasi finali dell’iter per impianti FER, l’art. 5 della L. 400/1988 affida la risoluzione del conflitto alla Presidenza del Consiglio

Nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativi agli impianti da fonti rinnovabili, il contrasto tra amministrazioni statali — tipicamente tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e il Ministero della Cultura (MiC) — rappresenta uno dei principali colli d’bottiglia burocratici.

Quando il dissenso non viene sanato nelle sedi ordinarie, si attiva il meccanismo di rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis) della Legge 400/1988. Tuttavia, l’assenza di un termine procedurale esplicito in questa norma ha spesso generato situazioni di inerzia prolungata.

La sentenza n. 1986 dell’11 marzo 2026 del Consiglio di Stato interviene proprio su questo vuoto, stabilendo che la fase di composizione del dissenso non può trasformarsi in una “zona franca” temporale, restando invece ancorata ai principi generali dell’azione amministrativa.

La natura giuridica della rimessione e l’obbligo di provvedere

Il nodo centrale affrontato da Palazzo Spada riguarda la qualificazione della fase di rimessione. I giudici hanno chiarito che il passaggio della pratica al Consiglio dei Ministri non costituisce un iter autonomo o una rottura della sequenza procedimentale, bensì una prosecuzione della medesima istruttoria su un piano gerarchico superiore. Di conseguenza, rimane pienamente operativo l’art. 2 della Legge 241/1990, che impone alla Pubblica Amministrazione l’obbligo di concludere ogni procedimento con un provvedimento espresso. Tale obbligo risponde ai principi costituzionali di buon andamento (Art. 97 Cost.) e a quelli europei di buona amministrazione, impedendo che la complessità della materia diventi un alibi per la paralisi decisionale, specialmente in contesti strategici come quelli legati all’attuazione del PNRR.

La definizione del “termine ragionevole” di 120 giorni

Pur in assenza di una scadenza testuale nella Legge 400/1988, il Consiglio di Stato ha individuato in 120 giorni il termine congruo e ragionevole entro cui il Consiglio dei Ministri deve deliberare. Questa quantificazione temporale rappresenta un equilibrio tra il termine ordinario di 30 giorni (ritenuto troppo esiguo per la delicatezza delle valutazioni politiche e tecniche coinvolte) e l’indefinitezza cronologica. La decisione finale viene configurata come atto di alta amministrazione: pur godendo di un’ampia discrezionalità nel comporre interessi pubblici contrastanti (ambientali, paesaggistici ed energetici), essa resta soggetta al sindacato del giudice amministrativo, che può verificarne l’eventuale illogicità manifesta o l’irragionevolezza.

Implicazioni operative e tutela del proponente

La pronuncia rafforza sensibilmente la posizione dei proponenti, i quali conservano un interesse legittimo alla conclusione del procedimento anche durante la fase di concertazione governativa. Operativamente, ciò significa che:

la rimessione alla Presidenza del Consiglio non sospende il diritto del privato ad ottenere una risposta definitiva;
il superamento del limite dei 120 giorni configura una ipotesi di silenzio-inadempimento, avverso il quale è possibile agire in giudizio;
la certezza dei tempi diventa un requisito essenziale per la bancabilità dei progetti FER e per il rispetto dei cronoprogrammi nazionali. In sintesi, la giustizia amministrativa riafferma che la discrezionalità politica non può operare al di fuori delle coordinate temporali del diritto amministrativo, garantendo fluidità a un settore cruciale per la transizione energetica.

Leggi l’approfondimento: La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): normativa vigente e modello di istanza

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