Sicurezza cantieri: non basta un richiamo generico al rischio di elettrocuzione nel PSC

Sicurezza cantieri: non basta un richiamo generico al rischio di elettrocuzione nel PSC

La Cassazione chiarisce che il rischio elettrico nel PSC deve essere specifico per ogni fase lavorativa: la responsabilità del CSE e del preposto di fatto

L’esecuzione di getti di calcestruzzo in prossimità di linee elettriche aeree rappresenta una delle fasi più critiche nei cantieri edili. Spesso, tuttavia, la gestione della sicurezza si riduce a una mera elencazione di rischi generici all’interno dei piani documentali. La sentenza n. 5366/2026 della Corte di Cassazione penale interviene proprio su questo scenario, confermando la condanna per omicidio colposo a carico del CSE, del legale rappresentante dell’impresa e del capocantiere (preposto di fatto).

Il caso riguarda il decesso di un operaio folgorato a causa dell’avvicinamento del braccio di una betonpompa ai cavi dell’alta tensione. La pronuncia è di estremo interesse per i tecnici (ingegneri, architetti, geometri) e per le imprese, poiché delimita con precisione i confini tra rischio generico e rischio specifico e ribadisce il valore del principio di effettività nelle figure di coordinamento e sorveglianza.

Il contesto normativo: tra PSC specifico e rischio interferenziale

Il fulcro della vicenda giuridica ruota attorno alla corretta applicazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008. La Corte ha analizzato la posizione dei diversi garanti sotto due profili: la pianificazione della sicurezza (PSC e POS) e la gestione delle interferenze tra le imprese coinvolte (l’impresa affidataria e quella fornitrice del calcestruzzo).

Secondo i giudici, quando più organizzazioni operano nello stesso contesto, scatta l’obbligo di cooperazione e coordinamento previsto dall’art. 26. In ambito cantieristico, questo si traduce nella necessità che il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) non sia un documento standard, ma uno strumento vivo che analizzi le concrete modalità operative.

Nel caso di specie, il PSC citava il rischio elettrico in modo astratto, ma ometteva di disciplinare la specifica fase del getto con betonpompa in presenza di linee aeree, mancando di indicare le distanze di sicurezza e le procedure di posizionamento del mezzo.

Le motivazioni della Corte: l’alta vigilanza e l’errore prevedibile

La Cassazione ha respinto le tesi difensive che puntavano a scaricare la colpa sull’errore del manovratore della betonpompa. Per gli Ermellini, l’errore operativo (come il posizionamento errato del braccio meccanico) non costituisce un fatto abnorme idoneo a interrompere il nesso di causalità. Al contrario, si tratta di un rischio tipico e prevedibile che il sistema di sicurezza deve prevenire.

Le responsabilità individuate sono così ripartite:

il CSE è venuto meno al dovere di alta vigilanza, non avendo verificato la coerenza dei POS rispetto al PSC e non avendo preteso procedure specifiche per il lavoro sotto linea elettrica;
il datore di lavoro ha omesso di valutare il rischio interferenziale derivante dall’impiego di mezzi meccanici di terzi in aree critiche;
il preposto di fatto ha l’obbligo di vigilare direttamente sulle attività in corso, correggendo comportamenti pericolosi e impedendo manovre non sicure.

L’aspetto innovativo: la specificità necessaria del rischio elettrico

Rispetto ad altre pronunce recenti (come la Cass. 30039/2025), la sentenza 5366/2026 introduce un elemento di forte puntualizzazione tecnica: la sufficienza o meno del richiamo documentale al rischio. Mentre in precedenti sentenze il focus era spesso sulla totale assenza di vigilanza, qui la Corte entra nel merito del contenuto del PSC.

L’elemento di novità risiede nell’affermazione che il rischio elettrico non può essere trattato come un rischio ambientale generico del cantiere, ma deve essere declinato come rischio di fase. La Corte stabilisce che il coordinatore deve prevedere misure concrete (barriere fisiche, segnaletica di distanza, procedure di stazionamento) specifiche per l’uso di macchine con parti mobili (betonpompe, gru, autogru) in prossimità di linee aeree. Non basta scrivere attenzione ai cavi, occorre definire come e dove il mezzo deve operare per evitare l’arco voltaico, anche senza contatto diretto.

Per approfondire, leggi anche:

Piano sicurezza e coordinamento (PSC): quando serve e chi deve redigerlo
Preposto alla sicurezza sul lavoro e in cantiere: ruolo e responsabilità
Capocantiere: chi è, compiti e responsabilità

La sentenza evidenzia con chiarezza che un PSC generico espone a gravi responsabilità: il rischio elettrico deve essere analizzato per ogni fase operativa, con misure concrete, procedure dettagliate e coordinamento reale tra le imprese. Per redigere PSC realmente efficaci affidati al software professionale per la sicurezza nei cantieri.

 

 

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