I commissari di gara possono usare dispositivi personali per valutare offerte tecniche?
Al vaglio del Consiglio di Stato la condotta dei commissari che hanno valutato autonomamente e fuori del contesto collegiale le offerte tecniche
La legittimità dell’esame dei documenti tecnici da parte dei commissari al di fuori delle sedute collegiali riservate è il tema della sentenza 2158/2026 del Consiglio di Stato. Analizziamola nel dettaglio.
Il caso: download dei file e valutazione individuale
La controversia nasce dall’impugnazione della procedura per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti di un comune. L’impresa appellante censurava l’operato della commissione giudicatrice, rilevando che i commissari avessero effettuato il download delle offerte tecniche sui propri dispositivi personali per visionarle nel periodo intercorrente tra le sedute ufficiali, procedendo all’esame e alle relative valutazioni in modo autonomo e al di fuori del contesto collegiale previsto, rinviando alle successive sedute la sola compilazione delle tabelle e la formalizzazione dei punteggi.
L’operato della Commissione, quindi, andrebbe contro le clausole del disciplinare (sedute riservate per la valutazione tecnica; divieto di operazioni fuori seduta; obbligo di verbalizzazione anche delle sospensioni e delle modalità di custodia) dalle quali emergerebbe che l’esame delle offerte tecniche dovesse avvenire esclusivamente in una o più sedute riservate della Commissione, con adeguate garanzie di custodia e riservatezza, senza possibilità di attività istruttorie o valutative “a distanza” o non collegiali.
Tale modus operandi, consentendo la disponibilità delle offerte tecniche al di fuori delle sedute riservate, determinerebbe, ad avviso dell’appellante, la violazione dei principi di collegialità e segretezza sotto i profili della:
compressione della collegialità, intesa come svolgimento della fase valutativa nell’ambito delle sedute della Commissione;
compromissione della segretezza/sicurezza delle offerte, per il rischio di circolazione indebita e di interferenze esterne sul processo valutativo.
Collegialità e metodo del “confronto a coppie”
Il Tribunale ha escluso la fondatezza della doglianza. È stato rilevato che il disciplinare di gara disponeva la valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata, mediante il metodo del confronto a coppie, il quale presuppone l’autonoma espressione delle preferenze da parte di ciascun commissario. Nello specifico:
autonomia del giudizio: in presenza del criterio del confronto a coppie, ogni commissario è tenuto ad esprimere individualmente il proprio grado di preferenza;
compatibilità con l’esame individuale: la lex specialis che prescrive sedute riservate non preclude ai commissari di studiare preventivamente i documenti tecnici per formarsi un’opinione consapevole;
formalizzazione collegiale: ciò che conta è che la formalizzazione dei punteggi e la discussione sui criteri qualitativi avvengano collegialmente, come effettivamente riportato nei verbali di gara.
Sul punto, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che, nel metodo del confronto a coppie, i commissari possono confrontarsi e discutere in ordine ai criteri qualitativi delle offerte anche prima di esprimere le proprie preferenze individuali, ma devono poi assegnare il punteggio autonomamente e separatamente gli uni dagli altri (Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2022, n. 16). Alla luce di tale principio, l’operato della commissione non appare censurabile. I commissari hanno infatti esaminato e valutato individualmente le offerte tecniche, previo download dei relativi file dai sistemi informatici della piattaforma di gara, per poi procedere alla formalizzazione dei punteggi nelle successive sedute.
Come è noto, per tradizione giuridica risalente, le operazioni di gara sono tendenzialmente pubbliche, per assicurare la trasparenza delle procedure di evidenza pubblica, ad eccezione della fase di valutazione dell’offerta tecnica che deve avvenire in seduta riservata allo scopo di garantire la serenità di giudizio dei commissari. Già in passato l’adunanza plenaria ha avuto modo di affermare che:
il principio di pubblicità delle gare per i contratti pubblici è radicato in canoni di diritto comunitario e interno costantemente applicati dalla giurisprudenza amministrativa” (Cons. St., a.p., 28 luglio 2011, n. 13)
Leggi l’approfondimento: La commissione giudicatrice nel nuovo codice appalti (Art. 93 )
Nelle procedure di gara complesse — caratterizzate da una pluralità di offerte e da una documentazione tecnica variegata — la gestione manuale espone i commissari e il RUP al rischio di inefficienze operative o smarrimento di atti obbligatori. L’impiego di un software di gestione documentale in cloud centralizza l’archiviazione e la condivisione di tutta la documentazione, garantendo l’organizzazione dei flussi e il pieno rispetto delle normative vigenti.
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