Società miste: incentivi tecnici al DEC?

Società miste: incentivi tecnici al DEC?

Società mista non significa società in-house, ma si configura come un partenariato pubblico-privato (PPP) istituzionalizzato a tempo determinato

Il Sindaco di un comune formula un’articolata richiesta di parere alla Corte dei Conti Lombardia in merito alla possibilità di riconoscere al direttore dell’esecuzione del contratto l’incentivo tecnico di cui all’articolo 45 del D. Lgs n. 36/2023 in una società mista.

Il Sindaco esprime scetticismo riguardo tale ipotesi per due ragioni:

inapplicabilità del Codice dei Contratti: l’art. 174, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 esclude esplicitamente il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato dal proprio raggio d’azione. Tale fattispecie viene infatti demandata alla regolamentazione del TUSP (D.Lgs. 175/2016) e alle specifiche normative di settore;
contestualità della procedura (Art. 17 TUSP): viene richiamato l’art. 17, comma 1, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Poiché la gara per la scelta del partner privato deve riguardare contemporaneamente sia l’ingresso nel capitale sociale sia l’assegnazione dell’appalto o della concessione (oggetto della società mista), ne conseguirebbe l’estromissione delle tutele del Codice dei contratti. Di riflesso, risulterebbe inapplicabile anche l’articolo 45, lasciando il legame tra l’ente pubblico e la società mista sotto l’egida esclusiva del TUSP.

La distinzione fondamentale risiede nel fatto che la società mista è governata da un regime speciale (TUSP) che assorbe la fase di affidamento, neutralizzando l’applicazione diretta delle norme ordinarie sugli appalti.

A sostegno della tesi su esposta, l’Ente richiama anche la Delibera Corte dei Conti Lombardia 128/2025/PAR della Sezione e il Parere ANAC 36/2024 e n. 9/2025. Tali atti sanciscono l’impossibilità di erogare gli incentivi tecnici al personale della stazione appaltante in caso di affidamento diretto in house (ex art. 7, comma 2), poiché si configura un’ipotesi di autoproduzione senza confronto competitivo sul mercato.

Il parere della Corte dei Conti Lombardia

In primis la Corte dei Conti rileva che l’Ente ha offerto una lettura parziale e incompleta della normativa applicabile. Inoltre, il richiamo ad un precedente della Sezione e ad alcuni pareri ANAC risulta fuorviante, poiché riguarda una questione diversa, relativa agli incentivi tecnici per il personale della stazione appaltante negli affidamenti diretti a società in house.

A differenza del modello in-house, la società mista non opera in regime di esclusione dalla concorrenza, ma si configura come un partenariato pubblico-privato (PPP) istituzionalizzato a tempo determinato. In questo contesto, si applicano simultaneamente il TUSP (per la costituzione dell’ente e la scelta del socio) e il Codice dei Contratti (per la regolazione dell’affidamento e dei rapporti tra ente e società). Nello specifico:

la procedura competitiva non viene meno, ma cambia finalità: non serve ad individuare un terzo gestore, bensì a selezionare il partner privato con cui gestire congiuntamente il servizio o l’opera;
la cooperazione avviene in un’entità distinta, dove il controllo pubblico è garantito da specifiche clausole statutarie che derogano alla disciplina ordinaria del Codice Civile (artt. 2380-bis e 2409-novies);
la giurisprudenza (cfr. CGA n. 589/2006) ribadisce che le società miste non godono di trattamenti di favore rispetto al mercato. L’affidamento resta soggetto ai principi di piena concorrenza e ai Trattati UE, equiparandole, di fatto, a concessioni o appalti sottoposti a gara specifica.

Dall’analisi coordinata delle norme (D.Lgs. 201/2022, TUSP e Codice dei Contratti) emerge che, nel caso di servizi economici affidati a società miste, la disciplina del Codice trova piena applicazione, incluso l’art. 45 sugli incentivi tecnici. Secondo il D.Lgs. 36/2023 (aggiornato dal D.Lgs. 209/2024), il Direttore dell’Esecuzione — figura spesso coincidente con il RUP — non svolge un compito formale, ma è il garante della fase esecutiva.

La Corte dei conti si pronuncia come segue:

Al direttore dell’esecuzione, in caso affidamento di un servizio economico di interesse generale ad una società mista, sussistendone tutti i presupposti e alla luce di quanto precisato in motivazione, può essere riconosciuto l’incentivo previsto e disciplinato dall’articolo 45 del D.
Lgs n. 36/2023

 

Leggi l’approfondimento: Gli incentivi tecnici nel nuovo codice appalti

 

 

 

 

 

 

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