Rotazione negli affidamenti aggregati: chi è l’uscente?

Rotazione negli affidamenti aggregati: chi è l’uscente?

Committenza ausiliaria, centrale di committenza e appalti congiunti: il parere 3970/2026 del MIT fa chiarezza sul principio di rotazione

Il D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) pone il principio di rotazione (art. 49) come baluardo a tutela della concorrenza negli affidamenti sotto-soglia. Tuttavia, l’applicazione pratica di tale principio diviene complessa quando la committenza è “delocalizzata” presso centrali di committenza o stazioni appaltanti qualificate che operano per conto di altri enti.

Il parere del MIT n. 3970-2026 chiarisce definitivamente come individuare l’operatore “uscente” in base al modello organizzativo adottato.

Nello specifico un ente che funge da stazione appaltante per più comuni che hanno conferito le funzioni tecniche, chiede al MIT se per “uscente” deve considerare l’operatore ultimo della stazione appaltante o deve far riferimento all’operatore uscente in base all’intervento in comune committente titolare della spesa.

Il MIT, con il parere 3970/2026 chiarisce la questione.

I tre scenari operativi definiti dal MIT

In via preliminare, va ribadito che il principio di rotazione impedisce l’affidamento al contraente uscente quando due affidamenti consecutivi riguardino il medesimo settore merceologico, la stessa categoria di lavori o lo stesso ambito di servizi. Tale principio, sancito dall’art. 49 del D.Lgs. 36/2023, opera in tutti gli affidamenti sotto soglia e va interpretato in senso sostanziale, quale presidio contro il consolidamento di posizioni privilegiate idonee ad alterare la concorrenza.

La risposta varia a seconda della natura del rapporto giuridico tra l’ente che gestisce la gara e l’ente titolare della spesa.

Committenza Ausiliaria

In questo modello, la stazione appaltante qualificata opera in “nome e per conto” dell’ente locale interessato (ex art. 3, All. I.1). Il principio si applica sia agli affidamenti gestiti direttamente, sia a quelli svolti “in nome e per conto” delle stazioni appaltanti assistite, poiché la procedura è comunque riconducibile alla sfera del soggetto per conto del quale si agisce. Ne consegue che la rotazione deve essere valutata con riferimento all’affidamento precedente relativo al medesimo oggetto, anche al fine di evitare utilizzi elusivi dello strumento.

La regola: La rotazione si riferisce all’appalto precedentemente affidato per conto di quella specifica stazione appaltante ausiliata (il Comune committente).
Ratio: Gli effetti giuridici ricadono sulla sfera del mandante. Se l’operatore X ha lavorato per il Comune A, non potrà ricevere un nuovo affidamento diretto dal Comune A (tramite l’ausiliaria), ma potrà riceverlo dal Comune B, anche se la procedura è gestita dalla medesima centrale ausiliaria.

Centrale di Committenza

Il parametro di riferimento diventa l’affidamento precedente gestito dalla stessa centrale per conto delle medesime amministrazioni, dovendosi individuare nel gestore uscente il punto di comparazione per l’applicazione del principio. Qui il rapporto è di “traslazione di competenza” ex lege (ex art. 1, All. I.1). La Centrale opera “in favore” degli enti, ma con una struttura di aggregazione più marcata.

La regola: si ha riguardo al gestore uscente della commessa precedentemente affidata dalla medesima Centrale per le stesse stazioni appaltanti.
Il MIT avverte che non si può usare lo schema della committenza aggregata per bypassare il blocco dell’uscente, consolidando un monopolio di fatto su un intero territorio aggregato.

Appalti Congiunti (procedure svolte congiuntamente da più stazioni appaltanti)

Quando due o più stazioni appaltanti decidono di svolgere congiuntamente fasi della procedura (Accordi ex art. 15 L. 241/90), queste rispondono solidalmente per le fasi condivise, mentre resta distinta la responsabilità per le attività svolte autonomamente. Le due fattispecie – committenza ausiliaria e aggregazione – si differenziano infatti sul piano strutturale: nella prima si opera secondo uno schema assimilabile al mandato, nella seconda si realizza una vera e propria traslazione di competenze tra amministrazioni.

La regola: responsabilità in solido. Se la procedura è congiunta solo in parte, la rotazione si valuta in base a chi ha operato “a proprio nome e per proprio conto”.

Rotazione Professionisti: I 3 Scenari del MIT (Parere 3970/2026)

Il D.Lgs. 36/2023 impone il principio di rotazione per gli affidamenti sotto-soglia. Ma chi è l’operatore “uscente” quando una Stazione Appaltante opera per conto di altri Comuni? Il MIT chiarisce le dinamiche applicative in base al modello organizzativo scelto.

1. Committenza Ausiliaria

Modello: Mandato con rappresentanza (agire “in nome e per conto”).

La Regola: La rotazione si riferisce all’appalto precedentemente affidato per lo specifico Comune committente (titolare della spesa).

Esempio: Se l’operatore ha lavorato per il Comune A, la Centrale non può riaffidargli un incarico per il Comune A, ma può farlo per il Comune B.

2. Centrale di Committenza

Modello: Aggregazione della domanda (traslazione di competenza).

La Regola: Si guarda al gestore uscente della commessa precedentemente affidata dalla medesima Centrale per le stesse stazioni appaltanti aggregate.

3. Appalti Congiunti

Modello: Accordo ex art. 15 L. 241/90 (Responsabilità in solido).

La Regola: Ciascuna stazione appaltante è responsabile per le parti svolte a proprio nome e conto. La rotazione segue la titolarità della specifica quota di affidamento.

Modello
Riferimento Uscente
Obiettivo

Ausiliaria
Singolo Comune delegante
Evitare rendite sull’ente locale

Centrale Unica
Commessa aggregata precedente
Concorrenza territoriale

Congiunta
Titolare della specifica fase
Responsabilità in solido

⚠️ Nota del MIT: Il principio va applicato in chiave sostanziale. È vietato l’uso distorto della committenza ausiliaria per eludere la rotazione e consolidare monopoli di fatto.

 

Leggi l’approfondimento: Il principio di rotazione nel nuovo codice appalti

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