Progetto fattibilità tecnico economica: elaborati e contenuti

Progetto fattibilità tecnico economica: elaborati e contenuti

Progetto fattibilità tecnico economica: elaborati, contenuti, documenti e modalità operative

Il progetto di fattibilità tecnico economica rappresenta il primo livello della progettazione, come disciplinato dall’articolo 41 del Codice appalti. Con il nuovo codice dei contratti pubblici si assiste ad una diminuzione dei livelli di progettazione: si passa da 3 a 2, scompare il progetto definitivo e restano:

il progetto di fattibilità tecnico-economica;
il progetto esecutivo.

In questo articolo analizziamo i contenuti di un progetto di fattibilità tecnico economica.

La redazione del progetto di fattibilità tecnico economica è importantissima, soprattutto in questa fase dove le PA sono impegnate con i fondi PNRR, alle prese con le scadenze pressanti e gli adempimenti puntuali. Prima di entrare nello specifico, ti informo che esiste già una soluzione per il fascicolo digitale del lavoro pubblico e PNRR, che consente alle PA e ai loro collaboratori di organizzare efficacemente i progetti e i lavori in modalità snella e produttiva.

Cos’è e a cosa serve il progetto di fattibilità tecnico economica?

Il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), come abbiamo accennato, è il primo livello di progettazione e costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.

Il progetto di fattibilità tecnico economica:

contiene i richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare (compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali);
consente l’avvio della procedura espropriativa (ove necessario);
contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
contiene il piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

Per le opere proposte in variante urbanistica il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.

La conferenza di servizi nel progetto di fattibilità tecnico-economica

Nel quadro normativo delineato dal D.Lgs. 36/2023, la Conferenza di Servizi rappresenta lo strumento centrale per l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE). Ai sensi dell’articolo 38 del Codice, la stazione appaltante o l’ente concedente convoca una conferenza di servizi decisoria, da svolgersi solitamente in forma semplificata e modalità asincrona (ex art. 14-bis della Legge 241/1990), a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall’opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute, finalizzata alla localizzazione dell’opera e alla sua approvazione urbanistica e ambientale.

L’aspetto tecnico-procedurale più rilevante risiede nel valore della determinazione conclusiva: l’approvazione del PFTE in sede di Conferenza sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso necessario, inclusa la variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Qualora il progetto sia destinato ad un appalto integrato (art. 44), la Conferenza di Servizi sul PFTE assume un ruolo ancora più centrale, poiché deve definire tutte le prescrizioni che l’appaltatore dovrà recepire nello sviluppo del progetto esecutivo. Sotto il profilo dei termini, il Codice e il Correttivo 2024 (D.Lgs. 209/2024) hanno ulteriormente snellito le procedure, riducendo i tempi per l’espressione dei pareri (solitamente 60 giorni, riducibili in casi specifici) e rafforzando il principio del silenzio-assenso per le amministrazioni coinvolte, fatte salve le tutele per gli interessi sensibili (ambiente, paesaggio, beni culturali) che mantengono termini dedicati.

Il PFTE nell’appalto integrato

Secondo l’articolo 44 comma 1 del Codice appalti, negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. Il PFTE, costituisce, quindi, il presupposto tecnico e giuridico per l’avvio della procedura di appalto integrato.

Il PFTE deve essere approvato e posto a base di gara, definendo in modo sufficientemente dettagliato le caratteristiche funzionali, prestazionali, qualitative ed economiche dell’intervento, così da consentire agli operatori economici di formulare offerte consapevoli, comparabili e attendibili. La sua assenza o incompletezza determina una violazione dei principi di trasparenza e concorrenza, poiché impedisce di individuare con certezza l’oggetto delle prestazioni, i contenuti della successiva progettazione esecutiva e le modalità di esecuzione dei lavori. Inoltre, nell’appalto integrato il PFTE assume valore autonomo anche ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione e della corretta determinazione dei corrispettivi, non potendo tali elementi essere rinviati a fasi successive senza alterare l’equilibrio della procedura e la parità di trattamento tra i concorrenti.

Delibera ANAC 463/2025: PFTE assente in appalto integrato, gara annullata

La delibera ANAC n. 463/2025 chiarisce che bandire un appalto integrato senza PFTE integra un vizio grave della lex specialis, tale da giustificare l’annullamento in autotutela della procedura. La criticità risulta aggravata quando, in assenza del PFTE, vengono richiesti requisiti economico-finanziari sproporzionati, ulteriormente idonei a restringere la partecipazione. Leggi l’approfondimento.

Il PFTE e il sistema GIS

Così come precisato dal Correttivo Appalti (D.Lgs. 209/2024) è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice, il PFTE è supportato dall’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System – GIS.). A tal proposito ti suggerisco il BIM GIS software: un sistema informativo geografico che permette di analizzare, rappresentare ed esaminare entità o eventi che si verificano sul territorio.

Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altresì, l’officiosità idraulica dei corsi d’acqua (naturali e artificiali) interferiti dall’opera, l’idrogeologia del sottosuolo e la stabilità geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali.

Quali aspetti bisogna valutare nella redazione del PFTE?

Nella redazione del piano di fattibilità tecnico economica deve aversi particolare riguardo:

alla compatibilità ecologica della proposta progettuale, privilegiando l’utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;
all’adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico;
all’adozione di principi di progettazione bioclimatica e di “sistemi passivi” che consentano di migliorare il bilancio energetico dell’edificio, nell’ottica di una sostenibilità complessiva dell’intervento stesso;
all’utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualità di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;
alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di “fine vita”;
all’ispezionabilità e manutenibilità dell’opera, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del codice;
all’adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalità di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell’opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.

Si possono usare i prezzari di una regione vicina nel PFTE?

Il MIT, con il parere n. 3735/2025, chiarisce che il prezziario di riferimento è quello della Regione in cui si eseguono i lavori. Se una voce non è presente, il progettista può: riformularla coerentemente col prezzario regionale, usare listini ufficiali o delle Camere di Commercio, oppure analizzare il prezzo scomponendo i suoi elementi. Il prezziario di una regione limitrofa può servire solo come riferimento ausiliario, non sostitutivo. L’obiettivo è garantire aderenza ai costi locali e alle condizioni di mercato. Leggi l’approfondimento.

Piano di fattibilità tecnico economica: i contenuti

Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:

relazione generale;
relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;
studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;
relazione di sostenibilità dell’opera;
rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell’immediato intorno dell’opera da progettare;
modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice;
elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
computo estimativo dell’opera;
quadro economico di progetto;
piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
cronoprogramma;
piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
capitolato informativo nei casi previsti dall’articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;
piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;
piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

Il PFTE nel processo di programmazione e progettazione dell’opera

Sono 2 le macro-fasi che consentono la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e rispondono a 2 domande precise:

“CHE COSA”: occorre definire cosa deve essere progettato in una cornice più generale di promozione dello sviluppo sostenibile;
“COME”: in che modo pervenire ad una efficiente progettazione dell’opera, così come individuata nella prima macro-fase, tenendo conto degli elementi qualificativi di sostenibilità dell’opera stessa lungo l’intero  ciclo di vita.

Occorre passare dal “progetto del CHE COSA” di Fase 1 al “progetto del COME” della Fase 2, secondo una coerente filiera concettuale.

Immagine 1 PFTE – Schema concettuale

Ti ricordo che esiste già una soluzione per la gestione dei progetti PNRR, che consente alle PA e ai loro collaboratori di organizzare efficacemente i progetti e i lavori in modalità snella e produttiva.

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Parere MIT 4139/2026: PFTE e progettazione esecutiva, limiti all’affidamento diretto e rischio di frazionamento artificioso

Il parere MIT n. 4139/2026 chiarisce che l’affidamento diretto del solo PFTE è ammissibile solo se non costituisce un frazionamento artificioso dell’incarico di progettazione. Secondo ANAC, le stazioni appaltanti devono privilegiare l’affidamento unitario dei servizi tecnici relativi alla stessa opera. La suddivisione è consentita solo se le prestazioni hanno autonomia funzionale e sono utilizzabili separatamente. Se PFTE, progettazione esecutiva e direzione lavori riguardano un’unica opera e superano la soglia UE, l’affidamento diretto del solo PFTE è difficilmente giustificabile. Leggi l’approfondimento.

Servizi tecnici oltre soglia: ANAC boccia il frazionamento degli incarichi

Anac dice no alla suddivisione di un appalto legato al PFTE in 3 incarichi: è violazione del divieto di frazionamento artificioso!

Con atto del Presidente del 22 gennaio 2025 (fasc. 4283/2024), l’ANAC ha espresso parere negativo sulla suddivisione di un appalto legato al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) in 3 incarichi distinti, ritenendola una violazione del divieto di frazionamento artificioso previsto dal Codice degli Appalti.

Nel settore degli affidamenti per servizi di ingegneria e architettura, le stazioni appaltanti devono considerare il valore complessivo della progettazione per stabilire la corretta procedura di assegnazione. In questo caso, ANAC ha evidenziato come la suddivisione del PFTE abbia permesso di ricorrere ad affidamenti diretti, eludendo così la normativa sugli appalti pubblici.

Tale suddivisione non rispondeva a reali esigenze tecniche, ma rappresentava una strategia per aggirare le soglie stabilite dal Codice. Nello specifico, ANAC ha rilevato che la suddivisione artificiosa ha condotto ad una parcellizzazione della progettazione senza un reale fondamento tecnico. In particolare, ha sottolineato che:

il PFTE è un documento unitario che necessita di una visione integrata, senza necessità di suddividerlo tra più professionisti;
la frammentazione ha comportato una duplicazione delle prestazioni per le stesse categorie progettuali, con un aumento ingiustificato dei costi;
la gestione del progetto è risultata più complessa e onerosa, senza vantaggi in termini di efficienza e qualità.

Secondo la giurisprudenza consolidata e quanto ribadito nel Comunicato ANAC del 10 luglio 2024, gli enti appaltanti sono tenuti a considerare l’importo totale della progettazione per evitare pratiche elusive.

L’Autorità ha chiarito che il superamento della soglia di rilevanza europea imponeva l’adozione di una procedura di gara unitaria, mentre la suddivisione in più incarichi ha consentito di ricorrere all’affidamento diretto in violazione dell’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 36/2023. Di conseguenza, il frazionamento è stato ritenuto contrario ai principi di efficacia, efficienza ed economicità che devono guidare l’azione della pubblica amministrazione.

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