CAM: il confine tra carenza documentale e sostanza informativa desumibile dall’offerta

CAM: il confine tra carenza documentale e sostanza informativa desumibile dall’offerta

Il Consiglio di Stato delimita i confini della trasparenza e la portata degli oneri dichiarativi per i criteri ambientali (CAM)

Una delle questioni più dibattute nel contenzioso amministrativo riguarda le conseguenze della mancata allegazione di documenti tecnici richiesti dal bando. La sentenza del Consiglio di Stato n. 1965/2026 offre un importante chiarimento: l’omissione di specifici documenti tecnici non conduce automaticamente alla perdita di punteggio o all’esclusione, qualora la sostanza informativa sia comunque desumibile dal corpo dell’offerta.

La chiarezza della lex specialis come limite al potere espulsivo

Il cuore della controversia riguardava la mancata allegazione delle schede tecniche di sicurezza per prodotti di pulizia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi). Il Collegio ha ribadito che un onere di allegazione a pena di esclusione o decadenza deve essere cristallino. Citando i principi eurounitari, la sentenza evidenzia che l’obbligo di trasparenza:

implica che tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, così da permettere […] a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l’esatta portata.

Ne consegue che, in presenza di formule verbali ambigue nel bando, non è possibile penalizzare il concorrente che abbia scelto di descrivere i prodotti nel corpo dell’offerta anziché allegare separatamente centinaia di pagine di schede tecniche.

Il primato del contenuto sul contenitore

Un punto tecnico della pronuncia riguarda la distinzione tra il “documento” (la scheda tecnica) e l’”informazione” in esso contenuta. Secondo i giudici di Palazzo Spada, la stazione appaltante non può pretendere l’allegazione documentale come requisito sine qua non se i dati essenziali sono già stati forniti in altra forma. La sentenza sottolinea infatti che:

la stazione appaltante ha correttamente ritenuto di poter attribuire detto punteggio anche in mancanza di schede tecniche

poiché l’aggiudicataria aveva comunque inserito tabelle descrittive complete di marca, tipologia e certificazioni ambientali (Ecolabel, PMC). Il Consiglio di Stato ha quindi respinto la tesi secondo cui l’assenza della scheda impedirebbe la verifica dei parametri chimici, ricordando che spetta al ricorrente dimostrare l’effettiva carenza informativa e non la mera assenza del supporto cartaceo.

La valutazione delle competenze: oltre le etichette formali

La sentenza affronta anche il tema dell’esperienza professionale, confermando un approccio “sostanzialista” che rifugge dai formalismi contrattuali. Nel valutare la figura del “Referente Operativo Locale”, il Consiglio di Stato ne ha sancito la natura flessibile:

La formula ‘referenti operativi locali’ […] ha una connotazione atecnica, comprensiva di plurimi ruoli, benché si riferisca alla conduzione di gruppi di lavoratori, così potendo essere integrata da chi ha svolto il ruolo di capo squadra o ha assunto ruoli di maggiore responsabilità”.

Questo passaggio è fondamentale: per l’attribuzione dei punteggi premianti legati all’anzianità, ciò che rileva non è il nomen iuris della qualifica nel contratto di lavoro, ma la funzione di coordinamento effettivamente esercitata sul campo.

 

Leggi l’approfondimento: Cause di esclusione: cosa prevede il nuovo codice appalti

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