Il tramonto del “cumulo alla rinfusa” per le consorziate esecutrici
Consorzi stabili e lavori: stop al cumulo automatico dei requisiti per le consorziate, lo afferma il TAR Catania
L’entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2024 (“Correttivo” al Codice dei Contratti Pubblici) ha ridefinito in modo rigoroso il regime di qualificazione per i consorzi stabili negli appalti di lavori. La sentenza del TAR Sicilia (Catania, Sez. III), n. 889/2026, offre una chiara esegesi della nuova disciplina, sancendo il definitivo superamento del “cumulo alla rinfusa” laddove il consorzio designi una o più consorziate per l’esecuzione delle prestazioni.
Il quadro normativo: l’art. 67, comma 1, del D.Lgs. 36/2023
Il punto di svolta risiede nella nuova formulazione dell’art. 67, comma 1, lett. c), applicabile ratione temporis alle procedure indette dopo il 31 dicembre 2024. La norma distingue nettamente le modalità di qualificazione dei consorzi stabili in relazione alla modalità di esecuzione dell’appalto. In particolare:
per servizi e forniture, i requisiti sono cumulati in capo al consorzio;
per lavori eseguiti direttamente dal consorzio, è ammesso il cumulo tra requisiti propri e delle consorziate;
per lavori affidati alle consorziate indicate in gara, i requisiti devono essere posseduti da queste ultime, direttamente o tramite avvalimento.
Tale impostazione risponde all’esigenza di garantire che i requisiti di partecipazione siano effettivamente detenuti dal soggetto chiamato a eseguire la prestazione.
Il caso concreto esaminato dal TAR
Nel caso oggetto della pronuncia, il consorzio aveva indicato una consorziata quale esecutrice dei lavori, senza tuttavia dimostrare il possesso, in capo a quest’ultima, della qualificazione richiesta (categoria OG7, classifica IV).
L’assenza di tale requisito ha comportato l’esclusione dalla gara, ritenuta legittima dal giudice amministrativo, in quanto la qualificazione deve necessariamente essere riferita all’impresa designata per l’esecuzione.
Il principio affermato dal TAR
Il TAR Catania ribadisce che, nei consorzi stabili, qualora l’esecuzione dei lavori sia demandata a una o più consorziate, queste assumono un ruolo sostanziale ai fini della qualificazione. Ne consegue che:
la consorziata designata come esecutrice deve possedere autonomamente i requisiti richiesti dalla lex specialis;
in alternativa, può ricorrere all’avvalimento, secondo le forme tipiche previste dall’art. 104 del Codice.
Viene così definitivamente superato il previgente meccanismo del “cumulo alla rinfusa”, che consentiva alle consorziate di beneficiare automaticamente dei requisiti del consorzio senza un effettivo trasferimento delle risorse.
I requisiti utilizzati in gara devono corrispondere ad una reale disponibilità di mezzi, personale e capacità organizzativa in capo al soggetto esecutore. In questa prospettiva, non è più ammissibile che un operatore privo di qualificazione esegua prestazioni pubbliche facendo leva su requisiti “figurativi” del consorzio. L’esecutore deve essere concretamente idoneo allo svolgimento delle lavorazioni affidate.
Leggi l’approfondimento: Cumulo alla rinfusa: definizione, evoluzione normativa e qualificazione SOA
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