PNRR, le linee guida finali per Comuni e soggetti attuatori: scadenze, certificazioni e adempimenti su Regis

PNRR, le linee guida finali per Comuni e soggetti attuatori: scadenze, certificazioni e adempimenti su Regis

I documenti per attestare il conseguimento dei target PNRR, le date che contano ai fini del rispetto delle scadenze europee, come coordinare il momento della chiusura dell’intervento con quello, distinto, della rendicontazione amministrativa e finanziaria

Arrivano le linee guida per la conclusione degli interventi PNRR e per la rendicontazione finale di milestone e target. Il documento, elaborato dalla Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri d’intesa con il MEF, fissa un quadro operativo unitario per accompagnare Comuni e altri soggetti attuatori nella fase conclusiva dei progetti. Accanto al testo ufficiale, ANCI ha diffuso una prima nota di lettura che ne sintetizza i punti più rilevanti per gli enti locali, chiarendo soprattutto il tema delle scadenze, della documentazione finale e dei tempi di caricamento su Regis.

Il cuore delle linee guida è pratico: chiarire quali documenti servono davvero per attestare il conseguimento dei target PNRR, quale data conta ai fini del rispetto delle scadenze europee e come coordinare il momento della chiusura dell’intervento con quello, distinto, della rendicontazione amministrativa e finanziaria.

È proprio su questi aspetti che ANCI evidenzia come il Governo abbia finalmente fornito risposte e chiarimenti attesi da mesi.

Il termine generale è il 30 giugno 2026

Il primo chiarimento, probabilmente il più importante, riguarda la data di conclusione dell’attuazione di lavori, servizi e forniture: per tutti i progetti PNRR il termine ordinario è fissato al 30 giugno 2026. Secondo la nota ANCI, questa data prevale su eventuali scadenze diverse contenute in atti d’obbligo, convenzioni, decreti ministeriali o altri atti amministrativi. La stessa nota sottolinea che il principio vale anche per misure la cui originaria scadenza europea era collocata al T1 2026, cioè al 31 marzo 2026, come nel caso di PINQUA e della costruzione di nuove scuole.

Il documento ufficiale conferma questa impostazione e chiarisce che, con riferimento alle misure indicate nell’Allegato 4, la scadenza europea T1/2026 deve intendersi ricondotta al T2/2026 ai fini della rendicontazione e della valutazione finale del conseguimento degli obiettivi. Nell’allegato rientrano, tra gli altri, interventi su nuove scuole, beni immobili pubblici per la giustizia, rinaturazione del Po, infrastrutture idriche primarie, sistemi ITS, centri per l’impiego, housing first e PINQUA.

Flessibilità fino al 31 agosto, ma solo in casi circoscritti

Le linee guida introducono anche un margine di flessibilità. Per gli interventi finanziati dopo la revisione del Piano del 2023 e selezionati tramite avvisi pubblicati nel 2024 e nel 2025, le Amministrazioni titolari devono assicurare il completamento delle operazioni di attuazione entro il 31 agosto 2026. Inoltre, in via eccezionale e su richiesta del soggetto attuatore, l’Amministrazione titolare può autorizzare una conclusione successiva al 30 giugno, fermo restando il termine ultimo e inderogabile del 31 agosto 2026.

Il senso della norma è duplice: da un lato, salvaguardare la chiusura effettiva degli interventi; dall’altro, evitare che singole situazioni oggettivamente complesse compromettano il raggiungimento complessivo dei risultati del Piano. Tuttavia, il messaggio operativo resta netto: il 30 giugno 2026 è la data ordinaria e generale di riferimento, mentre l’eventuale slittamento costituisce un’eccezione da autorizzare formalmente.

Il documento chiave è il certificato di ultimazione lavori o di regolare esecuzione

Un altro punto centrale riguarda la prova documentale del raggiungimento del target. Le linee guida stabiliscono che, per tutti i progetti, il documento richiesto ai fini della rendicontazione finale è il certificato di ultimazione dei lavori per le opere pubbliche oppure il certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità per servizi e forniture. ANCI evidenzia che si tratta del chiarimento più atteso, perché consente di individuare finalmente un documento standard e comune come base della chiusura dei progetti.

Il testo ufficiale precisa che il certificato di ultimazione lavori deve attestare la conclusione degli interventi finanziati dal PNRR e che la semplice vendita o la mera conformità dell’opera non bastano da sole: serve un documento formale capace di provare, secondo il quadro normativo vigente, l’effettivo completamento dell’intervento. Per servizi e forniture, la funzione equivalente è svolta dal certificato di regolare esecuzione o dal certificato di verifica di conformità, secondo la normativa applicabile.

I contenuti minimi della certificazione finale

Le linee guida non si limitano a indicare il tipo di documento, ma ne definiscono anche i contenuti minimi. Per il certificato di ultimazione lavori devono comparire almeno: identificazione dell’intervento, missione e componente, investimento, oggetto dell’appalto, riferimenti contrattuali, importi, CUP e CIG se presenti, dati di emissione, data rilevante per la rendicontazione e sottoscrizioni. ANCI ricorda inoltre che il certificato deve essere sottoscritto dal direttore dei lavori e dall’operatore economico, con visto del RUP.

Il documento ufficiale allega anche i modelli standard: l’Allegato 2 contiene il fac-simile del certificato di ultimazione lavori, mentre l’Allegato 3 riporta il modello di certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità per forniture e servizi. Si tratta di un passaggio molto rilevante, perché introduce una modulistica uniforme a supporto delle amministrazioni e riduce il rischio di difformità tra misure diverse.

Quando non serve caricare un nuovo certificato

Su questo punto la nota ANCI fornisce un chiarimento particolarmente utile per gli enti. Se sulla piattaforma Regis è già stato caricato un certificato di fine lavori o di regolare esecuzione che contiene tutti gli elementi minimi richiesti, non è necessario caricare di nuovo il modello allegato alle linee guida. Lo stesso vale quando sia già stato effettuato il collaudo e la relativa documentazione sia stata già caricata: in questo caso il collaudo si considera assorbente rispetto al certificato richiesto.

Anche il documento ufficiale conferma che, laddove risulti già caricato su Regis un certificato di collaudo o un’attestazione di collaudo conforme alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, tale documentazione può essere considerata sufficiente e non rende necessaria un’ulteriore produzione del certificato di ultimazione lavori. È un’apertura importante sul piano amministrativo, perché evita duplicazioni documentali.

Rileva la data di emissione del certificato, non il collaudo finale

Uno dei passaggi più significativi, messo in evidenza anche da ANCI, è che ai fini dell’attestazione del raggiungimento del target e del rispetto della scadenza europea rileva esclusivamente la data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori. Questo significa che il termine del 30 giugno 2026 riguarda il completamento certificato dell’intervento, non la conclusione dell’intera filiera amministrativa e contabile.

Le linee guida aggiungono che resta possibile assegnare all’impresa un termine perentorio non superiore a 60 giorni per l’esecuzione di lavorazioni residuali e di modesta entità. Tale circostanza non compromette la validità del certificato emesso nei termini. In altri termini, piccoli completamenti residuali non fanno venir meno il rispetto della scadenza, purché il certificato sia stato emesso entro il termine previsto.

Il 30 giugno non coincide con la chiusura della rendicontazione finanziaria

La nota ANCI insiste su un punto che per i Comuni è decisivo: il termine del 30 giugno non riguarda la rendicontazione finanziaria né i collaudi dei progetti. Riguarda invece la certificazione dell’avvenuta ultimazione dell’intervento ai fini del target PNRR. Questo consente di separare con maggiore chiarezza la scadenza sostanziale del completamento lavori dalla successiva fase di controlli, verifiche e rendicontazione amministrativo-contabile.

Il documento ufficiale va nella stessa direzione e richiama espressamente la necessità di garantire piena tracciabilità delle informazioni rilevanti per il raggiungimento di target e milestone, distinguendo la fase della conclusione dell’intervento da quella successiva della rendicontazione della spesa. Le amministrazioni titolari sono inoltre invitate a mettere a disposizione indicazioni operative organiche, collegamenti alla documentazione, modelli scaricabili e regole di calcolo dei target.

Regis: 5 giorni per i certificati, 15 giorni per la documentazione ulteriore

Sul piano operativo, le linee guida fissano tempi precisi per il caricamento degli atti su Regis. Secondo la nota ANCI, le certificazioni di ultimazione lavori o di regolare esecuzione, insieme agli altri documenti utili a dimostrare il raggiungimento del target, devono essere caricate entro 5 giorni dalla data di emissione del certificato. L’eventuale ulteriore documentazione richiesta dalle Amministrazioni titolari ai fini dei controlli, come ad esempio la documentazione DNSH, deve invece essere completata entro 15 giorni.

Il testo ufficiale ribadisce la scansione temporale: il certificato e gli altri documenti utili alla comprova del target devono essere caricati tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni dall’emissione del certificato; la restante documentazione necessaria per i controlli può essere caricata successivamente, nel rispetto del termine di quindici giorni e delle indicazioni delle Amministrazioni titolari.

La soluzione per i casi in cui manchi un documento unico completo

Le linee guida prendono in considerazione anche le ipotesi più problematiche. Quando non sia possibile acquisire in un unico documento tutte le attestazioni richieste e tutte le sottoscrizioni, ANCI segnala che il RUP può autocertificare le attestazioni rese in sede di verbale di fine lavori dall’operatore economico. Questa previsione è pensata per evitare blocchi procedurali in presenza di criticità formali, purché resti garantita la sostanza della prova documentale.

Nel testo ufficiale si chiarisce inoltre che, qualora le informazioni necessarie non risultino già presenti nei certificati caricati o nella documentazione disponibile su Regis, il RUP può redigere un’attestazione allegata alla documentazione di rendicontazione, con l’obiettivo di completare il quadro informativo richiesto dalle Amministrazioni titolari.

Gli allegati chiariscono platea e modulistica

Dal punto di vista operativo, gli allegati alle linee guida hanno un peso notevole. L’Allegato 1 elenca gli interventi interessati, distinguendoli in Sezione A e Sezione B; l’Allegato 2 fornisce il modello unico di certificato di ultimazione lavori; l’Allegato 3 contiene il modello per la regolare esecuzione di servizi e forniture; l’Allegato 4 individua i target con scadenza europea T1/2026 che, ai fini della rendicontazione, vengono ricondotti al T2/2026. È proprio in questo allegato che si trova la conferma formale della riallocazione temporale di diverse misure particolarmente sensibili per gli enti locali.

Cosa cambia davvero per i Comuni

Letti insieme, i due documenti consegnano ai Comuni un quadro più chiaro e finalmente più gestibile. Il testo ufficiale detta la cornice normativa e procedurale; la nota ANCI ne mette in evidenza l’impatto concreto sull’operatività degli enti. Il risultato è un messaggio preciso: per rispettare il PNRR occorre concentrare l’attenzione sul completamento sostanziale dell’intervento entro il 30 giugno 2026, sulla corretta emissione del certificato finale, sul caricamento tempestivo su Regis e sulla distinzione tra chiusura dei lavori e successiva rendicontazione finanziaria.

Per i soggetti attuatori, quindi, la fase finale non si gioca soltanto sul cronoprogramma dei cantieri, ma soprattutto sulla capacità di produrre la prova documentale giusta, nei tempi giusti e con i contenuti minimi richiesti. Ed è proprio qui che le nuove linee guida, anche grazie alla lettura offerta da ANCI, sembrano colmare uno dei principali vuoti interpretativi che avevano accompagnato finora la chiusura dei progetti PNRR.

I documenti

Disponibili per il download gratuito le linee guida e la nota ANCI.

Gli strumenti

Per Comuni, RUP e altri soggetti attuatori, la fase conclusiva del PNRR non si gioca solo sul rispetto del termine del 30 giugno 2026, ma anche sulla capacità di organizzare correttamente certificazioni, capitolati, schemi di contratto, relazioni tecniche e documentazione da caricare su Regis. In questo lavoro operativo può essere utile anche un supporto digitale per redigere Capitolati Speciali d’Appalto, capitolato generale, schemi di contratto, relazioni tecniche e modulistica, con modelli aggiornati e personalizzabili anche per opere pubbliche e interventi in ambito PNRR.

 

 

 

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