Il ponte termico nei Requisiti Minimi 2025
Il D.M. 28/10/2025 aggiorna il decreto requisiti minimi e introduce i ponti termici nell’edificio di riferimento: effetti su Legge 10, APE e progettazione dell’involucro
Tra gli aggiornamenti più rilevanti del D.M. 28/10/2025 ai requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, assumono particolare rilevanza quelli che riguardano i ponti termici.
La prima modifica riguarda l’art. 2 del D.M. 26/06/2015 che, aggiungendo dopo la lettera f) anche la lettera g) ed h), chiarisce la definizione di ponte termico:
zona più o meno estesa dell’involucro edilizio caratterizzata da dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all’utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211.
Leggi questo articolo per scoprire come “gestire” dal 3 giugno 2026 i ponti termici tenendo conto delle prescrizioni introdotte dal D.M. 28/10/2025 e applicabili tanto agli edifici di nuova costruzione, quanto alle ristrutturazioni e alle riqualificazioni energetiche.
Nell’ambito dell’efficientamento energetico, l’analisi dei ponti termici costituisce un passaggio imprescindibile per una valutazione accurata delle prestazioni energetiche di un edificio. Al fine di evitare di compromettere le prestazioni di efficienza energetica dell’immobile e di prevenire il rischio di formazione di muffe, fai un calcolo veloce e semplice scaricando gratis per 30 giorni il software calcolo ponti termici: disegni strutture uguali alle condizioni reali e ottieni immediatamente risultati altamente professionali.
Il ruolo dei ponti termici nel D.M. requisiti minimi 2025: come cambiano APE e relazione tecnica
Al punto 2.3 del Capitolo 2 dell’Allegato I – dedicato alle prescrizioni comuni per gli edifici di nuova costruzione, gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti o gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica – è stabilito che nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’assenza:
di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione;
di condensazioni interstiziali.
Le condizioni interne di utilizzazione, ai fini del raggiungimento del benessere termo-igrometrico, sono quelle previste nell’appendice alla norma UNI EN ISO 13788, secondo il metodo delle classi di concentrazione.
Le medesime verifiche possono essere effettuate con riferimento a condizioni diverse, purché venga garantito il benessere termo-igrometrico, qualora esista un sistema di controllo dell’umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei fabbisogni di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento.
Le verifiche devono essere effettuate sia sulla sezione corrente, sia sul ponte termico ed in particolare:
il calcolo deve essere effettuato con riferimento alle norme UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 10211;
le verifiche di conformità alla norma UNI EN ISO 13788 possono essere condotte anche con metodi più dettagliati, così come previsto da tale norma.
Tali verifiche sono soddisfatte qualora la quantità massima ammissibile non sia superata e non vi sia nessun residuo alla fine di un ciclo annuale.
Con Requisiti Minimi 2025, inoltre, l’edificio di riferimento non è più un modello astratto, ma integra coefficienti lineici Ψ predefiniti per i ponti termici: ciò significa che eventuali carenze nel trattamento dei nodi costruttivi renderanno più complesso il rispetto dei requisiti minimi con un impatto diretto sulla verifica degli indici EPH,nd, EPC,nd e EPgl tot e sulla determinazione della classe energetica dell’edificio contenuta nell’Attestato di Prestazione Energetica.
Per quanto riguarda le ristrutturazioni di secondo livello, il D.M. 28/10/2025 introduce semplificazioni procedurali, ma al contempo innalza i requisiti tecnici: non è più necessario verificare il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) sull’intera parete.
In alternativa, il progettista deve garantire il rispetto delle trasmittanze limite comprensive dei ponti termici, facendo riferimento alle tabelle aggiornate dell’Appendice B, che forniscono i coefficienti Ψ differenziati per zona climatica e posizione dell’isolante (esterno, interno o in intercapedine).
Il risultato è una progettazione che richiede particolare attenzione ai dettagli costruttivi, soprattutto negli interventi di isolamento dall’interno, dove il rischio di formazione di muffe è più elevato.
Valutazione puntuale dei ponti termici nell’edificio di riferimento
I Requisiti Minimi 2025 introducono la valutazione puntuale dei ponti termici nell’edificio di riferimento, che il progettista deve utilizzare sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello.
Il D.M. 28/10/2025 aggiorna l’Allegato A mediante l’introduzione della Tabella 5-bis, nella quale sono riportati i valori dei coefficienti lineici di trasmissione termica (Ψ) associati ai principali ponti termici ricorrenti, quali l’attacco del balcone, i nodi del serramento (davanzale, spalle e architrave) e il cassonetto serramento.
L’inserimento esplicito di tali elementi nel calcolo dell’edificio di riferimento rappresenta un passaggio significativo: il modello “target” utilizzato per la verifica dei requisiti minimi non si limita più alle sole prestazioni delle superfici opache e trasparenti, ma integra anche il contributo dei ponti termici, finora spesso trattati in modo semplificato o marginale.
L’aspetto decisivo non è solo la presenza della tabella, ma la sua funzione pratica: questi valori diventano il riferimento con cui il progettista deve misurarsi.
In sostanza, il legislatore sta dicendo che i nodi costruttivi non possono più essere lasciati in una zona grigia tra teoria e cantiere, ma devono essere verificati come parte integrante della prestazione dell’involucro.
Tipologie di ponti termici
ψint [W/m-1·K-1]
ψest [W/m-1·K-1]
A, B
C
D
E
F
A, B
C
D
E
F
Aggancio balcone
0,57
0,46
0,44
0,40
0,39
0,39
0,32
0,32
0,29
0,29
Davanzale serramento
0,10
0,09
0,10
0,10
0,11
0,10
0,09
0,10
0,10
0,11
Spalla serramento
0,07
0,07
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,08
0,08
0,08
Architrave serramento
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
Cassonetto serramento
0,28
0,25
0,21
0,22
0,23
0,28
0,25
0,21
0,22
0,23
Nel caso di elementi edilizi che separano ambienti climatizzati da spazi non climatizzati, il valore di trasmittanza da adottare nel calcolo dell’edificio di riferimento deve essere determinato dividendo il valore riportato nella tabella pertinente per il fattore di correzione dello scambio termico tra i due ambienti, secondo quanto previsto dalla UNI/TS 11300-1.
Per le strutture a contatto con il terreno, i valori indicati nelle tabelle devono essere considerati come trasmittanze equivalenti, comprensive dell’effetto del terreno stesso. Tali valori devono essere confrontati con quelli calcolati secondo la UNI EN ISO 13370.
I valori di trasmittanza riportati nelle Tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere intesi già comprensivi degli effetti dei ponti termici, ad eccezione di quelli specificamente indicati nella Tabella 5-bis sopra descritta. Ai fini del calcolo dell’edificio di riferimento, le lunghezze dei ponti termici devono coincidere con quelle dell’edificio reale.
Per quanto riguarda le strutture opache rivolte verso l’esterno, si assume il coefficiente di assorbimento solare relativo all’edificio reale.
Ristrutturazioni importanti di secondo livello: ponti termici con calcolo dell’Umedia
∑ A⋅U)+∑ ψ⋅L/∑A
Dove:
A: area dell’intervento (m²).
U: trasmittanza termica della sezione corrente (W/m²K).
L: lunghezza del ponte termico (m).
ψ: trasmittanza termica lineica del ponte termico, da valutare in accordo con le indicazioni della norma UNI EN ISO 10211 (W/mK).
La trasmittanza termica limite comprensiva dei ponti termici si calcola come:
∑A ⋅Ulim+∑ψtab⋅L/∑A
A: area dell’intervento (m²).
Ulim: trasmittanza termica della sezione corrente che si ricava dalle tabelle 1, 2,3 e 4 (W/m²K).
L: lunghezza del ponte termico (m).
ψ: è il coefficiente lineico di trasmissione riportate nelle tabelle da 5 a 7 (W/mK).
Nel calcolo della trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici, si considerano solo i ponti termici presenti nelle tabelle dell’Appendice B. Le tipologie di ponti termici non incluse nelle tabelle non devono essere conteggiate né per il calcolo della trasmittanza termica di progetto né per il calcolo della trasmittanza termica limite.
Il valore della trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici non deve superare la trasmittanza termica limite comprensiva dei ponti termici e per i calcoli funzionali alle verifiche, si utilizzano le misure esterne lorde, ossia le superfici esterne lorde.
Le tabella 5, 6 e 7 dell’Appendice B del D.M. 28/102025 forniscono i valori limite del coefficiente lineico di trasmissione termica (ψ) per diverse tipologie di ponti termici negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello o a riqualificazione energetica. Questi valori sono fondamentali per garantire il rispetto dei requisiti di prestazione energetica e per limitare le dispersioni termiche attraverso i ponti termici.
Le tabelle sono suddivise in 2 sezioni principali: coefficiente lineico di trasmissione termica interno (ψint) e coefficiente lineico di trasmissione termica esterno (ψest). Inoltre, entrambe le sezioni riportano i valori di ψ in funzione della zona climatica (A, B, C, D, E, F) e della tipologia di ponte termico. Le tabella includono i seguenti tipi di ponti termici:
pilastro;
solaio interpiano;
aggancio balcone;
angolo;
parete interna;
copertura;
angolo convesso;
davanzale serramento;
spalla serramento;
architrave serramento;
balcone sezione su serramento.
Le Tabelle forniscono i valori limite del coefficiente lineico di trasmissione termica (ψ) per i ponti termici per il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Questi valori sono quindi essenziali per la progettazione e la verifica degli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione di secondo livello.
Verifiche igrotermiche e deroghe sulle altezze
Nei requisiti minimi 2025 è ribadito l’obbligo di verifica dell’assenza di rischio muffa e condense interstiziali secondo la UNI EN ISO 13788 e tale verifica va condotta sia sulla “sezione corrente” che sul “ponte termico”.
Per agevolare gli interventi di riqualificazione complessi, viene confermata la possibilità di derogare fino a 10 cm alle altezze minime dei locali (D.M. 5 luglio 1975) in caso di installazione di pannelli radianti o isolamento dall’interno. È un’apertura fondamentale per permettere il raggiungimento dei requisiti minimi anche in contesti edilizi esistenti con altezze standard di 2,70 m.
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