Aree idonee per le rinnovabili: le leggi allo studio in Puglia e Abruzzo
Comune nei due testi il tentativo di bilanciare la transizione energetica con la tutela del paesaggio e del patrimonio agricolo
Le Regioni italiane stanno procedendo all’adeguamento normativo per l’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili (FER), in attuazione dell’art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024.
Di particolare interesse sono i recenti provvedimenti varati da Puglia e Abruzzo, che delineano strategie specifiche per bilanciare la transizione energetica con la tutela del paesaggio e del patrimonio agricolo.
Di seguito analizziamo nel dettaglio i contenuti del Disegno di Legge n. 31 del 10 marzo 2026 della Regione Puglia e della Proposta di Legge approdata l’11 marzo al Consiglio regionale dell’Abruzzo.
Il Disegno di Legge della Regione Puglia (DdL n. 31/2026)
La Regione Puglia ha adottato un approccio “conservativo”, privilegiando il recupero di strutture esistenti per minimizzare il consumo di suolo e ponendo stringenti paletti per la fase realizzativa degli impianti.
Oltre alle aree già definite idonee ope legis dalla normativa nazionale, il DdL pugliese individua ulteriori superfici, tra cui:
porti e retro-porti: limitatamente alla produzione per autoconsumo e all’elettrificazione delle banchine (con esclusione, nei retro-porti, di turbine eoliche alte 100 metri o più e impianti a biomasse/biogas).
infrastrutture idriche: aree del Servizio Idrico Integrato, inclusi depuratori e impianti di dissalazione.
aree di prossimità: aree entro 500 metri da stazioni di ricarica per veicoli elettrici (se l’energia è asservita alla stazione), entro 300 metri dai punti di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) ed entro 350 metri da data center o impianti di produzione di idrogeno verde.
siti pubblici: aree nella disponibilità di Regione, Enti Locali, Università e Centri di Ricerca, prioritariamente per autoconsumo o Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).
fotovoltaico flottante: cave, bacini idrici e vasche di irrigazione, previa valutazione del rischio idrogeologico.
biogas e biomasse: per queste specifiche tipologie sono idonee anche le aree agricole entro 500 metri da zone industriali/artigianali, le aree interne a stabilimenti industriali (e relative fasce di rispetto agricole di 500 metri) e le aree adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri.
La parte più delicata del provvedimento riguarda la tutela del suolo agricolo. Il DdL stabilisce che, nel rilascio delle autorizzazioni, è considerato interesse pubblico prevalente preservare la presenza di:
ulivi;
produzioni agroalimentari di qualità (DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO., PAT);
terreni interessati da produzioni con metodo biologico.
Per evitare i cosiddetti “espianti tattici” (rimozione delle colture per rendere l’area idonea), il regime di tutela e salvaguardia si estende ai 5 anni successivi all’eventuale sostituzione della coltura. Inoltre, per le aree classificate come industriali dai piani urbanistici ma di fatto non infrastrutturate e utilizzate a fini agricoli, prevarrà la matrice paesaggistica definita dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), bloccando di fatto l’installazione indiscriminata di impianti a terra.
Per garantire un controllo capillare sul consumo di suolo, la legge prevede l’istituzione di un tavolo di coordinamento con ANCI e UPI. L’obiettivo è definire, tramite successiva delibera di Giunta, specifiche percentuali massime di sfruttamento della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) a livello comunale, che secondo le direttive nazionali dovrebbero attestarsi tra lo 0,8% e il 3%.
Il legislatore pugliese ha inserito nel DdL n. 31/2026 una serie di misure volte a disincentivare la mera speculazione sui titoli autorizzativi (il cosiddetto fenomeno degli sviluppatori che non realizzano gli impianti) e a favorire l’accettabilità sociale delle opere:
fideiussioni obbligatorie: entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, il proponente deve presentare due fideiussioni a prima richiesta:
50 € per ogni kW di potenza a garanzia della realizzazione dell’impianto nel rispetto del cronoprogramma.
100 € per ogni kW a garanzia dello smantellamento e del ripristino dello stato dei luoghi a fine vita dell’impianto. La mancata presentazione comporta la decadenza automatica dell’autorizzazione.
tempi di realizzazione dimezzati: il tempo massimo per completare i lavori scende drasticamente da 30 a 18 mesi dall’inizio dei cantieri. Il collaudo dovrà avvenire entro 3 mesi dalla fine dei lavori. Le proroghe saranno concesse solo per cause di forza maggiore debitamente documentate.
La proposta di legge della Regione Abruzzo
Anche la Regione Abruzzo ha presentato una nuova proposta di legge per adeguare il proprio ordinamento al D.Lgs. 190/2024, introducendo criteri specifici per l’individuazione delle aree idonee e per la salvaguardia delle eccellenze agricole del territorio.
La proposta abruzzese amplia il catalogo delle aree idonee includendo:
Siti degradati o ripristinati: cave e miniere cessate, abbandonate o ripristinate, nonché discariche e lotti di discarica chiusi o ripristinati.
Aree per CER e autoconsumo: aree non agricole destinate a impianti fotovoltaici al servizio di Comunità Energetiche Rinnovabili o per autoconsumo (anche collettivo) fino a 1 MW di potenza.
Aree industriali e di prossimità (Fotovoltaico): aree interne agli stabilimenti industriali e relative fasce di rispetto (entro 350 metri se classificate agricole, entro 1000 metri se non agricole). Sono incluse anche le aree a destinazione industriale, direzionale, commerciale, logistica o per data center.
Fasce stradali e autostradali: aree adiacenti alla rete autostradale o a strade a doppia corsia per senso di marcia, entro 300 metri (se agricole) o 1000 metri (se non agricole).
Infrastrutture elettriche: aree adiacenti alle centrali di trasformazione della RTN entro 300 metri.
Biometano: criteri simili di prossimità (500 metri da impianti industriali o zone artigianali/commerciali) applicati anche alle aree agricole per gli impianti di produzione di biometano.
L’Abruzzo pone divieti stringenti per tutelare le aree agricole di pregio. In deroga alle aree idonee, non sono qualificabili come tali:
le aree agricole oggetto di investimenti finanziati con contributi regionali, statali o europei sottoposti a vincolo di destinazione.
le aree agricole con colture permanenti, tra cui: vigneti (esclusi quelli per autoconsumo), frutteti, tartufaie e oliveti (questi ultimi tutelati se presentano una densità superiore a 50 piante per ettaro e una superficie maggiore di 5.000 mq).
l’ex alveo del lago Fucino: in ragione dell’elevata valenza strategico-economica e della vocazione agricola, l’intera area perimetrata dalla “via circonfucense” è interdetta agli impianti, fatta eccezione unicamente per i progetti fotovoltaici destinati a CER o autoconsumo fino a 1 MW.
Un aspetto peculiare della norma abruzzese riguarda gli impianti termici. A tutela della salute pubblica, non sono considerate idonee le aree che si estendono fino a 200 metri dalla delimitazione delle zone omogenee residenziali (Zone A e B degli strumenti urbanistici comunali) per l’installazione di:
Impianti alimentati a biomasse;
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione;
Impianti a biogas e biometano. Tale limite si applica qualora questi impianti non siano già sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Il divieto decade solo se la fascia di rispetto ricade in una zona D (artigianale-industriale).
In rigoroso recepimento dei criteri statali (D.Lgs. 190/2024), la legge abruzzese ribadisce l’assoluta non idoneità delle aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela culturale e paesaggistica. Vengono inoltre applicate rigidamente le fasce di rispetto:
3 chilometri dal perimetro dei beni tutelati per gli impianti eolici;
500 metri per gli impianti fotovoltaici. Sono altresì escluse tutte le aree in cui le caratteristiche degli impianti risultino in contrasto con le norme di attuazione dei piani paesaggistici.
Approfondimenti
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