Facility Agrisolare, i chiarimenti GSE più utili per tecnici e imprese
Dalle imprese agrituristiche ai moduli bifacciali, fino a POD, ATECO, vendita dell’energia e correzione della domanda: i chiarimenti operativi del GSE sul bando 2026 per il fotovoltaico per il settore agricolo
Con il nuovo bando “Facility Parco Agrisolare”, pubblicato dal MASAF il 24 febbraio 2026, si è aperta una nuova finestra di finanziamento per gli impianti fotovoltaici sugli edifici produttivi dei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Le domande possono essere presentate dalle ore 12 del 10 marzo 2026 fino alle ore 12 del 9 aprile 2026.
La misura dispone di una dotazione complessiva di 789 milioni di euro e conferma l’impostazione già nota del Parco Agrisolare, introducendo però criteri di priorità, requisiti qualitativi e regole operative che richiedono una lettura molto attenta da parte dei professionisti incaricati della progettazione e dell’assistenza alle imprese. (BibLus)
Dopo la pubblicazione del bando, il GSE ha diffuso una serie di FAQ che chiariscono diversi casi pratici emersi in fase di preparazione delle domande. Si tratta di indicazioni particolarmente rilevanti per tecnici, consulenti energetici, agronomi, periti e progettisti fotovoltaici, perché incidono direttamente sulla verifica dei requisiti soggettivi, sul corretto dimensionamento degli impianti e sulla documentazione da allegare alla proposta.
Chi può partecipare: attenzione a prevalenza agricola, ATECO e disponibilità dell’immobile
Uno dei primi chiarimenti interessa le aziende che svolgono anche attività agrituristica. Il GSE conferma che questi soggetti possono accedere ai benefici del decreto, ma solo se l’attività agrituristica non è prevalente rispetto a quella agricola. La prevalenza deve risultare dalla visura camerale; se il criterio del fatturato non è sufficiente a chiarirla, si può valutare anche il tempo di lavoro effettivamente dedicato alle diverse attività. Per i tecnici che assistono l’impresa questo significa che la verifica preliminare del requisito soggettivo non può essere formale, ma deve essere documentabile in modo coerente con la posizione camerale e con l’organizzazione aziendale.
Sempre sul fronte dei beneficiari, le FAQ precisano che le imprese di contoterzismo possono accedere agli aiuti solo se sono anche imprese agricole e se, alla data di presentazione della proposta, possiedono come codice ATECO prevalente uno di quelli indicati nell’allegato B all’Avviso n. 89518/2026. Anche questo passaggio è molto importante: non basta quindi un generico collegamento con il comparto agricolo, ma serve una verifica puntuale del codice ATECO prevalente.
Un altro chiarimento di rilievo riguarda le cooperative. Il GSE ammette la partecipazione della cooperativa anche quando il codice ATECO prevalente del socio che ha la disponibilità del fabbricato sia diverso da quello della cooperativa stessa, purché il fabbricato sia nella disponibilità della cooperativa o di uno dei soci e resti strumentale all’attività della cooperativa. In pratica, ai fini dell’ammissibilità conta la strumentalità del fabbricato e la disponibilità giuridica del bene, non una perfetta coincidenza tra i codici ATECO dei diversi soggetti coinvolti.
Sul punto della disponibilità dell’immobile, poi, il GSE è netto: non è sufficiente avere la sola disponibilità della copertura, ma occorre la piena disponibilità dell’immobile oggetto di intervento, che deve risultare strumentale all’attività agricola del beneficiario. La disponibilità può derivare anche da locazione, affitto o leasing immobiliare, ma il relativo titolo deve estendersi almeno fino ai cinque anni successivi al termine dei lavori. Per i progettisti questo chiarimento è decisivo, perché impone una verifica preventiva del titolo di disponibilità prima ancora di avviare il progetto esecutivo o l’istruttoria documentale.
Dimensionamento dell’impianto: niente consumi futuri e attenzione ai casi di subentro
Sul dimensionamento, le FAQ ribadiscono un principio fondamentale già presente nel regolamento operativo: non è possibile sommare consumi energetici futuri per determinare il fabbisogno aziendale. Il fabbisogno energetico coincide con i consumi elettrici e termici riferibili all’azienda sul territorio nazionale e deve essere attestato dalle bollette relative all’intero anno di riferimento con il valore più alto dei consumi negli ultimi cinque anni. Se il POD è attivo da meno di 12 mesi rispetto al mese precedente l’apertura del bando, è possibile stimare il dato annuale in proporzione, ma solo partendo da bollette disponibili riferite ad almeno un trimestre. Per i tecnici questo vuol dire che il dimensionamento dell’impianto non può essere costruito su espansioni programmate dell’attività, ma solo su consumi storici documentati.
Molto utile anche il chiarimento sui casi di subentro. Se, ad esempio, il figlio subentra nella conduzione dell’azienda del padre nel 2026, il GSE ammette la possibilità di considerare i consumi del precedente titolare, perché l’azienda resta la medesima. È un passaggio importante soprattutto nelle realtà agricole familiari, dove i cambi di intestazione sono frequenti e rischiavano di creare criticità nel rispetto del requisito minimo dei consumi documentabili.
Sul tema della taglia minima, il GSE precisa inoltre che l’impianto da 6 kW in tabella 1A può essere realizzato senza attestare il fabbisogno soltanto se l’azienda è “non connessa”, cioè priva di POD intestati sul territorio nazionale oppure con POD attivi da meno di tre mesi rispetto al mese di apertura del bando. Se invece i consumi esistono ma non sono sufficienti per dimensionare un impianto da almeno 6 kWp nel rispetto del vincolo di autoconsumo, resta possibile la partecipazione in tabella 4A, dove tale vincolo non si applica. È un chiarimento essenziale per evitare errori di inquadramento della domanda.
Moduli bifacciali, ENEA e RoHS: i chiarimenti più tecnici
Tra le FAQ più interessanti per i progettisti c’è quella relativa ai moduli bifacciali. Per il GSE, la simulazione della producibilità con il tool PVGIS del JRC deve essere effettuata considerando moduli con tecnologia “Silicio cristallino (Originale)” aventi la stessa potenza di picco dell’impianto. È un’indicazione operativa molto concreta, perché uniforma il criterio di simulazione e riduce il rischio di contestazioni in fase istruttoria.
Altro punto delicato è quello dei moduli iscritti nelle categorie B o C del Registro ENEA. Il GSE chiarisce che, se il proponente ha beneficiato del criterio di priorità legato all’impiego di tali moduli, in fase di rendicontazione dovrà effettivamente installare moduli appartenenti a una delle categorie dichiarate. In caso contrario, decade il diritto al contributo. Per il professionista incaricato ciò significa che la scelta dei componenti non può essere modificata con leggerezza in corso d’opera quando essa ha inciso sul posizionamento utile della domanda.
Interessante anche la risposta sulla direttiva RoHS. Il GSE ricorda che i pannelli fotovoltaici, in determinati casi, sono esclusi dall’ambito applicativo della RoHS e che, ai fini DNSH, il rispetto delle caratteristiche richieste dal GSE per le “Certificazioni componenti” è considerato equipollente ai requisiti legati alla direttiva, fermo restando il rispetto della marcatura CE. È un chiarimento utile soprattutto nella fase di verifica documentale dei moduli e nella predisposizione del fascicolo tecnico-amministrativo.
Nuova connessione, POD e vendita dell’energia: cosa cambia davvero
Le FAQ affrontano anche il caso dell’azienda che debba realizzare una nuova connessione alla rete. Il GSE chiarisce che la connessione è un requisito dell’impianto da realizzare, ma non della partecipazione al bando: quindi la domanda può essere presentata anche in presenza di una nuova connessione ancora da completare. Per la tabella 1A, però, il dimensionamento deve comunque rispettare il vincolo dell’autoconsumo, mentre per le tabelle 2A, 3A e 4A si può prescindere dai consumi. Quanto al POD da indicare sul portale, va riportato quello di connessione dell’impianto; in tabella 1A vanno aggiunti anche tutti i POD utilizzati per il dimensionamento. Se la connessione è nuova, nei casi previsti si potrà indicare “Nuovo POD” oppure “POD da definire”.
Un’altra domanda frequente riguarda la possibilità di vendere l’energia immessa in rete. Le FAQ precisano che, per le aziende agricole in produzione primaria ammesse in tabella 1A, la capacità produttiva dell’impianto non può superare il consumo medio annuo di energia elettrica e termica dell’azienda; tuttavia, l’energia non istantaneamente autoconsumata resta nella disponibilità dell’impresa, che può venderla sui mercati elettrici o tramite contratti bilaterali, compreso il ritiro dedicato con il GSE. In sostanza, la cessione dell’energia è ammessa, ma non deve alterare il principio base del dimensionamento per autoconsumo.
Domanda già inviata? Non si corregge, si annulla e si ripresenta
Sul piano procedurale, uno dei chiarimenti più importanti è forse anche il più semplice: una proposta già inviata non può essere modificata né integrata. Se il soggetto beneficiario si accorge di un errore o della mancanza di un documento, deve annullare la proposta tramite l’apposita funzione del portale e procedere a un nuovo invio completo. Per chi assiste l’impresa, questo significa che il controllo finale della documentazione e dei dati caricati deve essere particolarmente rigoroso prima del click definitivo.
Puoi consultare le faq del GSE nella nostra scheda sul Facility Parco Agrisolare. Vuoi verificare la fattibilità tecnica ed economica del tuo progetto? Utilizza un software professionale per la progettazione fotovoltaica dotato di modellatore 3D integrato, che ti permette di simulare con precisione l’installazione sui tetti degli edifici produttivi, calcolare le rese energetiche e dimensionare correttamente l’impianto in base ai consumi aziendali.
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