Ante ’67: cosa significa in edilizia?

Ante ’67: cosa significa in edilizia?

Nel 1967 la legge Ponte ha cambiato le regole edilizie. Scopri cosa implica per gli immobili “ante 67” e le procedure da seguire

Nel contesto edilizio, il termine “ante ’67” si riferisce agli edifici costruiti prima del 1° settembre 1967, data in cui è entrata in vigore la “Legge Ponte” (Legge 765/67). Questa normativa ha apportato significativi cambiamenti nella regolamentazione edilizia, imponendo l’obbligo di licenza edilizia su tutto il territorio comunale. Gli immobili costruiti prima di questa data sono quindi definiti “ante 67” e presentano specificità normative e amministrative che richiedono una gestione accurata.

Gestire la documentazione tecnica e storica degli immobili costruiti prima del 1967 è spesso complesso, a causa della frammentazione delle fonti, della mancanza di titoli edilizi e della necessità di dimostrare la legittimità urbanistica. Per semplificare questo processo, puoi utilizzare un software per la gestione documentale che consente di creare fascicoli digitali completi, archiviare in cloud tutti i documenti probatori e condividerli in modo sicuro e strutturato.

Ante ’67: cosa significa?

Ante ’67” è un termine utilizzato nel settore immobiliare italiano per indicare gli immobili costruiti prima dell’entrata in vigore della Legge Ponte (legge 765/1967), una normativa fondamentale che ha apportato significative modifiche alla legislazione urbanistica italiana.

Nello specifico, la Legge Ponte del 1967 ha esteso l’obbligo di dotarsi di piani regolatori territoriali e comunali, nonché di norme sull’attività costruttiva edilizia, a tutto il territorio nazionale.

Prima di questa legge, l’obbligo di richiedere una licenza edilizia era limitato ai centri abitati e alle aree già urbanizzate.

Tuttavia, il fatto che un immobile sia stato costruito prima del 1967 non significa automaticamente che sia conforme a livello urbanistico ed edilizio. Per dimostrare la legittimità di un immobile ante ’67 in assenza di licenza edilizia, devono essere soddisfatte una serie di condizioni.

Licenza edilizia ante ’67

Prima del 1967, l’obbligo di ottenere una licenza edilizia era limitato ai centri abitati, significando che solo le costruzioni situate all’interno di queste aree dovevano ricevere un’autorizzazione preventiva dal Comune per essere considerate legittime.

La legge di riferimento ante ’67 era la Legge 1150/1942, nota come “Legge Fondamentale”. Questa legge costituì il primo passo verso una regolamentazione più formale dell’edilizia, stabilendo l’obbligo di ottenere una licenza edilizia dal Comune, ma come detto, l’obbligo di ottenere una licenza edilizia si applicava solo ai centri abitati e alle aree con pianificazione urbanistica comunale, lasciando molte altre zone del territorio nazionale prive di normative urbanistiche obbligatorie. Questa situazione creò una disparità normativa, dove solo alcune aree richiedevano un’autorizzazione edilizia, escludendo molte altre da qualsiasi obbligo regolamentare.

Cosa cambia con la legge Ponte?

Con l’avvento della Legge Ponte del 1967, l’obbligo di licenza edilizia fu esteso a tutto il territorio comunale, segnando un passo importante verso una regolamentazione edilizia più omogenea e stringente. Questa evoluzione normativa ha posto le basi per le moderne leggi edilizie italiane, come il D.P.R. 380/2001, testo unico edilizia, che continuano a regolare l’edilizia urbana e rurale con criteri più uniformi e inclusivi.

Nello specifico, l’articolo 31 della Legge 1150/1942, che regolava l’obbligo di licenza edilizia, è stato modificato dalla Legge Ponte per includere tutte le nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche e demolizioni di manufatti esistenti, nonché opere di urbanizzazione, su tutto il territorio comunale. Questo ha significato che qualsiasi intervento edilizio, indipendentemente dalla sua localizzazione, doveva essere autorizzato dal Comune.

Con l’introduzione della Legge Ponte, è stato dunque reso obbligatorio per tutti i Comuni italiani dotarsi di un piano regolatore che avesse valenza su tutto il territorio comunale.

Questo ha garantito una maggiore uniformità nella gestione del territorio e ha permesso di controllare meglio lo sviluppo edilizio, prevenendo abusi e irregolarità.

Conformità urbanistica per immobili ante ’67

Gli edifici costruiti ante ’67 possono essere considerati conformi se è possibile dimostrare che erano legittimi secondo le normative dell’epoca, utilizzando documenti storici o dichiarazioni ufficiali.

La conformità urbanistica degli immobili dipende dal contesto normativo del periodo di costruzione:

immobili ante 1942: fino a tale anno non era richiesto alcun titolo edilizio per le costruzioni in comuni senza un regolamento edilizio. Pertanto, gli edifici costruiti prima di allora sono considerati conformi se il comune non aveva ancora istituito un piano regolatore o regolamenti edilizi specifici.
costruzioni tra il 1942 e il 1967: dopo il 1942, il titolo edilizio non era obbligatorio per gli edifici situati fuori dai centri abitati, se il comune non aveva ancora introdotto un regolamento edilizio. Pertanto, un fabbricato costruito in questo periodo è considerato legittimo se situato fuori da un centro abitato e in un’area non interessata da piani regolatori o regolamenti edilizi.

Le modifiche successive al 1967 rimangono invece soggette all’obbligo di titolo edilizio.

Per ottenere la conformità urbanistica di un immobile ante 1967, è necessario raccogliere una serie di documenti probanti la legittimità originaria, tra cui:

il primo accatastamento dell’immobile, che deve essere datato prima del 1967;
in assenza del primo accatastamento, documenti presso il comune come estratti cartografici o aerofotogrammetrie che provino l’epoca di costruzione ante 1967;
eventuali documenti su condoni edilizi o titoli abilitativi successivamente ottenuti;
informazioni sui piani regolatori, piani di fabbricazione e regolamenti edilizi vigenti all’epoca della costruzione;
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del venditore attestante la legittimità ante 1967.

Conformità urbanistica immobili: ante ’67 e post ’67

Stato legittimo immobile ante ’67

Il D.P.R. 380/2001 stabilisce che, anche per gli immobili costruiti prima del 1967, è necessario dimostrare il loro stato di legittimità, anche se non è presente una licenza edilizia o un certificato di conformità urbanistica.

Per comprovare la legittimità, bisogna:

fornire la documentazione probatoria;
presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio.

L’obbligo di dimostrazione dello stato legittimo ante ’67, è definito anche dall’art. 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. 380/01:

Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

Attualmente, la legittimazione urbanistica di un immobile può essere dimostrata anche attraverso l’aerofotogrammetria di Google Earth. Di fatti, alcuni casi giuridici dimostrano che si possono usare le foto di Google Earth per verificare un abuso edilizio e che le immagini tratte da Google Earth sono valide come prove portate in sede penale contro gli abusi edilizi.

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Fabbricato ante ’67: come dimostrarlo?

Per dimostrare che un edificio sia stato costruito prima del 1° settembre 1967, è necessario seguire alcuni passaggi chiave. Questo processo è particolarmente importante per confermare l’esistenza di edifici “ante 1967” e può essere realizzato anche in assenza di una licenza edilizia.

Il primo passo per dimostrare che un immobile sia stato edificato prima del 1967 è recuperare documenti che attestino la sua data di costruzione. In assenza di una licenza edilizia, è possibile utilizzare diverse tipologie di documentazione storica, tra cui:

planimetria catastale: questo documento fornisce informazioni ufficiali sull’immobile e può essere richiesto presso l’ufficio del Catasto;
altri documenti storici: fotografie d’epoca, estratti cartografici storici, atti pubblici o privati possono essere utilizzati per dimostrare che l’immobile esisteva prima del 1° settembre 1967. È fondamentale che questi documenti siano di provenienza verificabile e autentica.

Ottenere una conferma della data di costruzione non è sufficiente per garantire che l’immobile sia in regola con le normative edilizie. È necessario poi anche dimostrare la conformità urbanistica dell’edificio.

Dichiarazione ante ’67

La dichiarazione per edifici realizzati prima del 1° settembre 1967 è un documento utilizzato per attestare la legittimità originaria di un immobile costruito in quel periodo.

Questa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, ha valore probatorio e può essere compilata dal proprietario o dai suoi eredi. Deve attestare che l’edificio sia stato costruito prima di settembre 1967 in aree dove non sussisteva l’obbligo di licenza edilizia. Il notaio può verificare e allegare la documentazione di prova disponibile.

Tale dichiarazione deve includere i seguenti elementi:

data di costruzione: il fabbricato deve essere stato edificato in data anteriore al 1° settembre 1967;
tipologia di titolo edilizio: deve essere specificato che sul fabbricato non sono stati rilasciati titoli abilitativi;
documentazione fotografica: deve essere allegata dettagliata documentazione fotografica comprovante la dichiarazione.

Abuso edilizio ante ’67

Secondo quanto affermato in precedenza, non si configura abuso edilizio per gli immobili costruiti prima del 1967 in zone dove, ai sensi della Legge Urbanistica del 1942, non era richiesta una licenza di costruzione.

Tuttavia, se l’edificio è situato in un’area che, in base a suddetta legge, richiedeva una licenza edilizia, allora l’edificio è considerato non conforme e pertanto in condizione di abuso edilizio.

CILA in sanatoria ante ’67

Per sanare gli abusi edilizi commessi prima del 1° settembre 1967, è possibile presentare una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) in cui si attesta che l’opera sia stata realizzata prima di tale data, senza titolo edilizio.

Tuttavia, questa possibilità è limitata ai casi in cui il territorio, al momento della costruzione, non era soggetto all’obbligo di licenza edilizia. Se l’immobile si trovava in un’area che richiedeva già la licenza prima del 1967, non sarà possibile sanare gli abusi tramite CILA in sanatoria.

Tuttavia, è importante notare che la possibilità di sanare gli abusi ante ’67 tramite è limitata solo ai casi in cui, all’epoca della realizzazione dell’immobile, il territorio non era soggetto all’obbligo di licenza edilizia.

Se, invece, l’immobile era situato in un’area già soggetta all’obbligo di licenza prima del 1967, non sarà possibile sanare gli abusi tramite CILA.

Pertanto, la CILA in sanatoria è applicabile solo per abusi edilizi in aree non soggette a obbligo di licenza edilizia all’epoca della realizzazione dell’immobile.

Abitabilità e agibilità ante ’67

Il concetto di agibilità è stato formalmente introdotto in Italia con il Regio Decreto 1265/1934. Prima di tale data, sebbene esistessero altre forme di autorizzazione per l’abitabilità, non c’era una normativa specifica sull’agibilità.

In linea di massima, gli immobili costruiti prima del 1934, non necessitavano di certificato di agibilità, salvo regolamenti locali particolari, e spesso ne erano privi, a meno di interventi successivi.

Con l’introduzione del Regio Decreto, l’agibilità divenne un requisito formale e obbligatorio per tutti gli edifici, sia residenziali che non residenziali.

Di conseguenza, per gli edifici costruiti tra il 1934 e il 1967, fu istituito l’obbligo di un documento comunale (certificato di abitabilità) che certificasse il rispetto dei criteri igienico-sanitari.

L’autorizzazione all’abitabilità veniva concessa a cura del Podestà e rilasciata dopo un’ispezione sanitaria utilizzata per verificare che la costruzione fosse conforme al progetto approvato, che i muri fossero asciutti e che non ci fossero altre cause di insalubrità.

Nel 1967 la legge Ponte ha introdotto una distinzione tra agibilità e abitabilità, dove l’agibilità si riferiva agli edifici non residenziali e l’abitabilità agli edifici residenziali.

Con l’entrata in vigore del testo unico edilizia nel 2001, le procedure per ottenere i certificati di agibilità e abitabilità sono state unificate. Questo ha semplificato l’iter burocratico, eliminando la distinzione tra i due termini e consolidandoli sotto il concetto più ampio di ‘agibilità’. È stato dunque introdotto il certificato di agibilità.

Successivamente, il D.Lgs. 222/2016 – Decreto SCIA 2 – ha modificato l’art. 24 del D.P.R. 380/2001 e ha sostituito il vecchio certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità.

Segnalazione certificata di agibilità

Ad oggi, la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) è un documento fondamentale che attesta la conformità di un immobile alle normative igienico-sanitarie e di sicurezza. Questo certificato è essenziale per garantire che un edificio sia idoneo all’uso previsto, sia esso residenziale o commerciale.

Per ottenere la segnalazione, è necessario presentare una richiesta al Comune di residenza, corredata da una serie di documenti tecnici redatti da un professionista abilitato. Tra questi documenti vi sono:

l’autocertificazione del tecnico incaricato;
le planimetrie catastali;
la conformità degli impianti;
il collaudo statico;
la conformità antisismica;
la regolarità igienico-sanitaria e il superamento delle barriere architettoniche.

In assenza della segnalazione, un edificio non può essere legalmente destinato a scopi residenziali o commerciali.

Inoltre, l’accesso ai servizi pubblici può essere negato. La mancanza di questo documento può comportare sanzioni. In caso di compravendita, l’acquirente ha il diritto di risolvere il contratto e richiedere un risarcimento del danno.

Immobile ante ’67: casi giuridici

Di seguito si propongono una serie di sentenze che riprendono delle questioni importanti in riferimento agli edifici costruiti prima del 1967.

Ante ’67: il titolo edilizio non basta per dimostrare lo stato legittimo

Sentenza 2044/2026 – Consiglio di Stato

Lo stato legittimo di un manufatto spetta al proprietario dimostrarlo; per opere ante 1967 è ammessa documentazione alternativa, ma solo i manufatti compresi nel titolo originario sono legittimi; le aggiunte non documentate restano abusive.

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Un immobile ante 1967 senza titolo edilizio è davvero in regola?

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1421/2026, chiarisce che un immobile “ante 1967” non è automaticamente regolare dal punto di vista urbanistico: va verificato se all’epoca era richiesto un titolo edilizio dalle norme locali, come il regolamento comunale di Napoli del 1935.

Il Comune di Napoli ordinò la demolizione di un manufatto di 30 m² sul terrazzo di un edificio, qualificato come nuova costruzione abusiva. Il TAR Campania respinse il ricorso della proprietaria, che attribuiva l’opera a un periodo pre-1967 senza licenza necessaria. In appello, lei contestò vizi procedurali, motivazione insufficiente e natura manutentiva dell’intervento, producendo aerofotogrammetrie e perizia.​

La proprietaria lamentò mancanza di avviso procedimentale, interesse pubblico non motivato e presunta abrogazione del regolamento del 1935 dalla Legge Ponte (n. 765/1967). Il Comune ribatté che l’opera era un nuovo volume autonomo, l’ordine di demolizione vincolato per abusi accertati e che la licenza era obbligatoria dal 1935 per tali interventi.

I giudici respinsero l’appello: l’ordinanza è atto vincolato senza bisogno di avviso o motivazione extra, poiché l’interesse pubblico alla legalità è “in re ipsa“. Confermarono l’obbligo di licenza dal 1935 a Napoli, non abrogato dalla normativa statale successiva; la proprietaria non provò univocamente l’anteriorità con elementi indiziari insufficienti. Esclusa la fiscalizzazione, imposta la demolizione per nuova costruzione.

Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Consiglio di Stato

Abuso edilizio ante ’67: quando il titolo edilizio è obbligatorio anche prima della Legge Ponte?

Sentenza 8022/2025 – Tar Lazio 

Nei Comuni con Piano Regolatore approvato prima della Legge 765/1967, era obbligatorio ottenere un titolo edilizio anche per le opere realizzate prima del 1967 (art. 31 legge 1150/1942).

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A chi spetta provare la data di costruzione per abusi edilizi ante ’67?

La sentenza del TAR Calabria n. 220/2025 approfondisce il tema degli abusi edilizi ante 1967 e l’onere della prova in relazione alla data di costruzione degli edifici. Il TAR, in linea con la giurisprudenza consolidata, ha confermato che spetta al proprietario dell’immobile provare con documenti certi che l’edificio è stato costruito prima del 1967 (data di introduzione dell’obbligo di licenza edilizia), in quanto l’amministrazione non è tenuta a dimostrare l’abusività, ma solo a constatarne l’esistenza.

Nel caso specifico, la ricorrente aveva impugnato un’ordinanza di demolizione di alcuni immobili realizzati senza titolo edilizio, sostenendo che le costruzioni fossero anteriori al 1967 e, quindi, non soggette all’obbligo di licenza edilizia.

La ricorrente sosteneva infatti che l’ordinanza di demolizione fosse illegittima per mancanza di comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento, per insufficiente motivazione riguardo alla demolizione di edifici costruiti da molto tempo e per la mancata considerazione di prove documentali che attestavano la costruzione ante 1967. Inoltre, contestava la necessità di licenza edilizia per gli immobili, inclusi i muri di contenimento.

La difesa del Comune, invece, riteneva l’ordinanza valida in quanto atto vincolato, senza obbligo di motivazione preventiva, e sosteneva che le prove fornite dalla ricorrente non fossero sufficienti a dimostrare la data di costruzione degli edifici, fornendo elementi che indicavano una realizzazione successiva. In particolare, il Comune ribadiva che l’abuso edilizio non perde la sua natura con il passare del tempo e che l’amministrazione aveva il diritto di ordinare la demolizione senza ulteriori giustificazioni.

Il TAR ha respinto tutti i motivi del ricorso, confermando la legittimità dell’ordinanza di demolizione. In merito alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, il Tribunale ha ritenuto che l’ordinanza fosse un atto dovuto e vincolato in presenza di un abuso edilizio, senza la necessità di una comunicazione preventiva. Per quanto riguarda le costruzioni anteriori al 1967, il TAR ha ribadito che spetta al proprietario fornire la prova della data di costruzione precedente a quell’anno. Le prove presentate dalla ricorrente, come l’atto notarile, la visura storica, una relazione tecnica, delle fotografie e una dichiarazione sostitutiva, sono state giudicate insufficienti. In particolare, l’atto notarile del 1963 menzionava fabbricati, ma senza specifiche che potessero collegarli a quelli contestati. Al contrario, il Comune ha presentato immagini satellitari che suggerivano una costruzione successiva al 1967, e in un caso addirittura posteriore al 2012.

Per quanto riguarda la mancanza di motivazione, il TAR ha affermato che, pur essendo passato molto tempo dalla realizzazione dell’abuso, l’ordinanza di demolizione non necessitava di una motivazione aggiuntiva riguardo all’interesse pubblico. Infine, riguardo al muro di contenimento, il Tribunale ha applicato le stesse considerazioni sulla mancanza di prove per dimostrare che fosse stato costruito prima del 1967.

Il Tribunale ha anche rigettato la richiesta di una motivazione più dettagliata per la demolizione, dichiarando che l’abuso edilizio non si legittima con il semplice decorso del tempo.

Nella sentenza si specifica che “solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto, mentre l’amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all’interno dell’intero suo territorio“.

Quali prove servono per dimostrare lo stato legittimo degli abusi edilizi ante ’67?

In caso di abusi edilizi antecedenti al 1967, il privato deve dimostrare con documenti chiari, completi e contestualizzati l’epoca di realizzazione delle opere. Semplici dichiarazioni sostitutive o documenti successivi a tale data non sono sufficienti per dimostrare lo stato legittimo. Lo riconferma il Tar Salerno nella sentenza 2471/2024.

La controversia in esame nasce da un ricorso presentato dalla proprietaria di un immobile che ha impugnato un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune. La ricorrente sostiene di essere diventata unica proprietaria di un edificio e di un corpo accessorio, dichiarando che quest’ultimo era stato costruito prima del 1942. Il Comune, dopo aver effettuato sopralluoghi e accertamenti, ha contestato la legittimità delle opere, ritenendole abusive in quanto realizzate senza titolo edilizio. Nello specifico, le opere contestate non potevano considerarsi legittime poiché non era stata fornita alcuna prova valida della loro esistenza antecedente al 1° settembre 1967, data in cui è entrata in vigore la legge che, con l’art. 10, novellando l’art. 31, l. n. 1150 del 1942, ha esteso l’obbligo di rilascio di permessi per costruire anche edifici al di fuori dei centri urbani. La relazione tecnica redatta dal Comune ha evidenziato l’assenza di documentazione comprovante la preesistenza delle opere.

La ricorrente ha presentato vari documenti a supporto della sua tesi, tra cui una mappa IGM del 1955 e fotografie datate, cercando di dimostrare che il manufatto era già esistente prima della legge del 1967. Ha anche fatto riferimento a un’autorizzazione edilizia rilasciata nel 1994 per lavori sul tetto dell’edificio principale.

Il TAR ha rigettato il ricorso, stabilendo che l’onere della prova riguardo alla legittimità delle opere incombe sul proprietario. La corte ha rilevato che i documenti presentati dalla ricorrente non erano sufficienti a dimostrare la preesistenza delle opere rispetto alla data critica del 1967. In particolare, la mappa IGM del 1955 non forniva una prova incontrovertibile della legittimità delle costruzioni contestate e le fotografie erano ritenute decontestualizzate. Inoltre, l’autorizzazione edilizia del 1994 non era pertinente per dimostrare la legittimità ante 1967.

In conclusione, il TAR ha affermato che per dimostrare lo stato legittimo di un’opera edilizia ante 1967 è necessario fornire prove documentali solide e inconfutabili, come atti catastali originali o altri documenti storici che attestino la costruzione precedente alla legge Ponte del 1967. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese legali a favore del Comune.

Immobili costruiti prima del 1967: nuova sentenza sull’onere della prova

Nella classifica delle domande più frequenti in materia di abusi edilizi ai primi posti dovrebbe apparire: chi deve dimostrare che un immobile è stato costruito prima del 1967?

Con la recente sentenza 19963/2024 il TAR Lazio ha affrontato per l’ennesima volta la questione.

Tutto nasce da un’ordinanza emessa nel 2017 da un Comune in provincia di Viterbo. L’oggetto del contendere era un’opera muraria costruita per coprire un fosso di scolo. Secondo il Comune, l’opera era abusiva, priva di titolo edilizio e situata in un’area sottoposta a vincoli paesaggistici. Per tali motivi, è stato ordinato alla proprietaria di demolirla e ripristinare lo stato dei luoghi.

La proprietaria ricorrente ha contestato l’ordinanza, affermando che il manufatto era stato realizzato prima del settembre 1967, data in cui la normativa, nota come “legge ponte”, ha esteso l’obbligo di ottenere un titolo edilizio anche alle aree situate fuori dai centri abitati. Secondo la ricorrente, le opere sarebbero state realizzate durante la vigenza dell’articolo 31 della Legge 1150/1942, il quale prevedeva l’obbligo di ottenere un titolo edilizio esclusivamente per interventi effettuati all’interno dei centri abitati. L’intervento contestato, invece, avrebbe riguardato un’area situata al di fuori del centro abitato. Inoltre, la proprietaria ha sostenuto che i vincoli paesaggistici erano stati introdotti dopo la realizzazione dell’opera e non sarebbero stati applicabili retroattivamente.

Il TAR, oltre a precisare che, anche se successivi, i vincoli prevalgono quando l’opera non dispone di un titolo edilizio e che pertanto l’assenza di autorizzazione rende comunque l’intervento abusivo, ha ribadito un principio fondamentale e ormai consolidato in giurisprudenza: l’onere di provare che l’opera è stata realizzata prima del 1967 spetta al proprietario o al responsabile dell’opera stessa. Perché solo questi, avendo piena disponibilità del bene, possono presentare documenti affidabili come mappe catastali, aerofotogrammetrie o altre prove oggettive.

Va posto in capo al proprietario (o al responsabile dell’abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l’onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte n. 761 del 1967 che con l’art. 10, novellando l’art. 31, l. n. 1150 del 1942, ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano; tale conclusione vale non solo per l’ipotesi in cui si chiede di fruire del beneficio del condono edilizio […]

Nel caso specifico, la proprietaria ha presentato una perizia tecnica che collocava l’opera in un arco temporale ampio (tra il 1960 e il 1980), ma il Tribunale l’ha ritenuta insufficiente. Prove così generiche non sono idonee a dimostrare con certezza la preesistenza dell’opera rispetto al 1967. Inoltre, il TAR richiama una sentenza n. 654/2024 della Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, la quale affrontava la questione dell’onere della prova in relazione agli edifici abusivi, in particolare quelli costruiti prima del 1967.

Secondo la sentenza, l’onere della prova, tradizionalmente a carico del proprietario o del responsabile dell’abuso, può essere invertito in aggravio alla Pubblica Amministrazione (P.A.) solo se il proprietario fornisce “chiari principi di prova” che dimostrino la data di costruzione dell’immobile.

Tuttavia, nel caso in esame, dalla consultazione della documentazione cartografica di uso comune, data dalle mappe catastali, CTR, IGM, si evince che l’epoca di realizzazione sicuramente non può essere antecedente all’anno 1960 (IGM) ma neanche successiva ai primi anni dopo il 1980 ( CTR)” e che,“ Sulla base dei dati di cui sopra e dall’esperienza personale, l’opera è collocabile temporalmente nella prima metà degli anni sessanta.

Infine, non essendo fornita idonea prova circa la risalenza delle opere e non essendo contestata l’assenza di titolo edilizio per la realizzazione delle stesse, peraltro in area soggetta a vincolo, non sussistono elementi sufficienti a supportare la tesi della ricorrente rispetto al carattere non abusivo dell’intervento.

In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.

La demolizione dell’opera è di conseguenza inevitabile, poiché l’assenza di prove rigorose sulla sua datazione antecedente al 1967, la mancanza di titolo edilizio e la presenza di vincoli paesaggistici rendono l’intervento abusivo; l’ordinanza di demolizione, essendo un atto vincolato, risulta quindi pienamente legittima.

Destinazione d’uso immobile ante 1967: come si prova?

Nella sentenza n. 10670/2022, il Consiglio di Stato ha affrontato la delicata questione della prova della destinazione d’uso degli immobili ante 1967.

Secondo il Testo unico dell’edilizia, la destinazione d’uso di un immobile è determinata dai titoli abilitativi che hanno regolato la sua costruzione e gli interventi successivi, integrati con altre fonti documentali valide.

Nel caso specifico, l’immobile oggetto di controversia, originariamente classificato come C2 e utilizzato come deposito, era stato convertito in un supermercato con regolare permesso di costruire e segnalazione certificata di agibilità.

Tuttavia, il Comune aveva successivamente annullato questa segnalazione, sostenendo che l’immobile non poteva essere destinato a un’attività commerciale. La società ricorrente ha presentato diversi documenti, inclusi licenze e certificazioni rilasciate dal Sindaco del Comune negli anni successivi alla costruzione, che attestavano l’utilizzo commerciale dell’immobile. Il Tar aveva respinto il ricorso, ma il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione, stabilendo che tali documenti pubblici sono idonei a comprovare la destinazione commerciale dell’immobile, nonostante l’assenza di titoli abilitativi specifici per la costruzione pre-legge 765/1967.

Pertanto, la sentenza sottolinea l’importanza dei documenti probanti, inclusi certificati amministrativi, nella determinazione legale della destinazione d’uso degli immobili storici, stabilendo un precedente significativo per i casi simili futuri.

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Ante ’67: le FAQ

Di seguito si propongono una serie di domande frequenti sulle opere e gli interventi ante ’67.

Cosa significa immobile ante ’67?

Un immobile “ante ’67” è un edificio costruito prima dell’entrata in vigore della Legge Ponte n. 765/1967, che ha introdotto l’obbligo generalizzato della licenza edilizia su tutto il territorio comunale italiano.

Prima del 1967 era obbligatoria la licenza edilizia?

Solo nei centri abitati o in aree dotate di strumenti urbanistici comunali. Fu la Legge Ponte a estendere tale obbligo a tutto il territorio comunale, colmando il vuoto normativo esistente.

Un immobile ante ’67 è automaticamente legittimo?

La semplice data di costruzione non basta a garantire la conformità urbanistica. È necessario dimostrare la legittimità originaria, cioè che l’edificio rispettava le norme vigenti all’epoca della costruzione.

Come si dimostra la legittimità di un immobile ante ’67?

La legittimità di un immobile ante ’67 si dimostra attraverso una serie di documenti probanti, come la planimetria catastale con data anteriore al 1967, fotografie d’epoca, estratti cartografici, aerofotogrammetrie, atti notarili o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e documenti storici comunali (piani regolatori, regolamenti edilizi).

Cos’è la dichiarazione sostitutiva per immobili ante ’67?

La dichiarazione sostitutiva per immobili ante ’67 è un documento redatto dal proprietario (o erede) sotto forma di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesta la costruzione dell’edificio prima del 1° settembre 1967 in un’area dove non era obbligatoria la licenza edilizia.

Gli immobili ante ’67 hanno l’agibilità?

L’agibilità è obbligatoria dal 1934, ma la sua documentazione potrebbe mancare. Per gli immobili tra il 1934 e il 1967, si può recuperare un certificato di abitabilità storico o richiedere la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) secondo le normative attuali.

Qual è la differenza tra conformità urbanistica Ante e Post ’67?

Ante ’67 la legittimità si valuta in base alla normativa dell’epoca e all’area in cui sorgeva l’edificio; mentre post ’67 ogni intervento edilizio deve avere un titolo abilitativo esplicito, valido su tutto il territorio comunale.

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