Gare d’appalto: l’aggiudicatario non può imporre la revisione prezzi prima del contratto
Revoca legittimità dell’aggiudicazione se l’impresa subordina la stipula ad una rinegoziazione economica, anche in presenza di ritardi della Pubblica Amministrazione
Una questione spinosa che agita spesso i rapporti tra stazioni appaltanti e operatori economici riguarda la possibilità di adeguare i prezzi offerti in gara prima ancora che il contratto venga sottoscritto, specialmente quando tra l’aggiudicazione e la stipula intercorre un lungo lasso di tempo. Con la sentenza n. 93/2026, il TAR Molise mette un punto fermo: la richiesta di revisione prezzi ante-stipulam altera la par condicio e giustifica la revoca dell’aggiudicazione.
Il caso: tra ritardi burocratici e rincari dei materiali
La vicenda trae origine da una procedura negoziata del 2021 per lavori di messa in sicurezza idrogeologica di un comune. Nonostante una consegna dei lavori in via d’urgenza, l’effettiva disponibilità delle aree e l’invito alla stipula del contratto sono arrivati solo nel 2025. L’impresa aggiudicataria, a fronte del notevole tempo trascorso e dell’incremento dei costi dei materiali, ha ripetutamente condizionato la firma del contratto ad una “istruttoria di revisione prezzi” per ricondurre l’appalto a equità, citando l’art. 26 del D.L. 50/2022. Di fronte all’irremovibilità dell’impresa, il Comune ha revocato l’aggiudicazione per comportamento omissivo e rifiuto alla stipula.
Il principio di diritto: no alla revisione prima del vincolo contrattuale
Il Collegio ha respinto il ricorso dell’impresa, chiarendo che le condizioni economiche di una commessa pubblica sono intoccabili nella fase che precede la firma. Ammettere una rinegoziazione in questa fase significherebbe, di fatto, avallare un’offerta condizionata ex post, pratica vietata poiché mina la trasparenza e la certezza dei rapporti giuridici:
La rinegoziazione agognata dalla ricorrente, prima della sottoscrizione del contratto, si sarebbe tradotta in una inammissibile pretesa di stipulare un contratto diverso rispetto a quello scaturito dalla procedura selettiva, configurandosi una richiesta di mutamento del regolamento contrattuale rispetto a quello che fin dal momento dell’offerta l’impresa si era obbligata ad accettare.
Revisione prezzi e D.L. 50/2022: una collocazione solo esecutiva
Il TAR ha inoltre smontato la tesi dell’applicabilità automatica della normativa emergenziale (D.L. “Aiuti”) alla fase di pre-stipula. Secondo i giudici, i meccanismi di revisione legati agli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) sono “fisiologicamente collocati nella fase dell’esecuzione dell’appalto, successiva alla sottoscrizione del contratto”.
Le opzioni dell’operatore economico in caso di ritardo della P.A.
Cosa può fare, dunque, un’impresa se la stazione appaltante ritarda eccessivamente la stipula e i prezzi diventano antieconomici? Il TAR Molise, richiamando il Consiglio di Stato, individua due strade legittime:
svincolarsi dall’offerta: rinunciare all’aggiudicazione senza oneri o sanzioni se sono decorsi i termini di validità dell’offerta (art. 32, comma 8, D.lgs 50/2016);
azione avverso il silenzio: agire in giudizio per obbligare l’amministrazione a provvedere alla stipula.
In sostanza, non esistono indici normativi che consentano di anticipare tale facoltà al momento antecedente il vincolo negoziale.
Ciò che l’impresa non può fare è pretendere di ottenere la commessa a prezzi diversi da quelli offerti:
Le mutate condizioni del mercato che rendano non remunerativa l’offerta possono legittimare un ritiro dell’operatore dalla gara […] ma non supportare la pretesa ad ottenere la commessa a prezzi differenti e senza riapertura di un nuovo dialogo competitivo.
Leggi l’approfondimento: La revisione prezzi nel nuovo Codice Appalti
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