Caduta dall’alto: il PSC standardizzato non salva il CSE
La Cassazione condanna il CSE per un PSC generico che non prevedeva soluzioni alternative al ponteggio negato dal confinante
L’infortunio in cantiere non è quasi mai un evento imprevisto, ma spesso il risultato di una catena di omissioni che parte dal progettista e dal coordinatore. La sentenza n. 7421/2026 della Corte di Cassazione riporta l’attenzione sulla responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), chiarendo che un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto in modo standardizzato e non aderente alle reali criticità del sito equivale, sotto il profilo della colpa, a un’omissione totale.
Il caso riguarda la caduta da un’altezza di 10 metri di un operaio impegnato nella casseratura di un pilastro al terzo piano di un edificio. Il lato da cui è avvenuta la caduta era privo di ponteggio perché il proprietario del terreno confinante ne aveva negato l’installazione. Una criticità nota al CSE, che tuttavia non ha adeguato il piano né fermato le lavorazioni, limitandosi a soluzioni parziali e inefficaci.
Contesto normativo
Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 81/2008, in particolare gli artt. 91 e 92 relativi ai compiti dei coordinatori e gli artt. 122 e 129 riguardanti le opere provvisionali e la protezione contro le cadute dall’alto.
In questo scenario, la giurisprudenza distingue nettamente tra la vigilanza operativa del preposto e quella di alta vigilanza del CSE. Quest’ultimo non deve controllare ogni singolo gesto dell’operaio, ma ha l’obbligo di:
assicurare che il PSC sia un documento vivo, capace di evolversi con il cantiere;
verificare la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici;
esercitare il potere di sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente.
Le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del CSE, confermando la sua responsabilità penale. Il punto nodale della decisione risiede nella natura del PSC prodotto: i giudici lo hanno definito un documento standardizzato, applicabile a qualsiasi cantiere con lavori in quota, ma totalmente privo di indicazioni specifiche per la gestione del rischio su quel particolare lato dell’edificio dove il ponteggio non poteva essere montato.
Il CSE era a conoscenza dell’impossibilità di installare il ponteggio esterno a causa del diniego del confinante. Nonostante ciò:
non ha aggiornato il PSC con misure alternative idonee per il terzo piano (si era limitato a un parapetto al secondo piano, del tutto inutile per chi lavorava sopra);
non ha sospeso le lavorazioni in quella zona critica, pur sapendo che gli operai avrebbero lavorato nel vuoto senza protezioni collettive adeguate;
ha omesso di verificare che il POS dell’impresa subappaltatrice affrontasse concretamente tale rischio.
Per approfondire, leggi anche:
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva (CSE): compiti e responsabilità
Responsabilità del datore di lavoro
Piano sicurezza e coordinamento (PSC): quando serve e chi deve redigerlo
La sentenza dimostra quanto sia determinante per il CSE redigere un PSC specifico, aggiornato e coerente con le reali condizioni del cantiere, evitando documenti standardizzati che non affrontano i rischi concreti, come quelli legati ai lavori in quota e all’assenza di opere provvisionali. Con il software professionale per la sicurezza nei cantieri puoi gestire in modo completo la sicurezza nei cantieri, redigere PSC e POS dettagliati, valutare i rischi specifici del sito, coordinare le imprese esecutrici e aggiornare facilmente la documentazione di sicurezza in funzione dell’evoluzione delle lavorazioni.
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