Appalti: l’invarianza scatta solo dopo l’aggiudicazione
Regressione procedimentale e principio di invarianza secondo il Codice Appalti: cosa sono e in quale fase si usano?
Il TAR Lombardia, Brescia (sez. I), con la sentenza n. 86 del 27 gennaio 2026, chiarisce che il principio di invarianza nelle procedure di affidamento opera solo successivamente all’adozione dell’aggiudicazione. Fino a tale fase, continua a trovare applicazione il meccanismo ordinario della regressione procedimentale, che impone la rideterminazione della soglia di anomalia e l’aggiornamento degli atti conseguenti in caso di esclusione o riammissione di un concorrente.
Il Collegio evidenzia inoltre che tale principio si estende anche al ricalcolo dei punteggi derivanti da formule matematiche influenzate dalle offerte dei partecipanti: ogni modifica relativa a un operatore incide inevitabilmente sull’intero assetto delle valutazioni. La pronuncia si pone in linea con precedenti consolidati della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato.
Principio di invarianza: definizione e limiti
Il principio di invarianza mira a conferire stabilità agli esiti di una gara, impedendo che variazioni successive (esclusioni o riammissioni) possano alterare le medie e le soglie di anomalia già calcolate. Tuttavia, secondo il TAR, l’art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 deve essere interpretato in modo rigoroso:
dopo l’aggiudicazione: ogni variazione è irrilevante ai fini del calcolo di medie o soglie di anomalia;
prima dell’aggiudicazione: non opera il divieto. Se un concorrente viene escluso o riammesso, la stazione appaltante deve rettificare le soglie e i punteggi per tenere conto della nuova composizione della platea dei partecipanti.
La regressione procedimentale
Contrariamente all’invarianza, la regressione procedimentale comporta la rinnovazione degli atti di gara. Se un’esclusione avviene prima dell’aggiudicazione, è necessario:
rideterminare la soglia di anomalia;
ricalcolare i punteggi economici e tecnici che dipendono dal confronto tra le offerte;
riformulare la graduatoria.
Appalti e principio di invarianza
Il caso: gara per servizi educativi
La controversia nasce dall’esclusione della prima classificata per anomalia dell’offerta prima che intervenisse l’aggiudicazione definitiva. La stazione appaltante aveva proceduto al semplice “scorrimento” della graduatoria, senza ricalcolare i punteggi economici degli altri concorrenti. Il disciplinare prevedeva l’attribuzione del punteggio massimo al ribasso più elevato. Escludendo la prima classificata (che aveva il ribasso maggiore), il parametro di riferimento per il calcolo proporzionale degli altri concorrenti doveva necessariamente mutare. Il TAR ha stabilito che l’espressione “calcolo di medie” contenuta nel Codice includa ogni operazione matematica (come le formule di riparametrazione) che incida sulla graduatoria.
Differenza tra esclusione per requisiti e per anomalia
Un punto focale della sentenza riguarda il Bando Tipo ANAC 1/2023. Il Comune sosteneva che la regressione fosse necessaria solo in caso di mancanza di requisiti (art. 24 disciplinare), mentre per l’anomalia (art. 23) bastasse lo scorrimento. Il TAR:
afferma che non vi è ragione logica o legale per distinguere le due tipologie di esclusione:
sostiene che Il TAR ha annullato l’art. 23 del disciplinare nella parte in cui imponeva lo scorrimento automatico invece del ricalcolo dei punteggi, ritenendolo in contrasto con la legge.
Download GratuitoSentenza TAR Brescia 86/2026 – Principio di invarianza
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