DURC di congruità: focus del CNG sulle sanzioni per Direttore Lavori e Committenti

DURC di congruità: focus del CNG sulle sanzioni per Direttore Lavori e Committenti

Il vademecum dei Geometri sul DURC di congruità chiarisce gli obblighi per tecnici e committenti: sanzioni fino a 5.000€ e riflessi sulla performance dei RUP

L’entrata in vigore del D.M. 143/2021 ha segnato una linea di demarcazione netta nella gestione dei cantieri edili, introducendo la verifica della congruità della manodopera come pilastro della regolarità contributiva.

Tuttavia, è con le recenti evoluzioni normative — dal D.L. 19/2024 (Legge 56/2024) al D.L. 60/2024 — che il quadro delle responsabilità si è fatto stringente, spostando il focus dall’impresa affidataria direttamente sulle spalle del Direttore dei Lavori, del Committente e del Responsabile del Progetto (ex RUP).

Il nuovo Vademecum pubblicato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL), aggiornato a gennaio 2026, giunge in un momento cruciale per fare ordine tra norme, FAQ della CNCE e procedure telematiche.

Non si tratta solo di una guida tecnica, ma di un vero e proprio protocollo operativo per evitare pesanti sanzioni amministrative e blocchi dei pagamenti.

In questo articolo analizziamo le novità del documento, con un focus particolare sulle implicazioni concrete per i professionisti dell’area tecnica.

Contesto normativo: dalla semplificazione alla responsabilità solidale

Il sistema della congruità nasce per contrastare il lavoro nero e garantire che la manodopera impiegata sia proporzionata all’entità del lavoro. Il perimetro di applicazione è ormai consolidato: tutti i lavori pubblici (indipendentemente dall’importo) e i lavori privati di valore pari o superiore a 70.000 euro, per i quali la denuncia di inizio lavori (DNL) sia stata effettuata dal 1° novembre 2021.

Il Vademecum richiama correttamente l’integrazione tra il DURC online (DOL), che attesta la regolarità dell’impresa, e l’Attestazione di Congruità, che invece è specifica per il singolo cantiere.

L’assenza di congruità su uno specifico cantiere finisce per “macchiare” la regolarità complessiva dell’impresa, impedendo il rilascio del DURC online per tutte le altre attività.

L’aspetto innovativo: sanzioni e obblighi per D.L. e Committenti

Il punto di rottura rispetto al passato, evidenziato con forza nel Vademecum CNG, riguarda il regime sanzionatorio introdotto dal Decreto PNRR 4 (D.L. 19/2024) e perfezionato dal Decreto Coesione (D.L. 60/2024). Se prima la congruità era un onere principalmente in capo all’impresa per ottenere il pagamento, oggi diventa un obbligo di vigilanza per il tecnico e il committente.

Negli appalti privati (≥ 70.000 €) il Direttore dei Lavori (o il Committente in sua assenza) ha l’obbligo di verificare la congruità prima di procedere al saldo finale. Il versamento del saldo in assenza di attestazione positiva o di avvenuta regolarizzazione comporta una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del D.L. o del Committente. Si tratta di una responsabilità diretta che non ammette deroghe, se non nei casi di scostamento minimo (≤ 5%) giustificato analiticamente dal D.L. stesso.

Negli appalti pubblici la verifica spetta al Responsabile del Progetto prima del saldo finale. Qui la sanzione non è solo pecuniaria: l’omessa verifica incide negativamente sulla valutazione della performance del funzionario e l’accertamento della violazione viene comunicato direttamente all’ANAC. Questo meccanismo di “rating” interno alla PA rende la congruità un passaggio obbligato per la liquidazione di ogni stato di avanzamento finale.

Implicazioni concrete per la professione: rischi e opportunità operative

Il Vademecum offre indicazioni pratiche per gestire il portale CNCE_EdilConnect, lo strumento principe per il monitoraggio. Ecco alcuni takeaway operativi per i tecnici:

il “Contatore di Congruità”: non è solo un indicatore per l’impresa. Il D.L. deve monitorarlo periodicamente per intercettare scostamenti significativi prima della fine dei lavori. Se il contatore segna “rosso”, è necessario sollecitare l’impresa a caricare correttamente le ore dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi.
la gestione dei lavoratori autonomi e soci: il documento chiarisce che per il conteggio della manodopera dei lavoratori autonomi si applica la retribuzione oraria dell’operaio di III livello (€ 11,88/ora), mentre per i titolari/soci artigiani si usa il V livello (€ 13,27/ora), con un tetto di 173 ore mensili.
frazionamento degli appalti: un errore comune è pensare che dividendo un lavoro privato da 100.000 € in due contratti da 50.000 € si eviti la congruità. Il Vademecum chiarisce che l’opera è soggetta a congruità in base al valore complessivo, generando più codici CUC ma mantenendo l’obbligo per tutte le imprese coinvolte.
l’inerzia dell’impresa: se l’impresa affidataria non fornisce i codici (CUC e autorizzazione) per scaricare l’attestazione, il Committente o il D.L. hanno il diritto di rivolgersi direttamente alla Cassa Edile territorialmente competente per ottenerli e procedere alla verifica prescritta dalla legge.

Approfondimenti e strumenti per la professione

Per saperne di più, leggi “DURC di congruità: guida completa al certificato di congruità della manodopera“. Se cerchi uno strumento affidabile per analizzare il costo della manodopera e calcolare correttamente la sua incidenza, ti consiglio di valutare il software per la contabilità lavori più usato in Italia.

 

 

 

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