L’incremento del “Quinto” nelle gare d’appalto: limiti e perimetro applicativo

L’incremento del “Quinto” nelle gare d’appalto: limiti e perimetro applicativo

Il quinto d’obbligo è un meccanismo premiale riservato esclusivamente al sistema SOA

Nel panorama dei contratti pubblici, l’istituto dell’incremento del quinto rappresenta una storica disposizione volta a favorire la partecipazione alle gare, consentendo alle imprese di concorrere per importi leggermente superiori alla propria classifica di qualificazione. Tuttavia, con il parere 4130/2026 reso dal Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), viene tracciato un confine netto: tale beneficio non è un principio generale estensibile a ogni forma di qualificazione, ma un meccanismo premiale riservato esclusivamente al sistema SOA.

Nello specifico, si chiede se l’incremento del quinto previsto dall’art. 2 dell’allegato II.12 sia possibile solo per le imprese in possesso di attestazione SOA o se possa applicarsi anche alle imprese non in possesso di tale attestazione bensì dei requisiti di cui all’art. 28 del medesimo allegato.

Il quadro normativo: l’allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023

Il Codice dei Contratti Pubblici disciplina la qualificazione degli operatori economici nell’Allegato II.12. In particolare, si contrappongono due regimi:

articolo 2: disciplina il sistema di qualificazione per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, basato sulle attestazioni rilasciate dalle Società Organismo di Attestazione (SOA);
articolo 28: disciplina la qualificazione per i cosiddetti “lavori sottosoglia” o di importo inferiore a 150.000 euro, basata sul possesso di requisiti tecnico-organizzativi documentati direttamente dall’impresa (fatturato, lavori eseguiti, organico).

La questione: estensibilità dell’incremento

Il dubbio interpretativo nasceva dalla possibilità di applicare il comma 2 dell’art. 2 (che permette di partecipare a gare il cui importo ecceda di un quinto la classifica posseduta) anche alle piccole imprese qualificate ai sensi dell’art. 28.

L’orientamento del MIT è stato chiaro: la risposta è negativa in quanto l’aumento del quinto costituisce un incremento premiale rispetto alla regola della corrispondenza della qualificazione all’importo dei lavori e pertanto trova applicazione esclusivamente nei casi previsti dal legislatore, ovvero nell’ipotesi di qualificazione mediante attestazione SOA e per i RTI di possesso dell’attestazione SOA per una classifica pari almeno ad un quinto dell’importo dei lavori (art. 2, comma 2, All. II.12).

Leggi l’approfondimento: Il quinto d’obbligo nel nuovo codice appalti

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