Agrivoltaico, PAS e limiti di altezza: i tracker a inseguimento devono rispettare le NTA comunali

Agrivoltaico, PAS e limiti di altezza: i tracker a inseguimento devono rispettare le NTA comunali

La deroga urbanistica per le zone agricole e la semplificazione della PAS non annullano il rispetto dei parametri edilizi

La progettazione di impianti agrivoltaici e fotovoltaici a terra richiede un’attenta analisi non solo della normativa nazionale sulle fonti rinnovabili, ma anche degli strumenti urbanistici locali. Un errore comune è ritenere che la qualifica di “opera di pubblica utilità”, unita all’utilizzo di iter autorizzativi snelli, esentino l’impianto dal rispetto dei rigidi parametri edilizi comunali.

A smentire questa convinzione interviene la sentenza n. 649 del 2 marzo 2026 del TAR Sicilia (Sezione di Catania), che ha respinto il ricorso di una società contro il diniego di una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per un impianto agrivoltaico da circa 8 MWp.

Il motivo principale? L’altezza massima raggiunta dai pannelli durante la rotazione dei tracker superava il limite imposto dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Comune.

Il caso: il diniego della PAS per limiti di altezza

Una società energetica presentava al Comune di Rosolini una PAS (ex art. 6 del D.lgs. 28/2011) per la realizzazione di un impianto agrivoltaico con moduli montati su tracker (inseguitori solari monoassiali).

Il Comune negava l’autorizzazione sollevando diverse criticità, tra cui una di natura prettamente geometrico-dimensionale: l’impianto prevedeva l’installazione di pali alti 3,20 metri dal piano di campagna. Tuttavia, nella fase di massima rotazione, i pannelli avrebbero raggiunto un’altezza complessiva di 4,20 metri, superando il limite massimo assoluto di 4,00 metri stabilito dall’art. 37 delle NTA del Piano Regolatore Generale (PRG) per quella specifica zona agricola (Zona E1).

La difesa del proponente: “I tracker non sono edifici”

La società proponente impugnava il diniego al TAR, basando la propria difesa su due argomentazioni tecniche e giuridiche molto frequenti in questi casi:

inapplicabilità dei limiti edilizi: i parametri edilizi delle NTA (come l’altezza) dovrebbero applicarsi solo agli “edifici” tradizionali e non agli impianti FER, che sono ammessi ope legis nelle aree agricole senza limitazioni, in virtù dell’art. 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003.
temporaneità del superamento: attraverso simulazioni software (PVSYST), il progettista dimostrava che l’altezza di 4,20 metri veniva raggiunta solo per brevi periodi (all’alba e al tramonto), per un totale di circa 3 ore al giorno (il 12,5% delle ore annue). Un superamento temporaneo ritenuto “trascurabile”.

PAS vs. norme edilizie: la semplificazione procedurale non è una deroga sostanziale

Il cuore della questione, affrontato implicitamente ed esplicitamente dai giudici, risiede nel delicato confine tra semplificazione amministrativa e disciplina edilizia. Spesso, infatti, si tende a confondere l’iter agevolato con una sorta di “zona franca” normativa.

La Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), introdotta dal D.Lgs. 28/2011, nasce per snellire l’iter burocratico: riduce i tempi di attesa (meccanismo del silenzio-assenso dopo 30 giorni) e alleggerisce il carico documentale rispetto a un’Autorizzazione Unica. Tuttavia, questa accelerazione procedurale non si traduce in una deroga alle regole costruttive e urbanistiche locali.

Come evidenziato dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza, l’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 28/2011 parla chiaro: il progetto presentato tramite PAS deve essere accompagnato da una relazione dettagliata a firma di un progettista abilitato che asseveri la “conformità agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti”.

La semplificazione riguarda il come e il quando si ottiene il titolo, non il cosa si può costruire. Se le NTA comunali impongono un limite di altezza, una distanza minima dai confini o un indice di permeabilità del suolo, la PAS non ha il potere di scavalcarli. Il progettista che firma l’asseverazione si assume la piena responsabilità di questa conformità: un impianto che viola i parametri edilizi rende la PAS illegittima, legittimando il Comune a inibire i lavori.

La decisione del TAR: l’impianto è una “nuova costruzione” e il superamento delle altezze, anche se temporaneo, è urbanisticamente rilevante

Sulla base di queste premesse, il TAR Sicilia ha respinto categoricamente le tesi della società, fissando dei paletti molto rigidi per la progettazione.

Richiamando l’art. 3, comma 1, lett. e3) del Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001), i giudici hanno ribadito che la realizzazione di infrastrutture e impianti che comportano la trasformazione permanente del suolo inedificato è qualificabile come “nuova costruzione“. Pertanto, non è possibile assimilare il tracker a un elemento esente dalle regole edilizie.

In secondo luogo, la deroga urbanistica prevista dal D.lgs. 387/2003 consente di superare la zonizzazione (permettendo l’impianto in zona agricola), ma non esonera dal rispetto degli altri parametri edilizi che caratterizzano quella zona (altezze massime, distanze dai confini, distanze dalle strade).

Infine, il fatto che il limite di 4 metri venga superato “solo” per 3 ore al giorno non salva il progetto. Per il TAR, un’alterazione della sagoma del manufatto per diverse ore quotidiane è persistente e urbanisticamente rilevante.

I due punti fermi della sentenza

La deroga urbanistica prevista dall’art. 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003 afferisce esclusivamente alla zonizzazione, consentendo l’ubicazione dell’impianto, ma non esonera dal rispetto degli altri parametri edilizi che caratterizzano la zona agricola, quali i limiti di altezza massima stabiliti dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.3) del D.P.R. n. 380/2001, l’impianto fotovoltaico costituisce “nuova costruzione” e, pertanto, anche in caso di ricorso alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ex art. 6 del D.lgs. n. 28/2011, il progetto deve essere conforme agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti. Ne consegue la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione comunale alla realizzazione di un impianto agrivoltaico i cui pannelli, montati su tracker ad inseguimento solare, superino, seppur temporaneamente durante la fase di massima rotazione giornaliera, il limite di altezza massima assoluta prescritto dalle NTA per la zona agricola di riferimento.

 

 

 

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