CAM errati o mancanti nel bando di gara? Quando impugnarlo
Consiglio di Stato 1877/2026: i criteri ambientali minimi devono essere inseriti nella lex specialis e, in alcuni casi, il bando va impugnato subito se essi sono errati o mancanti
La sentenza del Consiglio di Stato 1877/2026 rappresenta una tappa giurisprudenziale importante in materia di CAM. Non introduce novità assolute, ma contiene una nuova e più esaustiva sistematizzazione dei casi in cui la mancata o errata indicazione dei CAM rende necessario impugnare subito il bando. Chiarisce inoltre la tempistica relativa alla verifica dei CAM.
Il caso in esame
La sentenza nasce da una gara aperta per un accordo quadro quadriennale relativo alla fornitura di sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani dotati di TAG RFID UHF, aggiudicata con il criterio del prezzo più basso (d.lgs. 50/2016, art. 95, c. 4, lett. b).
Il punto critico? La gestione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nella documentazione di gara. Il capitolato richiamava un D.M. CAM superato (D.M. 24.5.2016) invece del D.M. 23.6.2022, applicabile ratione temporis-
L’operatore secondo classificato ha contestato il richiamo errato ai CAM nella lex specialis, la mancata richiesta dei documenti CAM in sede di offerta, la proroga del termine per la produzione delle certificazioni CAM post aggiudicazione e, infine, un presunto avvalimento “mascherato” tramite certificazione del produttore dei sacchetti.
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso; l’impresa ha proposto appello al Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 1877/2026 conferma il rigetto, ma coglie l’occasione per sistematizzare in modo molto chiaro quando il bando va impugnato subito se i CAM sono sbagliati, mancanti o confusi.
I CAM come contenuto necessario della lex specialis
Il Consiglio di Stato muove da un presupposto ormai consolidato:
i CAM devono essere inseriti nella documentazione di gara e progettuale;
non è sufficiente un richiamo generico;
non è ammessa una etero‑integrazione ex post del bando con il solo richiamo al decreto CAM.
Richiama l’art. 34 del d.lgs. 50/2016 (norma applicabile ratione temporis), del tutto coerente con l’attuale art. 57 d.lgs. 36/2023: le stazioni appaltanti devono inserire nella documentazione di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM. In pratica:
i CAM sono standard tecnici e prestazionali da tradurre in:
requisiti minimi;
livelli prestazionali;
eventuali criteri premiali;
devono essere chiari e leggibili già da bando/capitolato, perché incidono direttamente su:
progettazione;
formazione dell’offerta;
gestione e controllo del contratto.
Quando l’errata o mancata indicazione dei CAM impone l’impugnazione immediata del bando
La parte più innovativa è la sistematizzazione dei casi in cui la mancata o errata indicazione dei CAM rende necessario impugnare subito il bando.
Il Consiglio di Stato – integrando le sentenze 6651/2025 e 7898/2025 – distingue quattro situazioni:
Mancata indicazione totale dei CAM nella documentazione di gara e progettuale
È in gioco una grave carenza di dati essenziali per formulare l’offerta.
→ Obbligo di impugnare immediatamente il bando
(richiamo a Cons. Stato n. 6651/2025).
Mero rinvio al decreto CAM senza traduzione in specifiche tecniche
Può integrare una grave carenza, da verificare caso per caso.
Serve valutare se, in concreto, l’operatore era in grado di formulare comunque un’offerta consapevole.
Richiamo a un decreto CAM errato (come nel caso di specie)
Es.: si cita un D.M. ormai sostituito (vecchio CAM) invece di quello vigente.
Se il rinvio errato disorienta l’operatore e rende eccessivamente difficoltoso il calcolo di convenienza tecnica ed economica,
→ la situazione è assimilata alla mancata indicazione e
→ occorre impugnare subito il bando.
Indicazione dei CAM non perfettamente conforme al D.M. di adozione
Es.: errori di dettaglio, criteri formulati male o in modo incoerente.
In questo caso l’obbligo di impugnazione immediata sorge solo se l’operatore dimostra che:
le clausole precludono in concreto una partecipazione utile alla gara,
ad esempio per:
oneri sproporzionati,
richieste manifestamente incomprensibili,
formule di calcolo errate,
importi a base d’asta insostenibili.
Nel caso oggetto di giudizio il capitolato richiamava solo il D.M. 24.5.2016, superato dal D.M. 23.6.2022 e le specifiche tecniche CAM non erano riportate nel capitolato.
Per il Consiglio di Stato questa combinazione integra un vizio grave della lex specialis e un tipico caso in cui l’operatore deve impugnare subito il bando. Pertanto, il ricorso è dichiarato irricevibile proprio perché l’impugnazione del bando è tardiva.
Verifica dei CAM in gara o dopo l’aggiudicazione? Le conferme della Corte
Riprendendo un principio già espresso da Cons. Stato n. 1990/2025, la sentenza 1877/2026 ribadisce una distinzione pratica molto utile:
Se il CAM è criterio premiale
la verifica deve avvenire durante la gara,
perché serve ad attribuire il punteggio aggiuntivo;
l’assenza del requisito → niente punteggio,
ma non esclusione del concorrente.
Se il CAM è elemento essenziale dell’offerta
l’operatore deve impegnarsi già in offerta al rispetto del requisito;
ma la verifica effettiva della conformità:
può essere spostata a dopo l’aggiudicazione,
anche nella fase esecutiva,
restando fermo che, se l’impegno non è rispettato, il contratto non può essere stipulato o deve essere risolto.
Nel caso concreto, poiché i CAM non erano criteri premiali, ma requisiti essenziali dei sacchetti (es. contenuto di materiale riciclato, punto 6.1.4 D.M. 23.6.2022) e la lex specialis non prevedeva espressamente la produzione di certificazioni CAM già in fase di offerta, a pena di esclusione, il Consiglio di Stato stablisce che è legittimo richiedere la documentazione in fase di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario senza violare il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 83, c. 8, d.lgs. 50/2016).
Proroga per la produzione delle certificazioni CAM
L’appellante contestava anche la proroga del termine di 10 giorni concesso all’aggiudicatario per produrre la documentazione CAM (certificazione “Plastica seconda vita”).
Il Consiglio di Stato ritiene legittima la proroga perché riguarda solo la documentazione probatoria di un requisito già posseduto ed è coerente con il principio del risultato e con la buona fede. In assenza di una previsione rigida nella lex specialis che sanzioni con l’esclusione la mancata produzione della documentazione nel termine iniziale, la proroga non incide sulla par condicio e non rende illegittima l’aggiudicazione.
Certificazione del produttore e avvalimento
Infine l’appellante sosteneva che la produzione, da parte dell’aggiudicatario, di una certificazione rilasciata dal produttore dei sacchetti integrasse un avvalimento non dichiarato.
Il Consiglio di Stato respinge, poiché non vi è avvalimento quando la certificazione attesta le caratteristiche oggettive del prodotto e non un requisito tecnico/professionale dell’operatore.
Approfondimenti
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