DURC e regolarità fiscale: il bilancio non prova l’irregolarità in gara

DURC e regolarità fiscale: il bilancio non prova l’irregolarità in gara

La sentenza TAR Lazio 4166/2026 chiarisce che i debiti tributari e contributivi iscritti in bilancio non dimostrano l’irregolarità fiscale del concorrente ai fini dell’esclusione

L’esclusione di un operatore economico da una procedura di gara per carenza dei requisiti di regolarità fiscale e contributiva è uno dei temi più caldi e contenziosi nel panorama degli appalti pubblici.

Spesso, i concorrenti tentano di scardinare l’aggiudicazione altrui andando a “scavare” nelle pieghe dei bilanci societari delle imprese avversarie, sperando di trovarvi tracce di debiti verso l’Erario o l’INPS che possano configurare un’irregolarità.

Una recente e importante pronuncia del TAR Lazio (Sez. IV, 5 marzo 2026, n. 4166) mette un punto fermo su questa prassi, tracciando un confine netto tra la rappresentazione contabile del bilancio e l’accertamento della regolarità fiscale e contributiva rilevante per il Codice dei Contratti. La sentenza offre spunti operativi fondamentali per stazioni appaltanti, imprese e professionisti impegnati nella verifica dei requisiti.

Il contesto normativo

Il quadro normativo di riferimento è l’art. 94, comma 6, del d.lgs. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti), che impone l’esclusione automatica del concorrente in presenza di violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali.

La giurisprudenza, culminata con la Sentenza 7/2024, ha stabilito che sebbene i certificati (DURC e certificazioni dell’Agenzia delle Entrate) facciano fede fino a querela di falso, il giudice amministrativo può verificare, in via incidentale, la loro idoneità e completezza. Ma fino a che punto può spingersi questa verifica? Può un dato di bilancio superare una certificazione di regolarità?

Bilancio vs certificazioni tipiche

Nel caso di specie, una ditta seconda classificata impugnava l’aggiudicazione sostenendo che dai bilanci delle consorziate dell’aggiudicatario emergevano debiti per ritenute fiscali e contributi non versati. Il TAR Lazio ha respinto fermamente questa tesi, basandosi su un ragionamento tecnico-giuridico ineccepibile:

il principio di competenza economica: il bilancio d’esercizio registra i costi e i debiti nel momento in cui maturano, non quando vengono pagati. Pertanto, un debito iscritto in bilancio “fotografa” un’obbligazione sorta, ma non ne attesta né la scadenza né l’inadempimento.
natura dei debiti iscritti: le poste debitorie possono riferirsi a somme non ancora esigibili, a rateizzazioni regolarmente autorizzate, a crediti contestati o a semplici accantonamenti prudenziali.
inammissibile sostituzione di poteri: pretendere di desumere l’irregolarità fiscale dal bilancio significherebbe sostituire la valutazione contabile privata agli atti tipici di accertamento che l’ordinamento riserva esclusivamente all’Amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali.

In sintesi, per il TAR, in assenza di un accertamento definitivo (cartella esattoriale non opposta, sentenza passata in giudicato, ecc.), la regolarità attestata dai canali ufficiali non può essere scalfita da una mera analisi dei conti annuali.

L’aspetto innovativo: il bilancio non è una “scorciatoia probatoria”

La sentenza stabilisce il disconoscimento del bilancio come mezzo di prova autonomo per l’esclusione nel quadro di una più chiara gerarchia delle fonti di prova della regolarità.

Il bilancio è uno strumento di informazione economica, non un atto di accertamento tributario. Mentre in passato si era assistito a tentativi di utilizzare i dati contabili per sollecitare il soccorso istruttorio o verifiche di anomalia, il TAR Lazio chiarisce che il bilancio non può fungere da “scorciatoia” per bypassare il sistema delle certificazioni tipiche (DURC e AdE).

 

 

 

 

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