La ristrutturazione importante di primo e secondo livello nel D.M. requisiti minimi

La ristrutturazione importante di primo e secondo livello nel D.M. requisiti minimi

La definizione dei due livelli di ristrutturazione importante nel Decreto requisiti minimi 2025. L’impatto su calcoli e verifiche

Il D.M. 28/10/2025 aggiorna le norme sulle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici previsti dal D.M. 26 giugno 2015.

Il nuovo decreto interviene in modo puntuale anche sulla qualificazione degli interventi edilizi ai fini energetici e sulla distinzione tra ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello, in coerenza con il D.Lgs. 192/2005, rendendo determinanti l’incidenza sulla superficie disperdente e il coinvolgimento dell’impianto termico.

Nel complesso, il nuovo impianto normativo non rivoluziona le soglie dimensionali, ma introduce maggiore chiarezza tecnica, imponendo una progettazione energetica più consapevole e rigorosa sotto il profilo termo-fisico e impiantistico.

Scopriamo nel dettaglio le nuove definizioni e gli aggiornamenti in merito, tenendo conto che essi hanno un impatto diretto anche sulle quote obbligatorie di utilizzo dell’energia rinnovabile da osservare per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

L’obbligo – previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 – è stato anch’esso aggiornato con il D.Lgs. 5/2026 di recepimento della direttiva Red III.

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Classificazione degli edifici in base alla destinazione d’uso

Non cambia con il Decreto Requisiti Minimi 2025 la classificazione degli edifici in base alla loro destinazione d’uso prevista dall’articolo 3 del D.P.R. 412/93.

Si tratta di un parametro essenziale per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e per la definizione dei profili d’uso standard.

Le categorie principali sono:

E.1 – Residenziale: include abitazioni civili, rurali, collegi, conventi, alberghi e pensioni.
E.2 – Uffici: edifici pubblici o privati adibiti a uffici.
E.3 – Ospedali: cliniche, case di cura e strutture di ricovero.
E.4 – Ricreativo/Culturale: cinema, teatri, musei, luoghi di culto, bar e ristoranti.
E.5 – Commerciale: negozi, supermercati, magazzini di vendita.
E.6 – Sportivo: piscine, palestre e servizi annessi.
E.7 – Scolastico: edifici per l’istruzione a ogni livello.
E.8 – Industriale: attività industriali, artigianali e assimilabili.

Definizione di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione

Con l’entrata in vigore, dal 3 giugno 2026, del nuovo D.M. 28/10/2025, il nuovo quadro dei requisiti energetici, pur mantenendo alcune continuità rispetto al predecessore (D.M. 26/06/2015), introduce chiarimenti e precisazioni destinate ad avere un impatto concreto sull’attività di progettazione.

Uno degli ambiti più rilevanti riguarda la definizione di “edificio assimilato a nuova costruzione”, con particolare riferimento agli ampliamenti e agli interventi su volumi esistenti.

Nel regime attualmente in vigore, fino a giugno 2026, sono assimilati a nuova costruzione gli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario. Questo principio viene integralmente confermato dal nuovo decreto, senza variazioni sostanziali: sotto il profilo energetico (a differenza di quello urbanistico nel TUE), la demolizione e ricostruzione continua ad essere trattata come nuova costruzione, con applicazione integrale dei requisiti previsti per tale categoria.

Più articolato è invece il tema degli ampliamenti. Il D.M. 26/06/2015 stabilisce che un ampliamento sia assimilato a nuova costruzione quando la nuova porzione presenta un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente oppure, in alternativa, superiore a 500 m³. In tali casi, le verifiche energetiche devono essere condotte esclusivamente sulla parte ampliata. Se la nuova porzione è servita dall’estensione di sistemi tecnici pre-esistenti, il calcolo della prestazione energetica deve essere effettuato considerando i dati tecnici dei sistemi comuni risultanti.

Il nuovo D.M. 28/10/2025 conferma le medesime soglie dimensionali, ma amplia in modo esplicito il perimetro applicativo della norma. Rientrano infatti tra gli ampliamenti rilevanti anche il recupero di volumi precedentemente non climatizzati e i cambi di destinazione d’uso che comportino climatizzazione, come nel caso di sottotetti, depositi o magazzini trasformati in ambienti abitabili.

La vera innovazione, tuttavia, riguarda la disciplina degli ampliamenti sotto soglia. Il D.M. 28/10/2025 stabilisce espressamente che, quando la nuova porzione ha un volume lordo climatizzato pari o inferiore al 15% di quello esistente oppure pari o inferiore a 500 m³, l’intervento non è assimilato a nuova costruzione. Inoltre, l’ampliamento deve comunque rispettare i requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti o per le riqualificazioni energetiche, a seconda che l’intervento coinvolga una superficie disperdente superiore o inferiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, calcolata dopo l’intervento e comprensiva della parte ampliata.

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda il volume dell’ampliamento, esso deve essere valutato in maniera dipendente dal tipo di impianto di riscaldamento presente, secondo quanto di seguito descritto:

nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato il volume dell’ampliamento deve essere valutato per l’intero edificio con riferimento al volume lordo climatizzato prima dell’ampliamento;
nel caso di impianto di riscaldamento autonomo, il volume dell’ampliamento deve essere valutato in riferimento al volume lordo climatizzato della singola unità immobiliare.

Infine, il D.M. 28/10/2025 precisa che il semplice cambio di destinazione d’uso non è assimilabile a nuova costruzione. Qualora siano eseguiti interventi riconducibili alle casistiche disciplinate dal decreto — ampliamenti, ristrutturazioni importanti o riqualificazioni — trovano applicazione i relativi requisiti energetici.

Definizione di ristrutturazioni importante

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera 1-vicies quater) del D.Lgs. 192/2005, si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno o da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Qualora l’edificio sia composto da più unità immobiliari, la superficie su cui calcolare la percentuale di incidenza di intervento è quella dell’involucro dell’intero edificio, costituito dall’unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono.

Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e dagli ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati).

Gli interventi di ristrutturazione importante vengono suddivisi in:

ristrutturazioni importanti di primo livello;
ristrutturazioni importanti di secondo livello. 

Differenza tra ristrutturazione importante di primo e secondo livello

La distinzione tra ristrutturazione importante di primo livello e di secondo livello si fonda principalmente sull’estensione degli interventi che interessano l’involucro edilizio e sull’eventuale coinvolgimento dell’intero impianto termico. Nel primo caso, l’incidenza delle opere è più rilevante e comprende anche la riorganizzazione complessiva del sistema di climatizzazione; nel secondo, l’intervento risulta più circoscritto e può non prevedere una revisione integrale dell’impianto.

Questa diversa configurazione tecnica determina effetti differenti sotto il profilo delle verifiche di prestazione energetica richieste e degli adempimenti normativi applicabili.

Ristrutturazioni importanti di primo livello

Le ristrutturazioni importanti di primo livello, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

Ristrutturazioni importanti di secondo livello

Le ristrutturazioni importanti di secondo livello interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.

Zona climatica
U (W/m2K)

A e B
0,32

C
0,32

D
0,26

E
0,24

F
0,22

Inoltre, per gli impianti oggetto di eventuale intervento sono comunque rispettate le prescrizioni di cui al capitolo 5 (requisiti e prescrizioni specifici per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica).

Definizione di ristrutturazione di un impianto termico

Il D.M. 28/10/2025 sancisce che la ristrutturazione di un impianto termico, ai sensi dell’Allegato A del D.Lgs.192/2005, consiste in un insieme di interventi che comportano una modifica sostanziale dei sistemi di produzione, distribuzione e/o emissione del calore.

Si considera modifica sostanziale dell’impianto termico la sostituzione coordinata del sistema di generazione – anche con eventuale cambiamento del vettore energetico utilizzato – unitamente alla modifica dei sottosistemi di distribuzione e/o di emissione del calore.

Rientrano in tale categoria anche la trasformazione di un impianto da centralizzato ad impianti termici di tipo individuale, nonché la riorganizzazione dell’assetto impiantistico all’interno delle singole unità immobiliari o di porzioni dell’edificio, nel caso di installazione di un impianto autonomo a seguito del distacco dall’impianto centralizzato.

Come impattano classificazione e tipologia di interventi sui requisiti

Il Decreto Requisiti Minimi 2025 adotta un approccio metodologico basato sulla gradualità dei requisiti: più l’intervento è invasivo, più severi e globali sono i controlli richiesti.

La classificazione degli edifici (destinazione d’uso) è il punto di partenza per determinare quali parametri calcolare e quali limiti rispettare.

La destinazione d’uso determina i profili standard di utilizzo (orari di accensione, apporti interni gratuiti, ricambi d’aria) che devono essere usati nel calcolo energetico. Per alcune categorie (es. E.1 Residenziale), non è sempre richiesto il calcolo dell’indice per l’illuminazione (EPL​) o per il trasporto di persone (EPT​), a meno che non si tratti di collegi, conventi, caserme, ecc.

Se un edificio ha più destinazioni d’uso, queste vanno valutate separatamente se i volumi sono distinti. Se non sono separabili, si usa la destinazione prevalente in termini di volume climatizzato.

Le tre macro-categorie di intervento individuare hanno anch’esse un diverso impatto sulle verifiche.

A monte, va segnalato che il Decreto Requisiti Minimi 2025 accetta come unica base di calcolo le superfici lorde, che si riferiscono alle dimensioni esterne dell’edificio; rispetto al passato la superficie disperdente risulta dunque maggiore come i fabbisogni termici calcolati.

Edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti di primo livello

Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti di 1° livello si utilizza il metodo di verifica più severo basato sull’Edificio di Riferimento. Si crea un modello virtuale dell’edificio (identico per geometria, orientamento e posizione) ma con caratteristiche termiche e impiantistiche “standard” definite dal Decreto (Appendice A).

L’edificio progettato deve avere prestazioni globali (EPgl,tot​, EPH,nd​, EPC,nd​) migliori o uguali a quelle dell’edificio di riferimento.

Analogamente, il progettista deve verificare che:

il parametro H’T (coefficiente medio globale di scambio termico) risulti inferiore al pertinente valore limite riportato nella Tabella 10 e Tabella 11, dell’Appendice A;
il parametro relativo all’area solare equivalente estiva per unità di superficie utile risulti inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella 12 della Appendice A;
le efficienze degli impianti di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria, risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l’edificio di riferimento (per il quale i parametri sono dati nelle tabelle 7 e 8 dell’Appendice A).

I valori massimi ammissibili del coefficiente medio globale di scambio termico H’T sono distinti tra edifici nuovi ed edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello.

I relativi valori, differenziati per le diverse zone climatiche, sono riportati nelle Tabelle 10 e 11 dell’Appendice A.

Per gli edifici ristrutturati, tali valori dipendono dal rapporto (ex ante) tra la superficie dei componenti vetrati e la superficie di tutti i componenti (vetrati e/o opachi) dell’edificio oggetto di intervento. Per i calcoli funzionali a queste verifiche, si devono utilizzare le superfici esterne lorde.

Con il Decreto Requisiti Minimi 2025 cambia l’approccio sui ponti termici. Nell’Appendice A è stata introdotta la Tabella 5-bis, che elenca i coefficienti di trasmittanza termica lineica Ψ [W/mK] per le cinque tipologie di ponte termico più comuni: aggancio balcone, davanzale, spalla, architrave e cassonetto. I valori sono differenziati in base alla zona climatica e alla posizione dell’isolante (esterno, interno, in intercapedine).

La trasmittanza complessiva di progetto riguarda le superfici disperdenti con le rispettive trasmittanze, insieme alla lunghezza e alla trasmittanza lineica dei ponti termici presenti nell’edificio reale, confrontando il risultato con valori di riferimento tabulati.

Da ricordare che il Decreto Requisiti Minimi 2025, il calcolo dell’edificio di riferimento prevedeva un aumento forfettario del 5–10% sulle dispersioni per trasmissione, senza fare distinzioni tra edifici con geometria compatta e quelli con involucri più complessi, come balconi e discontinuità strutturali.

Nei casi di ampliamento, la verifica del rispetto dei requisiti previsti per gli edifici di nuova costruzione deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio.

Nei casi di ristrutturazione importante di primo livello, i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla prestazione relativa al servizio o servizi energetici interessati (ad esempio, climatizzazione invernale, estiva, ecc.).

Nel caso della presenza, a una distanza inferiore a 1.000 m dall’edificio oggetto del progetto, di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, o di progetti di teleriscaldamento approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori, in presenza di valutazioni tecnico-economiche favorevoli, è obbligatoria la predisposizione delle opere murarie e impiantistiche necessarie al collegamento a tali reti.

Ristrutturazioni importanti di secondo livello

Per le ristrutturazioni importanti di 2° livello non si richiede necessariamente la verifica globale sull’intero edificio rispetto all’edificio di riferimento, né il calcolo e la verifica del coefficiente globale di scambio termico (HT′​) per la parte di involucro oggetto di intervento, ma il rispetto delle trasmittanze termiche (U) dei singoli componenti sostituiti o modificati.

I requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano dunque le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edifici interessati dai lavori.

Tra questi, occorre verificare che i valori dei parametri caratteristici della porzione di involucro su cui si è intervenuti, tra cui i valori delle trasmittanze e del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata, siano inferiori o uguali ai valori limite riportati nelle pertinenti tabelle dell’Appendice B.

Per gli impianti vanno rispettati i pertinenti requisiti (riportati nel paragrafo 5.3 per le diverse tipologie).

La verifica della trasmittanza non si limita più solo alla sezione corrente, ma deve considerare anche i ponti termici legati alla struttura in questione. I valori limite variano a seconda della posizione dell’isolante: per interventi dall’interno o in intercapedine, è consentito un incremento massimo del 30% rispetto ai limiti standard, riconoscendo così le maggiori difficoltà tecniche. Tuttavia, questo margine potrebbe non essere sufficiente per interventi su edifici con nodi costruttivi complessi e non modificabili.

Le tipologie di ponti termici ai fini di tale verifica sono 11 (tra cui pilastri, solai interpiano, angoli, etc.), con valori variabili in funzione della zona climatica e della posizione dell’isolante (sul lato esterno, interno, ovvero in intercapedine).

Se si toccano gli impianti, è prevista la verifica delle efficienze e dei rendimenti.

Riqualificazioni energetiche

Anche per le riqualificazioni energetiche non serve calcolare la prestazione globale dell’edificio. I requisiti di prestazione energetica si applicano ai soli componenti edilizi e impianti
oggetto di intervento con riferimento alle loro caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

Le prescrizioni coincidono con quelle per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, con l’eccezione della verifica delle trasmittanze termiche, che non sono comprensive dei ponti termici.

La trasmittanza (U) della nuova parete o finestra deve essere inferiore ai limiti di legge (Tabelle Appendice B); il nuovo generatore deve avere un rendimento superiore ai minimi di legge.

Qualora l’impianto termico non sia a servizio della singola unità immobiliare, in caso di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, coibentazione delle pareti, installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno o verso ambienti non climatizzati, occorre installare valvole termostatiche o altro sistema di termoregolazione, assistiti da compensazione climatica.

Tabella di sintesi

Tipologia Intervento
Cosa si calcola?
Cosa si verifica?

Nuova Costruzione / Ristrutt. 1° Liv.
Prestazione Globale dell’intero edificio (EPgl​)
Edificio Reale < Edificio di Riferimento (Standard elevato) + Rinnovabili

Ristrutt. 2° Livello
Parametri della Umedia e della U in sezione corrente (oltre eventualmente gli impianti)
Trasmittanze (U) < Limiti tabellari

Riqualificazione
Prestazione del singolo componente
Trasmittanza (U) o Rendimento (η) del componente sostituito < Limiti tabellari

Tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici

Sono stabiliti requisiti e prescrizioni validi per gli edifici di nuova costruzione, gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e gli edifici esistenti appartenenti alle categorie definite in base alla destinazione d’uso di cui al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, fatte salve le eccezioni indicate.

I requisiti, riportati nel Capitolo 6 dell’Allegato 1, sono differenziati tra edifici non residenziali (dotati di parcheggi con posti auto ad accesso pubblico o dotati di parcheggi con posti auto ad accesso privato) ed edifici residenziali.

Per gli edifici residenziali nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante, con oltre 10 posti auto, scatta l’obbligo di predisposizione delle canalizzazioni per tutti i posti.

Per gli edifici non residenziali l’obbligo si estende all’installazione effettiva di un numero minimo di punti di ricarica elettrica, oltre che di canalizzazioni minime, in base al numero di posti auto, alla tipologia dei punti di ricarica e alla tipologia di intervento previsto.

Si sottolinea che tutti gli edifici non residenziali, anche quelli non sottoposti a ristrutturazione, con più di 20 posti auto, sono soggetti a obblighi di installazione di punti di ricarica, con decorrenze tra il 1° gennaio 2025 e il 1° gennaio 2030, sempre a seconda del numero di posti auto.

Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di intervento

Il Decreto Requisiti Minimi 2025 prevede una serie di prescrizioni comuni applicabili tanto agli edifici di nuova costruzione, quanto alle ristrutturazioni e alle riqualificazioni energetiche (capitolo 2 dell’Allegato 1).

Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, occorre verificare l’assenza di condensazioni interstiziali e del rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione.

Per le coperture di edifici, al fine di limitare i fabbisogni energetici per il raffrescamento estivo, è prescritta la verifica, in termini di rapporto costi-benefici, dell’utilizzo di materiali a elevata riflettanza solare (ovvero la capacità di riflettere le radiazioni solari incidenti).

Altri requisiti riguardano l’installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta da impianti per la climatizzazione invernale di nuova installazione e il rendimento energetico delle unità di produzione nel caso di installazione di impianti di microcogenerazione.

Per tutte e tre le tipologie di ristrutturazione/riqualificazione, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, è confermata la deroga alle altezze minime dei locali di abitazione fino a un massimo di 10 cm.

Nei comuni montani situati ad altitudine maggiore di 1.000 metri, l’altezza minima dei locali abitabili è 2,55 m.

Ristrutturazioni importanti e APE: obblighi, tempi e responsabilità

Il legame tra la classificazione dell’intervento e l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è uno dei punti più critici per il professionista e nelle ristrutturazioni importanti, l’APE non è solo un documento informativo, ma l’atto finale che assevera il raggiungimento dei requisiti minimi di progetto.

Quando scatta l’obbligo dell’APE?

Secondo la normativa vigente (D.Lgs. 192/05 e s.m.i.), l’APE deve essere aggiornato o redatto ex novo al termine di ogni intervento di ristrutturazione importante (sia di primo che di secondo livello) che modifichi la prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.

In particolare:

ristrutturazione di I livello: l’APE è obbligatorio per l’intero edificio (o per tutte le unità interessate) poiché l’intervento agisce sul “sistema edificio-impianto” in modo globale.
ristrutturazione di II livello: l’APE va prodotto per le unità immobiliari i cui elementi dell’involucro (pareti, solai, infissi) sono stati oggetto di riqualificazione per oltre il 25% della superficie disperdente.

La coerenza tra Relazione Tecnica (ex Legge 10) e APE: un passaggio cruciale

Nel contenzioso tecnico in materia di prestazione energetica, una delle criticità più ricorrenti è la mancata coerenza tra la Relazione Tecnica di progetto (ex Legge 10) e l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto a fine lavori. Si tratta di una discrepanza che può avere conseguenze rilevanti sia sotto il profilo amministrativo sia sotto quello professionale.

Il principio è semplice ma spesso disatteso: i dati di input utilizzati in fase progettuale devono coincidere perfettamente con quelli impiegati per la certificazione finale. Stratigrafie dell’involucro, valori di trasmittanza termica — comprensivi della correzione analitica dei ponti termici — caratteristiche dei serramenti, rendimenti dei sottosistemi impiantistici (generazione, distribuzione, emissione e regolazione) devono essere riportati in modo identico nel software utilizzato per la redazione dell’APE. Qualsiasi difformità genera un disallineamento documentale che può compromettere la validità dell’attestato e la dimostrazione del rispetto dei requisiti minimi.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda le varianti in corso d’opera. La sostituzione di materiali isolanti, la modifica degli spessori del cappotto o il cambio del generatore di calore rispetto a quanto previsto nel progetto energetico impongono un aggiornamento tempestivo della Relazione Tecnica prima della chiusura dei lavori. In assenza di tale adeguamento, l’APE finale rischia di fotografare una configurazione impiantistica o prestazionale diversa da quella autorizzata, con possibili ricadute sulla conformità normativa dell’intervento.

Definizione di riqualificazione energetica

Si definiscono interventi di riqualificazione energetica di un edificio quelli non riconducibili ai casi precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.

Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore.

In tali casi, i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche tecno-fisiche o di efficienza.

La definizione riportata dal D.M. requisiti minimi è la seguente:

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del decreto legislativo, si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.
Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. in tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

Le deroghe previste dal Decreto requisiti minimi 2025

È importante sottolineare che risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica gli interventi volti al ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi sugli impianti esistenti volti al mantenimento in efficienza e sicurezza degli stessi e delle loro parti, che non prevedano alcuna sostituzione dell’impianto o delle sue parti.

Inoltre, in caso di interventi di riqualificazione energetica dell’involucro opaco che prevedano l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di cui alle tabelle da 1 a 4 dell’Appendice B, sono incrementati del 30% (requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti di secondo livello o a riqualificazione energetica).

Infine, in caso di interventi sull’impianto termico esistente che comportino il rifacimento di uno strato di un componente dell’involucro (ad esempio, il pavimento) e qualora il rifacimento di tale strato sia specificatamente funzionale all’impianto stesso non è richiesto il rispetto di alcun limite sulla trasmittanza del componente.

È evidente, quindi, che la complessità delle verifiche richieste dal D.M. 28/10/2025 — dal calcolo analitico dei ponti termici alla modellazione dell’edificio di riferimento — renda indispensabile l’utilizzo di strumenti di calcolo avanzati. Per non incorrere in errori di inquadramento o incongruenze tra progetto e asseverazione finale, ti consiglio di affidarti all’unica soluzione termotecnica che ti supporta in ogni esigenza. Il software per la certificazione energetica professionale, ti permette di gestire con estrema precisione tutti i nuovi requisiti normativi e produrre documentazione tecnica sempre aggiornata e conforme.

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Ristrutturazioni importanti: le quote obbligatorie di fonti rinnovabili

L’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 ha introdotto l’obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni rilevanti, per i quali la richiesta di titolo edilizio sia stata presentata a partire dal 13 giugno 2022.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 5/2026 di recepimento della direttiva RED III, sono previste quote obbligatorie di copertura da fonti rinnovabili anche per le ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e per gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.

In questi casi è previsto “l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III“.

Il D.Lgs. 5/2026 entra in vigore il 4 febbraio 2026. I nuovi obblighi decorrono dal 3 agosto 2026 (180 giorni dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 5/2026).

All’allegato III del D.Lgs. 199/2021 – nella versione aggiornata al D.Lgs. 5/2026 – viene stabilito che gli edifici di nuova costruzione, gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto:

nel caso di edifici di nuova costruzione, della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, della copertura del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 40% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
nel caso di edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali sono maggiorati di ulteriori 5 punti percentuali.

Per il rifacimento dell’impianto termico e per le ristrutturazioni importanti va rispettata anche la potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, da calcolare – secondo le istruzioni dell’allegato III – in funzione dell’impronta al suolo, con un incremento del 10% per gli edifici pubblici.

Come già previsto dal D.Lgs. 199/2021, l’inosservanza degli obblighi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Le nuove percentuali si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, ossia dal 3 agosto 2026.

Per riassumere:

Intervento
Quota di rinnovabili

Nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni o ampliamenti importanti
60% (65% edifici pubblici)

Ristrutturazioni importanti di primo livello
40% (45% edifici pubblici)

Ristrutturazioni importanti di secondo livello
15% (20% edifici pubblici)

Ristrutturazione dell’impianto termico
15% (20% edifici pubblici)

Scopri il nostro approfondimento su D.Lgs. 199/2021: obblighi sulle rinnovabili, incentivi e semplificazioni

 

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