Sicurezza macchine: anche gli eventi rari devono essere valutati nel DVR
La Cassazione sottolinea la responsabilità del datore di lavoro nella gestione dei sistemi di sicurezza elettronici evidenziando come il guasto raro non possa più essere invocato come scusante
Un infortunio apparentemente inspiegabile su una macchina sbavatrice ha portato la Suprema Corte a definire nuovi standard di rigore per la valutazione dei rischi tecnologici. La sentenza n. 8190/2026 riguarda un operaio colpito da un pistone nonostante la presenza di una barriera ottica di protezione. La sentenza non si limita a sanzionare una carenza tecnica, ma traccia una linea netta sulla responsabilità del datore di lavoro nella gestione dei cosiddetti eventi rari e nella progettazione dei sistemi di comando.
Contesto normativo e dinamica dell’incidente
L’incidente è avvenuto su una macchina sbavatrice priva di barriere fisiche, la cui sicurezza era affidata esclusivamente a una barriera fotoelettrica e all’uso di pinze manuali. Durante la lavorazione, a causa di un malfunzionamento del sistema ottico e di un azionamento involontario del pedale di comando, il lavoratore ha subito gravi lesioni alla mano.
I giudici di merito hanno ravvisato la violazione dell‘art. 28 del D.Lgs. 81/2008 (omessa valutazione dei rischi specifici) e dell’art. 71 (messa a disposizione di attrezzature non conformi). In particolare, è stata contestata la mancanza di una linguetta o protezione sul pedale di avviamento, atta a impedire l’attivazione accidentale, come previsto dall’Allegato V del Testo Unico.
La gestione del guasto raro
L’elemento di novità della sentenza risiede nella qualificazione del malfunzionamento elettronico. La difesa sosteneva che, essendo il sistema ottico certificato e ai massimi livelli di sicurezza, il suo guasto fosse un evento imprevedibile.
La Corte ha ribaltato questa tesi: il malfunzionamento di un dispositivo di sicurezza, per quanto raro, è intrinsecamente prevedibile proprio in virtù della funzione che assolve. Il datore di lavoro ha l’obbligo di procedimentalizzare i controlli funzionali e prevedere ridondanze o procedure di test prima di ogni sessione di lavoro.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando la responsabilità dei datori di lavoro. La Corte ha ribadito che il datore di lavoro ha una posizione di garanzia che lo obbliga a individuare e prevenire tutti i rischi prevedibili legati all’attività lavorativa, anche quelli derivanti da possibili malfunzionamenti dei dispositivi di sicurezza. La prevedibilità non riguarda il singolo evento specifico, ma la possibilità che si verifichino incidenti riconducibili a una determinata categoria di rischio.
La Cassazione chiarisce che l’assenza di una norma tecnica specifica che imponga un determinato componente (come la levetta sul pedale) non esonera il datore di lavoro. Se una macchina è intrinsecamente pericolosa (senza barriere fisiche), il sistema di comando deve essere progettato per annullare il rischio di avviamento asincrono o involontario dovuto alla ripetitività del gesto.
Inoltre, la Corte ha confermato la responsabilità dell’amministratore delegato anche se non frequentava l’officina. Trattandosi di scelte strutturali (scelta delle macchine, redazione del DVR, definizione delle procedure), tali obblighi sono indelegabili ex art. 16 D.Lgs. 81/2008.
Infine ha precisato che il comportamento imprudente del lavoratore non esclude automaticamente la responsabilità datoriale, poiché il sistema di prevenzione deve essere progettato considerando anche possibili errori dei lavoratori. Solo una condotta del tutto anomala e imprevedibile può interrompere il nesso causale, circostanza che nel caso esaminato non è stata riconosciuta.
La sentenza evidenzia importanti conseguenze operative per le figure tecniche coinvolte nella gestione della sicurezza sul lavoro. In particolare, richiede un approccio più approfondito nella valutazione dei rischi, imponendo che il DVR consideri anche l’eventualità di guasti dei dispositivi di sicurezza e il relativo rischio residuo. La decisione sottolinea, inoltre, la necessità di introdurre procedure operative che prevedano controlli sistematici del corretto funzionamento dei sistemi di protezione, come fotocellule e interblocchi, da effettuare prima dell’avvio delle attività lavorative. Infine, viene richiamata l’attenzione sulla progettazione dei comandi delle macchine, in particolare dei pedali di azionamento, che devono essere dotati di adeguate protezioni per evitare attivazioni accidentali, soprattutto nei macchinari caratterizzati da cicli operativi ripetitivi.
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DVR: cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?
Responsabilità del datore di lavoro
Per gestire in modo professionale queste attività può essere utile affidarsi al software per la sicurezza nei cantieri con cui è possibile redigere e aggiornare facilmente DVR, PSC, POS e tutta la documentazione prevista dalla normativa, organizzando la valutazione dei rischi, le procedure di controllo e le misure di prevenzione in modo completo e conforme al D.Lgs. 81/2008.
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