Bonus facciate con sconto in fattura: scatta la truffa per chi attesta falsamente l’inizio dei lavori

Bonus facciate con sconto in fattura: scatta la truffa per chi attesta falsamente l’inizio dei lavori

La Corte di Cassazione fa il punto sulle false attestazioni per l’accesso ai bonus edilizi: dichiarare l’avvio dei cantieri solo per aggirare i controlli dell’Agenzia delle Entrate integra il reato di truffa aggravata

Il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito legato ai bonus edilizi (in particolare il Bonus Facciate) continua a produrre un nutrito contenzioso penale.

Con la recente sentenza n. 8573 del 6 febbraio 2026, la Corte di Cassazione (Sezione Seconda Penale) è tornata a pronunciarsi sulle conseguenze penali derivanti dalle false attestazioni nei visti di conformità e nelle asseverazioni, ribadendo un principio fondamentale: dichiarare il falso per ottenere i benefici fiscali configura il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), a prescindere dalle interpretazioni normative sui requisiti di accesso.

Il caso: false attestazioni e lavori mai eseguiti

La vicenda nasce dall’applicazione di una misura cautelare interdittiva (divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa) nei confronti del titolare di un’impresa edile.

L’imprenditore, in concorso con un professionista tecnico, era accusato di aver dichiarato falsamente l’inizio dei lavori nel dicembre 2021 all’interno degli attestati di congruità necessari per accedere allo sconto in fattura del Bonus Facciate (al 90%), per lavori commissionati da due condomini. Oltre a questo, l’accusa contestava l’emissione di fatture per lavori in realtà mai eseguiti, consentendo l’evasione d’imposta e impiegando poi il credito d’imposta illecitamente ottenuto (autoriciclaggio).

La difesa dell’imprenditore aveva presentato ricorso in Cassazione sostenendo che il ritardo nell’avvio dei cantieri era imputabile ai condomini committenti e rilevando che per il Bonus Facciate (a differenza del Superbonus), la legge richiedeva solo il pagamento entro il 31/12/2021 (il cosiddetto “criterio di cassa”) e non l’effettivo inizio dei lavori.

Inoltre, secondo la difesa, il requisito dell’avvio dei lavori era previsto “solo” da una circolare dell’Agenzia delle Entrate (la n. 16/E del 29/11/2021), non avente forza di legge.

La decisione della Cassazione: la frode al Fisco non si giustifica

Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, smontando punto per punto le tesi difensive e confermando la misura interdittiva.

In primo luogo, la Corte ha chiarito che l’oggetto della contestazione non è la frode ai danni dei condomini, bensì l’inganno perpetrato ai danni dell’Amministrazione Finanziaria. Aver prodotto documenti (il visto di conformità e le asseverazioni introdotte dal Decreto Antifrodi D.L. 157/2021) contenenti dichiarazioni ideologicamente false sull’effettivo inizio dei lavori è sufficiente per configurare il reato.

Ma il passaggio più interessante della sentenza riguarda il valore delle circolari dell’Agenzia delle Entrate. La Cassazione precisa che l’interpretazione dell’Agenzia (secondo cui i lavori dovevano essere quantomeno avviati per fruire dell’opzione) è corretta e condivisibile alla luce della normativa antifrode.

Tuttavia, i giudici si spingono oltre: anche ammettendo per assurdo che la circolare dell’Agenzia fosse errata, il reato sussiste ugualmente. L’indagato, infatti, era ben consapevole che senza attestare l’inizio dei lavori non avrebbe ottenuto il beneficio. Scegliendo di attestare il falso per aggirare l’ostacolo ed evitare un contenzioso con il Fisco, ha consapevolmente tratto in inganno lo Stato, ottenendo un credito d’imposta indebito.

Infine, la Corte ha smontato l’argomentazione legata al “principio di cassa”. La difesa sosteneva che, essendo stata emessa e pagata la fattura a saldo entro il 31/12/2021, la detrazione fosse legittima.

La Cassazione fa notare che i condomini hanno potuto “sostenere” la spesa del 90% entro fine anno esclusivamente grazie allo sconto in fattura applicato dall’impresa. Senza quell’indebito accesso all’opzione (ottenuto tramite le false attestazioni), i committenti avrebbero pagato solo il 10% in contanti, maturando una detrazione infinitamente inferiore. Pertanto, l’intero castello fiscale risulta viziato alla radice.

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