Frodi Superbonus: legittimo il sequestro preventivo dei crediti anche per il cessionario in buona fede

Frodi Superbonus: legittimo il sequestro preventivo dei crediti anche per il cessionario in buona fede

La buona fede del terzo acquirente è irrilevante ai fini del sequestro impeditivo. Inammissibile la sostituzione del vincolo con una fideiussione bancaria

Nelle frodi legate alle agevolazioni fiscali del Superbonus, il credito d’imposta e il denaro ricavato dalla sua monetizzazione possono essere oggetto di sequestro sia finalizzato alla confisca, sia di tipo “impeditivo”, volto cioè a evitare l’utilizzo in compensazione di un credito di fatto inesistente. In quest’ultimo caso, la buona fede del cessionario che ha acquistato il bonus è del tutto irrilevante.

A ribadire questa rigorosa interpretazione è la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, con la recente sentenza n. 6532 del 21 gennaio 2026.

Il caso: il sequestro dei crediti a una società terza

La vicenda nasce dal ricorso presentato da una società cooperativa (“Toylandia Soc. Coop. a.r.l.”) contro l’ordinanza del Tribunale di Frosinone, che aveva rigettato l’istanza di restituzione di un credito d’imposta di circa 143.000 euro. Tale somma era stata vincolata con un provvedimento di sequestro preventivo impeditivo.

Il credito era stato regolarmente acquistato dalla cooperativa, ma ceduto da un’altra impresa il cui titolare era indagato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) in relazione alla gestione fraudolenta dei benefici del Superbonus.

La difesa della società cessionaria sosteneva la lesione del diritto di proprietà di un terzo estraneo al reato e in totale buona fede. Inoltre, contestava il diniego da parte del Tribunale di sostituire il sequestro del credito nel cassetto fiscale con una garanzia fideiussoria bancaria, ritenuta idonea a salvaguardare gli interessi dello Stato.

La decisione della Cassazione: crediti “vuoti” e inesistenti

Gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la legittimità del sequestro. La Suprema Corte ha chiarito un principio fondamentale: il credito d’imposta ottenuto mediante condotte fraudolente deve considerarsi “inesistente” fin dall’origine, mancando il suo presupposto costitutivo (i costi in realtà mai sostenuti).

La frode, infatti, non si esaurisce solo nella falsa rappresentazione dei requisiti per la detrazione, ma si realizza anche attraverso la creazione e la circolazione di un credito “vuoto”. Di conseguenza, la sua circolazione rappresenta la proiezione cartolare del profitto derivante dalla truffa.

Sequestro impeditivo vs. Sequestro per confisca: il ruolo della buona fede

La sentenza traccia una netta linea di demarcazione tra le due tipologie di sequestro. Il sequestro preventivo impeditivo ha l’obiettivo di impedire l’uso di un bene “pericoloso” (il credito inesistente) che potrebbe aggravare le conseguenze del reato (ad esempio, tramite l’indebita compensazione con debiti erariali). In questo caso, la buona fede del terzo cessionario è del tutto irrilevante.

Il sequestro finalizzato alla confisca mira ad aggredire il profitto del reato in via definitiva. Solo in questa ipotesi la buona fede diventa rilevante, poiché una compressione definitiva del diritto di proprietà non può colpire chi sia rimasto estraneo all’illecito e abbia acquistato il bene senza alcuna consapevolezza della sua origine fraudolenta.

I cessionari in buona fede, sottolinea la Corte, sono essi stessi “vittime” dell’attività ingannevole, ma ciò non li esime dal subire il blocco dei crediti falsi per ragioni cautelari impeditive.

No alla fideiussione bancaria

Infine, la Cassazione ha escluso categoricamente la possibilità di sostituire il vincolo sul cassetto fiscale con una garanzia fideiussoria. La Corte ha osservato che tale strumento, oltre a non essere previsto dall’ordinamento processuale penale per queste casistiche, non sarebbe comunque idoneo a impedire la circolazione e l’utilizzo del credito inesistente, vanificando di fatto la natura “impeditiva” della misura cautelare.

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